Art. 49 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero autonomamente,» sono inserite le seguenti: «osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza,». b) all'articolo 15, comma 3, le parole «articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza»; c) all'articolo 19: 1) al comma 3, le parole «articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.»; d) all'articolo 43: 1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario. 1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresi' chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario.»; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori)». e) dopo l'articolo 76 e' inserito il seguente: «Art. 76-bis (Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili). - 1. Ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza.».
Note all'art. 49: - Si riporta il testo degli articoli 8, 15, 19 e 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale. 2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria. 3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.» «Art. 15 (Commissario giudiziale). - 1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi. 3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza, salvo quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 47 del presente decreto.» «Art. 19 (Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale). - 1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto. 2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresi' al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza, salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri. 4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.» «Art. 43 (Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori). -1. Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni. 1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario. 1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresi' chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario.».