Art. 46 Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 1. Al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, sono abrogati; b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «L'esperto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»; 3) al comma 3 le parole «I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»; c) all'articolo 23: 1) il comma 2 e' abrogato; 2) alla rubrica, le parole «. Limiti di accesso alla composizione negoziata» sono soppresse.
Note all'art. 46: - Si riporta il testo degli articoli 10, 19 e 23 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti). - 1. Abrogato. 2. L'esperto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 puo' invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione e' divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente. 3. Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.» «Art. 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio). - 1. - 3. Abrogati. 3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' nominare la societa' Fintecna S.p.a. commissario. 3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' nominare la Fintecna S.p.a. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.a. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della societa', i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonche' alla societa', una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della societa'. 3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attivita' di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle societa' e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»; c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato» sono soppresse; d) al nono periodo, le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalla seguente: «cedente»; e) all'ultimo periodo, le parole: "I proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi". 3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100 e' inserito il seguente: "1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonche' la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.a. o a societa' da questa interamente controllata le attivita' di liquidatore delle societa' in cui detengono partecipazioni, nonche' le attivita' di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente".» «Art. 23 (Improcedibilita' dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato). - 1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. 2. Abrogato.».