Art. 8 
 
Ulteriori modifiche all'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio
                   decreto 30 gennaio 1941, n. 12 
 
  1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio
1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis, comma 1, la  parola:  «triennio»,  ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «quadriennio»; 
    b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Il  dirigente  dell'ufficio  deve  verificare  che  la
distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca  obiettivi
di  funzionalita'   e   di   efficienza   dell'ufficio   e   assicuri
costantemente l'equita' tra tutti i  magistrati  dell'ufficio,  delle
sezioni e dei collegi»; 
    c) all'articolo 18, secondo comma,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' di sede e'
verificata sulla base  dei  seguenti  concorrenti  criteri,  valutati
unitariamente:»; 
    d) all'articolo 19, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «La ricorrenza dell'incompatibilita'  puo'  essere  esclusa  in
concreto   quando    la    situazione    non    comporti    modifiche
nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti  tra
uffici diversi della  medesima  sede.  L'esito  del  procedimento  di
accertamento   dell'esclusione,   in   concreto,   della   ricorrenza
dell'incompatibilita' di cui al comma  precedente  e'  comunicato  al
consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui  prestano
servizio gli interessati»; 
    e) all'articolo 194: 
      1) dopo le parole: «altre funzioni » sono inserite le seguenti:
«, ad esclusione  di  quelle  di  primo  presidente  della  Corte  di
cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «Per i magistrati che esercitano le funzioni presso  la  sede
di prima assegnazione il termine di cui al  primo  comma  e'  di  tre
anni»; 
    f) l'articolo 195 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del  citato
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e  194  del
          citato  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,   come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art. 18 (Incompatibilita' di sede  per  rapporti  di
          parentela  o  affinita'  con   esercenti   la   professione
          forense). - I  magistrati  giudicanti  e  requirenti  delle
          corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad
          uffici giudiziari nelle sedi nelle  quali  i  loro  parenti
          fino al secondo  grado,  gli  affini  in  primo  grado,  il
          coniuge o  il  convivente,  esercitano  la  professione  di
          avvocato. 
                La ricorrenza in  concreto  dell'incompatibilita'  di
          sede e' verificata  sulla  base  dei  seguenti  concorrenti
          criteri, valutati unitariamente: 
                  a) rilevanza della professione forense  svolta  dai
          soggetti di  cui  al  primo  comma  avanti  all'ufficio  di
          appartenenza del magistrato, tenuto, altresi', conto  dello
          svolgimento  continuativo  di  una  porzione  minore  della
          professione forense e di eventuali forme di  esercizio  non
          individuale dell'attivita' da parte dei medesimi soggetti; 
                  b) dimensione del predetto ufficio, con particolare
          riferimento alla organizzazione tabellare; 
                  c) materia trattata  sia  dal  magistrato  che  dal
          professionista, avendo rilievo la distinzione  dei  settori
          del diritto civile, del diritto penale e  del  diritto  del
          lavoro e  della  previdenza,  ed  ancora,  all'interno  dei
          predetti e specie  del  settore  del  diritto  civile,  dei
          settori di ulteriore specializzazione come risulta, per  il
          magistrato, dalla organizzazione tabellare; 
                  d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario. 
                Ricorre sempre una situazione di incompatibilita' con
          riguardo ai  Tribunali  ordinari  organizzati  in  un'unica
          sezione o alle Procure della  Repubblica  istituite  presso
          Tribunali strutturati con un'unica sezione,  salvo  che  il
          magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il
          parente o l'affine non svolga presso  tale  sezione  alcuna
          attivita' o viceversa. 
                I  magistrati  preposti  alla  direzione  di   uffici
          giudicanti  e  requirenti  sono  sempre  in  situazione  di
          incompatibilita' di sede ove un parente o  affine  eserciti
          la  professione  forense  presso  l'Ufficio  dagli   stessi
          diretto, salvo valutazione caso per caso  per  i  Tribunali
          ordinari organizzati con  una  pluralita'  di  sezioni  per
          ciascun settore di attivita' civile e penale. 
                Il  rapporto  di  parentela  o   affinita'   con   un
          praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione
          forense, e' valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2,  del
          regio  decreto  legislativo  31  maggio  1946,  n.  511,  e
          successive modificazioni, tenuto conto dei criteri  di  cui
          al secondo comma.». 
                «Art. 19 (Incompatibilita' di sede  per  rapporti  di
          parentela o affinita' con magistrati o ufficiali  o  agenti
          di polizia giudiziaria della stessa sede). -  I  magistrati
          che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino
          al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non  possono
          far parte della stessa Corte o  dello  stesso  Tribunale  o
          dello stesso ufficio giudiziario. 
                La  ricorrenza  dell'incompatibilita'   puo'   essere
          esclusa in  concreto  quando  la  situazione  non  comporti
          modifiche   nell'organizzazione    dell'ufficio    e    non
          interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima
          sede.   L'esito   del    procedimento    di    accertamento
          dell'esclusione,    in    concreto,    della     ricorrenza
          dell'incompatibilita'  di  cui  al  comma   precedente   e'
          comunicato al  consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  del
          circondario in cui prestano servizio gli interessati. 
                I magistrati che hanno tra loro vincoli di  parentela
          o di affinita' sino  al  terzo  grado,  di  coniugio  o  di
          convivenza,  non  possono  mai  fare  parte  dello   stesso
          Tribunale o della  stessa  Corte  organizzati  in  un'unica
          sezione ovvero di un Tribunale o di una  Corte  organizzati
          in  un'unica  sezione  e  delle  rispettive  Procure  della
          Repubblica,  salvo  che  uno  dei  due   magistrati   operi
          esclusivamente in sezione  distaccata  e  l'altro  in  sede
          centrale. 
                I magistrati che hanno tra loro vincoli di  parentela
          o di affinita' fino al  quarto  grado  incluso,  ovvero  di
          coniugio o di convivenza, non possono mai far  parte  dello
          stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali. 
                I  magistrati  preposti  alla  direzione  di   uffici
          giudicanti o requirenti della stessa sede  sono  sempre  in
          situazione di incompatibilita', salvo valutazione caso  per
          caso per  i  Tribunali  o  le  Corti  organizzati  con  una
          pluralita' di sezioni  per  ciascun  settore  di  attivita'
          civile  e  penale.  Sussiste,   altresi',   situazione   di
          incompatibilita', da valutare sulla base dei criteri di cui
          all'articolo 18, secondo comma, in quanto  compatibili,  se
          il magistrato dirigente  dell'ufficio  e'  in  rapporto  di
          parentela o affinita' entro il terzo grado, o di coniugio o
          convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra
          il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i
          giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il
          Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale
          presso  la  Corte  medesima  ed  un   magistrato   addetto,
          rispettivamente, ad un Tribunale o  ad  una  Procura  della
          Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il
          Tribunale per i minorenni. 
                I magistrati non possono appartenere  ad  uno  stesso
          ufficio giudiziario ove i  loro  parenti  fino  al  secondo
          grado, o gli affini in primo grado, svolgono  attivita'  di
          ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in
          concreto dell'incompatibilita' e' verificata sulla base dei
          criteri di cui all'articolo 18, secondo comma,  per  quanto
          compatibili.». 
                «Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il  magistrato
          destinato,  per  trasferimento  o   per   conferimento   di
          funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad  altre
          sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle
          di  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione  e   di
          procuratore generale presso la Corte di  cassazione,  prima
          di quattro anni dal giorno  in  cui  ha  assunto  effettivo
          possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi  di
          salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. 
              Per i magistrati che esercitano le funzioni  presso  la
          sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma
          e' di tre anni.».