Art. 46 
 
             Abrogazioni e modifiche di disposizioni del 
                decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 
 
  1. Al decreto-legge 24 agosto  2021,  n.  118,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  15,  16,
17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, sono abrogati; 
    b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole  «L'esperto»  sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14»; 
      3) al comma 3 le parole «I procedimenti di cui ai commi 1  e  2
si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo  9
del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il procedimento di cui al comma 2  si  svolge  innanzi  al
tribunale  competente  ai  sensi   dell'articolo   27   del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»; 
    c) all'articolo 23: 
      1) il comma 2 e' abrogato; 
      2)  alla  rubrica,  le  parole  «.  Limiti  di   accesso   alla
composizione negoziata» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 46: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 19  e  23  del
          decreto-legge 24 agosto 2021, n.  118  (Misure  urgenti  in
          materia di crisi  d'impresa  e  di  risanamento  aziendale,
          nonche' ulteriori misure urgenti in materia di  giustizia),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,
          n. 147, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   10   (Autorizzazioni    del    tribunale    e
          rinegoziazione dei contratti). - 1. Abrogato. 
              2.  L'esperto  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 puo' invitare le parti a
          rideterminare,  secondo  buona  fede,  il   contenuto   dei
          contratti ad esecuzione continuata o  periodica  ovvero  ad
          esecuzione  differita  se  la   prestazione   e'   divenuta
          eccessivamente  onerosa  per  effetto  della  pandemia   da
          SARS-CoV-2.   In   mancanza   di   accordo,   su    domanda
          dell'imprenditore,  il  tribunale,  acquisito   il   parere
          dell'esperto  e  tenuto  conto  delle  ragioni   dell'altro
          contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni  del
          contratto, per il periodo strettamente  necessario  e  come
          misura  indispensabile   ad   assicurare   la   continuita'
          aziendale. Se accoglie la  domanda  il  tribunale  assicura
          l'equilibrio  tra  le  prestazioni  anche   stabilendo   la
          corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui  al
          presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di
          contratti di lavoro dipendente. 
                3. Il procedimento  di  cui  al  comma  2  si  svolge
          innanzi al tribunale competente ai sensi  dell'articolo  27
          del decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  che,
          sentite le parti  interessate  e  assunte  le  informazioni
          necessarie,   provvedendo,   ove    occorre,    ai    sensi
          dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide  in
          composizione   monocratica.   Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e  del
          collegio non puo' far parte il giudice che  ha  pronunciato
          il provvedimento.» 
                «Art.   19   (Disciplina   della   liquidazione   del
          patrimonio). - 1. - 3. Abrogati. 
                3-bis. Al fine  di  razionalizzare  le  procedure  di
          amministrazione  straordinaria  delle  imprese  di  cui  al
          decreto  legislativo  8  luglio  1999,   n.   270,   e   al
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  nelle
          quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali  e
          che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel  caso
          in cui i programmi di cui all'articolo  27,  comma  2,  del
          citato decreto  legislativo  n.  270  del  1999  non  siano
          completati nei termini  ivi  previsti,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, con proprio decreto, puo'  nominare  la
          societa' Fintecna S.p.a. commissario. 
                3-ter. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          proprio  decreto,  puo'   nominare   la   Fintecna   S.p.a.
          commissario nelle procedure  liquidatorie  che  sono  state
          accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
                3-quater. Per effetto di quanto  previsto  dai  commi
          3-bis e 3-ter,  la  nomina  a  commissario  della  Fintecna
          S.p.a. comporta la  decadenza  dei  precedenti  commissari,
          senza  ulteriori  oneri  per  la  procedura,  e  la  misura
          dell'eventuale  compenso  residuo,  a  carico  dell'impresa
          assoggettata    alla    procedura    di     amministrazione
          straordinaria, e' determinata dal Ministero dello  sviluppo
          economico. Entro sessanta  giorni  dal  decreto  di  nomina
          della societa',  i  precedenti  commissari  trasmettono  al
          Ministero dello sviluppo economico, nonche' alla  societa',
          una   relazione   illustrativa   recante   la   descrizione
          dell'attivita' svolta  ed  il  relativo  rendiconto,  fermi
          restando gli altri obblighi a loro  carico  previsti  dalla
          vigente normativa. Sono revocati  i  mandati  giudiziali  e
          stragiudiziali e le  consulenze  conferiti  precedentemente
          dai  commissari  qualora  essi  non  siano  confermati  nel
          termine di novanta  giorni  dal  decreto  di  nomina  della
          societa'. 
                3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni
          pubbliche  nelle  attivita'  di  gestione   delle   proprie
          partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge  27
          dicembre  2017,  n.  205,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono
          inserite  le  seguenti:  «,  o  comunque  a  partecipazione
          pubblica,»; 
                  b) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
          «I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni
          delle societa' e degli enti non  interamente  statali,  con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   d'intesa   con    le
          amministrazioni pubbliche interessate»; 
                  c) al quarto periodo, le  parole:  «spettante  allo
          Stato» sono soppresse; 
                  d)  al  nono   periodo,   le   parole:   "Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze"  sono  sostituite   dalla
          seguente: «cedente»; 
                  e) all'ultimo periodo, le parole: "I proventi» sono
          sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, i proventi". 
                3-sexies. All'articolo  1  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, dopo il comma 1100 e' inserito il seguente: 
                "1100-bis. Al fine di  accelerare  le  operazioni  di
          razionalizzazione periodica delle partecipazioni  pubbliche
          nonche' la revisione straordinaria delle  medesime  di  cui
          agli articoli 20  e  24  del  testo  unico  in  materia  di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  affidare  alla  Fintecna  S.p.a.  o   a
          societa' da questa interamente controllata le attivita'  di
          liquidatore delle societa' in cui detengono partecipazioni,
          nonche'  le  attivita'  di  supporto  al  collocamento  sul
          mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria
          e concorsuale  comunque  denominate,  anche  sottoscrivendo
          apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti,
          le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche'  le
          modalita' di rendicontazione e controllo con oneri a valere
          sul valore di realizzo  delle  operazioni.  Agli  eventuali
          ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si  provvede  a
          valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente".» 
                «Art.  23  (Improcedibilita'  dei  ricorsi   per   la
          risoluzione   del   concordato   preventivo   e   per    la
          dichiarazione di  fallimento  dipendente  da  procedure  di
          concordato omologato). - 1. Sono improcedibili fino  al  31
          dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione  del  concordato
          preventivo e i ricorsi per la dichiarazione  di  fallimento
          proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato
          domanda di concordato  preventivo  ai  sensi  dell'articolo
          186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  omologato
          in data successiva al 1° gennaio 2019. 
                2. Abrogato.».