Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 
 
  1.  All'articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole: «tenuto conto  dei  carichi
esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti  organi
di autogoverno,» sono sostituite dalle seguenti: «con  l'indicazione,
per ciascuna sezione o, in  mancanza,  per  ciascun  magistrato,  dei
risultati attesi sulla base dell'accertamento dei  dati  relativi  al
quadriennio precedente e di quanto  indicato  nel  programma  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio  2006,  n.  240,  e,
comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati  dai
competenti organi di autogoverno, nonche'»; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole:  «degli  obiettivi  fissati  per
l'anno  precedente»  sono  inserite   le   seguenti:   «   anche   in
considerazione del  programma  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240,»; 
    c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.  Il  capo  dell'ufficio,  al  verificarsi  di  gravi  e
reiterati ritardi da parte di uno o piu' magistrati dell'ufficio,  ne
accerta le cause  e  adotta  ogni  iniziativa  idonea  a  consentirne
l'eliminazione,  con  la   predisposizione   di   piani   mirati   di
smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione  totale
o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei  ruoli  e  dei
carichi di lavoro. La concreta funzionalita' del piano e'  sottoposta
a verifica ogni tre mesi.  Il  piano  mirato  di  smaltimento,  anche
quando non comporta modifiche tabellari,  nonche'  la  documentazione
relativa all'esito  delle  verifiche  periodiche  sono  trasmessi  al
consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati  in  servizio
presso la Corte di cassazione, al  relativo  Consiglio  direttivo,  i
quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati. 
      «5-ter. Il capo dell'ufficio,  al  verificarsi  di  un  aumento
delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura  superiore  al
10 per cento rispetto all'anno precedente  e  comunque  a  fronte  di
andamenti anomali, ne accerta  le  cause  e  adotta  ogni  intervento
idoneo  a   consentire   l'eliminazione   delle   eventuali   carenze
organizzative.  La  concreta  funzionalita'   degli   interventi   e'
sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi  adottati,  anche
quando non comportano modifiche tabellari, nonche' la  documentazione
relativa  alle  verifiche  periodiche  sono  trasmessi  al  consiglio
giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione,
al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare  interventi
o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati. 
      «5-quater. Il presidente di sezione segnala  immediatamente  al
capo dell'ufficio: 
        a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o
piu' magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la
segnalazione al  magistrato  interessato,  il  quale  deve  parimenti
indicarne le cause; 
        b) il verificarsi di  un  rilevante  aumento  delle  pendenze
della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione  a
tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne
le cause. 
      5-quinquies. La  segnalazione  dei  ritardi  di  cui  al  comma
5-quater puo' essere effettuata anche dagli avvocati difensori  delle
parti.». 
  2. In sede di prima  applicazione  della  presente  legge,  per  il
settore penale, il programma di cui all'articolo  37,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  come  modificato  dal  presente
articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della
durata dei  procedimenti  concretamente  raggiungibili  entro  il  31
dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della  determinazione
dei carichi di lavoro. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'articolo  37  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come  modificato  dalla
          presente legge, si vedano le note all'articolo 2.