Art. 10 Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a): 1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»; 2) i numeri 2) e 4) sono abrogati; 3) al numero 5), prima delle parole «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»; b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»; c) il comma 4-quater e' abrogato; d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»; e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: «4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.