Art. 10 
 
 
          Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1) al  numero  1),  prima  delle  parole  «i  contributi»  sono
inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato,»; 
      2) i numeri 2) e 4) sono abrogati; 
      3) al numero 5), prima delle parole  «le  spese  relative  agli
apprendisti» sono inserite le  seguenti:  «in  relazione  a  soggetti
diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»; 
    b)  al  comma  4-bis.1,  dopo  le  parole  «per  ogni  lavoratore
dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso  da  quelli  a  tempo
indeterminato»; 
    c) il comma 4-quater e' abrogato; 
    d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: «4-septies. Per
ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai  commi  1  e
4-bis.1 non puo' comunque eccedere il  limite  massimo  rappresentato
dalla retribuzione e dagli oneri e  spese  a  carico  del  datore  di
lavoro.»; 
    e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: «4-octies. Per i
soggetti che determinano il valore della produzione  netta  ai  sensi
degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo  indeterminato.  La
deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del
70  per  cento  del  costo  complessivamente  sostenuto,   per   ogni
lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per  due
periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo
stesso datore di lavoro nell'arco temporale di  due  anni  a  partire
dalla cessazione del precedente contratto.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto.