Art. 9 
 
Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio  1946,  n.  511,  in
                materia di aspettativa per infermita' 
 
  1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo  31
maggio 1946, n. 511, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione
del procedimento anche qualora  nel  corso  dell'istruttoria  diretta
all'accertamento di una condizione di  infermita'  permanente  emerga
che lo stato di infermita', quale gia'  accertato,  e'  incompatibile
con  il  conveniente   ed   efficace   svolgimento   delle   funzioni
giudiziarie». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto
          legislativo 31  maggio  1946,  n.  511  (Guarentigie  della
          magistratura), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Dispensa  dal  servizio  o  collocamento  in
          aspettativa  di  ufficio  per   debolezza   di   mente   od
          infermita').  -  Se  per  qualsiasi  infermita',  giudicata
          permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un  magistrato
          non puo' adempiere  convenientemente  ed  efficacemente  ai
          doveri del proprio ufficio,  e'  dispensato  dal  servizio,
          previo  parere  conforme  del  Consiglio  superiore   della
          magistratura.   Se   l'infermita'   o    la    sopravvenuta
          inettitudine consentono l'efficace svolgimento di  funzioni
          amministrative,  il  magistrato  dispensato   puo'   essere
          destinato, a domanda, a prestare servizio, nei  limiti  dei
          posti disponibili, presso  il  Ministero  della  giustizia,
          secondo modalita' e criteri di  comparazione  definiti  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro  per  la   funzione   pubblica   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  tenuto  conto  del  tipo  e
          della  gravita'  dell'infermita'   o   della   sopravvenuta
          inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il  diritto
          al trattamento  economico  in  godimento,  con  l'eventuale
          attribuzione  di  un  assegno  ad  personam  riassorbibile,
          corrispondente   alla   differenza   retributiva   tra   il
          trattamento  economico   in   godimento   alla   data   del
          provvedimento  di  dispensa  e  il  trattamento   economico
          corrispondente alla qualifica attribuita. 
                Se  la  infermita'  ha   carattere   temporaneo,   il
          magistrato  puo',  su   conforme   parere   del   Consiglio
          superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa  fino
          al termine massimo consentito dalla  legge.  Il  magistrato
          puo' essere collocato in aspettativa fino alla  conclusione
          del procedimento anche qualora nel  corso  dell'istruttoria
          diretta all'accertamento di una  condizione  di  infermita'
          permanente emerga che lo stato di  infermita',  quale  gia'
          accertato, e' incompatibile con il conveniente ed  efficace
          svolgimento delle funzioni giudiziarie. 
                Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si
          trovi in condizioni di essere richiamato  dall'aspettativa,
          e' dispensato dal servizio. 
                Le disposizioni precedenti  per  quanto  concerne  il
          parere  del  Consiglio  superiore  non  si  applicano  agli
          uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa  o
          dispensati dal servizio con decreto  del  Ministro  per  la
          grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario
          nel caso di dispensa. 
                Per gli uditori con funzioni giudiziarie la  dispensa
          dal servizio e' disposta con  decreto  Reale,  su  conforme
          parere del Consiglio giudiziario. 
                Avverso il parere del Consiglio giudiziario  previsto
          nei due precedenti commi puo' essere  proposto  ricorso  al
          Consiglio    superiore     della     magistratura     cosi'
          dall'interessato come  dal  Ministro,  entro  dieci  giorni
          dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.».