Art. 8 
 
Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese
e disposizioni in materia di errori contabili 
 
  1. All'articolo 83, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «diversi dalle  micro-imprese  di  cui  all'articolo
2435-ter del codice civile,  che»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del  codice
civile che non hanno optato per la redazione del  bilancio  in  forma
ordinaria, i quali»; 
    b) sono aggiunti in  fine  i  seguenti  periodi:  «I  criteri  di
imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito  del  processo
di correzione degli errori  contabili.  La  disposizione  di  cui  al
quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della  dichiarazione
integrativa  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.