Art. 48 
 
                   Abrogazioni di disposizioni del 
             decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 
 
  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147: 
    a) all'articolo 1,  comma  1,  le  lettere  a),  b)  ed  e)  sono
abrogate; 
    b) all'articolo 9, comma 3, la lettera a) e' abrogata; 
    c) gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, commi  5,  6,  7,  10,  11  e  12,
articoli 13, commi 1, 2 e 3, e 36, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 7, 9 e  13  del
          decreto legislativo 26 ottobre 2020, n.  147  (Disposizioni
          integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma  1,
          della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e
          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,
          n. 155), come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo  I,  Capo
          I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14).  -  1.
          All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio
          2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) - b) Abrogate; 
                  c) alla lettera l), le parole: "per parti correlate
          ai fini del presente codice" sono soppresse; 
                  d)  alla  lettera  p),  le  parole:  "disposte  dal
          giudice  competente"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          "richieste dal debitore"; 
                  e) Abrogata.» 
                «Art. 7 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo
          IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).  -  1.
          L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.
          14, e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 38. (Iniziativa del pubblico ministero). - 1.
          Il pubblico ministero presenta il  ricorso  per  l'apertura
          della liquidazione  giudiziale  in  ogni  caso  in  cui  ha
          notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. 
                  2. L'autorita' giudiziaria che rileva  l'insolvenza
          nel  corso  di  un  procedimento  lo  segnala  al  pubblico
          ministero. 
                  3. Il pubblico ministero puo' intervenire in  tutti
          i procedimenti diretti all'apertura  di  una  procedura  di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza. 
                  4.  Il  rappresentante   del   pubblico   ministero
          intervenuto in uno dei procedimenti  di  cui  al  comma  3,
          instaurato dinanzi al tribunale  di  cui  all'articolo  27,
          puo'  chiedere  di  partecipare  al  successivo  grado   di
          giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la
          corte  di  appello.  La  partecipazione  e'  disposta   dal
          procuratore generale presso la corte di appello qualora  lo
          ritenga opportuno. Gli avvisi  spettano  in  ogni  caso  al
          procuratore generale.». 
                2. L'articolo 39 del decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14 e' sostituito dal seguente: 
                  «Art.  39.  (Obblighi  del  debitore   che   chiede
          l'accesso  a  una  procedura  regolatrice  della  crisi   o
          dell'insolvenza). - 1. Il debitore che chiede  l'accesso  a
          una  delle  procedure  di   regolazione   della   crisi   o
          dell'insolvenza deposita presso il tribunale  le  scritture
          contabili e  fiscali  obbligatorie,  le  dichiarazioni  dei
          redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero
          l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita'  economica
          o professionale, se questa ha avuto una minore  durata,  le
          dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA  relative
          ai medesimi periodi, i bilanci  relativi  agli  ultimi  tre
          esercizi.  Deve  inoltre  depositare,  anche   in   formato
          digitale,  una  relazione   sulla   situazione   economica,
          patrimoniale   e   finanziaria   aggiornata,   uno    stato
          particolareggiato  ed  estimativo  delle   sue   attivita',
          un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e
          per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e
          l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  delle  cause  di
          prelazione  nonche'  l'elenco  nominativo  di  coloro   che
          vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
          l'indicazione delle cose stesse e del titolo da  cui  sorge
          il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del
          domicilio digitale dei creditori e dei titolari di  diritti
          reali e personali che ne sono muniti. 
                  2.  Il  debitore  deve  depositare  una   relazione
          riepilogativa degli atti di  straordinaria  amministrazione
          di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti  nel  quinquennio
          anteriore, anche in formato digitale. 
                  3. Quando la domanda ha ad  oggetto  l'assegnazione
          dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il
          debitore deposita  unitamente  alla  domanda  unicamente  i
          bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese
          non soggette all'obbligo  di  redazione  del  bilancio,  le
          dichiarazioni  dei  redditi   e   le   dichiarazioni   IRAP
          concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco  nominativo
          dei creditori con l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e
          delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione  del
          loro domicilio digitale, se  ne  sono  muniti.  L'ulteriore
          documentazione  prevista  dai  commi  1  e  2  deve  essere
          depositata nel termine assegnato  dal  tribunale  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 1, lettera a).». 
                3. All'articolo 41, comma 4, del decreto  legislativo
          12 gennaio 2019, n. 14,  le  parole  "i  documenti  di  cui
          all'articolo 39" sono sostituite dalle seguenti: "i bilanci
          relativi agli ultimi tre esercizi o,  se  non  e'  soggetto
          all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei
          redditi  concernenti  i  tre  esercizi  precedenti   ovvero
          l'intera esistenza dell'impresa, se  questa  ha  avuto  una
          minore durata". 
                4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio
          2019, n. 14, il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  "2.
          Sull'estinzione il tribunale provvede  con  decreto  e,  su
          istanza  di  parte,  nel  dichiarare   l'estinzione,   puo'
          condannare quella che vi  ha  dato  causa  alle  spese.  Il
          decreto e' comunicato al pubblico ministero.". 
                5. - 7. Abrogati. 
                8. All'articolo 49, comma 3, del decreto  legislativo
          12 gennaio 2019, n. 14, la lettera c) e'  sostituita  dalla
          seguente: "c) ordina al  debitore  il  deposito  entro  tre
          giorni dei bilanci e delle scritture  contabili  e  fiscali
          obbligatorie, in  formato  digitale  nei  casi  in  cui  la
          documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del
          codice civile, dei libri sociali, delle  dichiarazioni  dei
          redditi, IRAP e IVA dei tre  esercizi  precedenti,  nonche'
          dell'elenco dei creditori  corredato  dall'indicazione  del
          loro domicilio digitale,  se  gia'  non  eseguito  a  norma
          dell'articolo 39;". 
                9. All'articolo 50, comma  5,  secondo  periodo,  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, ma
          i termini sono ridotti della meta'» sono soppresse. 
                10. - 12. Abrogati.» 
                «Art. 9. Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV,  Capo
          I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
          14. 
                1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio
          2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 2, sono aggiunte, infine,  le  seguenti
          parole: ", commi 1 e 3"; 
                  b) al  comma  4,  le  parole:  «e  giuridica»  sono
          soppresse. 
                2. All'articolo 61, comma 2, lettera b), del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «, comma  2,
          e  che  i   creditori   vengano   soddisfatti   in   misura
          significativa o prevalente dal ricavato  della  continuita'
          aziendale» sono soppresse. 
                3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio
          2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) Abrogata; 
                  b) al comma 1, le parole: «una transazione fiscale»
          sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento,  parziale  o
          anche dilazionato, dei tributi  e  dei  relativi  accessori
          amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei  contributi
          amministrati dagli enti gestori  di  forme  di  previdenza,
          assistenza e assicurazione per l'invalidita', la  vecchiaia
          e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori» e  le
          parole: «in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  2,
          comma 1) lettera o)» sono soppresse; 
                  c) al comma 2, la parola: "fiscale" e' soppressa  e
          la  parola:  "sessanta"  e'  sostituita   dalla   seguente:
          "novanta"; 
                  d) al comma 3, la parola: «fiscale» e' soppressa  e
          le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
          "sessanta giorni".» 
                «Art. 13 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo
          III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
          14). - 1. - 3. Abrogati. 
                4. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio
          2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.  Con
          il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante
          proposta presentata ai sensi del  presente  articolo,  puo'
          proporre il pagamento, parziale o  anche  dilazionato,  dei
          tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie
          fiscali, nonche' dei  contributi  amministrati  dagli  enti
          gestori di forme di previdenza, assistenza e  assicurazione
          per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti obbligatorie
          e dei  relativi  accessori,  se  il  piano  ne  prevede  la
          soddisfazione   in   misura   non   inferiore   a    quella
          realizzabile, in ragione della collocazione  preferenziale,
          sul ricavato in caso di  liquidazione,  avuto  riguardo  al
          valore di mercato attribuibile ai beni  o  ai  diritti  sui
          quali sussiste  la  causa  di  prelazione,  indicato  nella
          relazione di un professionista indipendente. Se il  credito
          tributario e contributivo e' assistito  da  privilegio,  la
          percentuale, i tempi di pagamento e le  eventuali  garanzie
          non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto  a
          quelli  offerti  ai  creditori  che  hanno  un   grado   di
          privilegio inferiore o a quelli  che  hanno  una  posizione
          giuridica e interessi economici  omogenei  a  quelli  delle
          agenzie e degli enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
          assistenza  obbligatorie.  Se  il  credito   tributario   o
          contributivo ha natura chirografaria, anche  a  seguito  di
          degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere
          differenziato  rispetto  a  quello  degli   altri   crediti
          chirografari ovvero, nel caso di  suddivisione  in  classi,
          dei crediti rispetto ai quali e'  previsto  un  trattamento
          piu' favorevole."; 
                  b) al comma 2, le parole: "fiscali e previdenziali"
          sono sostituite dalle seguenti: "tributari e contributivi"; 
                  c)  al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  "e
          all'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti:  "e
          agli altri uffici  competenti"  e,  al  terzo  periodo,  le
          parole  "L'ufficio,  nello  stesso  termine,   deve"   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Gli  uffici,  nello   stesso
          termine, devono". 
                5. All'articolo 91 del decreto legislativo 12 gennaio
          2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Il
          tribunale o il giudice  da  esso  delegato,  esclusivamente
          quando  il  piano  di   concordato   comprende   un'offerta
          irrevocabile da parte di un  soggetto  gia'  individuato  e
          avente ad oggetto il trasferimento  in  suo  favore,  anche
          prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o
          comunque a titolo oneroso, dell'azienda o  di  uno  o  piu'
          rami  d'azienda  o   di   specifici   beni,   dispone   che
          dell'offerta stessa sia data idonea pubblicita' al fine  di
          acquisire offerte  concorrenti.  La  stessa  disciplina  si
          applica in caso di affitto d'azienda.".».