Art. 49 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 
 
  1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo  le  parole  «ovvero
autonomamente,» sono inserite le seguenti:  «osservati  gli  articoli
356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza,». 
    b) all'articolo 15, comma 3, le parole «articoli 37, 38, primo  e
secondo comma, e 39 della legge fallimentare» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137  del  codice
della crisi e dell'insolvenza»; 
    c) all'articolo 19: 
      1) al comma 3, le parole «articoli 42, 43, 44, 46  e  47  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «articoli  142,
143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e  dell'insolvenza»  e  le
parole «articoli 31, 32, 34  e  35  della  legge  fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 104, 128, 129,  131  e  132  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Al  termine  del
proprio  ufficio,  il  commissario  giudiziale  cui  e'  affidata  la
gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231
del codice della crisi e dell'insolvenza.»; 
    d) all'articolo 43: 
      1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la
sostituzione  del  commissario   straordinario   per   conflitto   di
interessi, indicandone nella  richiesta  le  specifiche  ragioni.  Il
Ministro  dello  sviluppo   economico,   sentito   il   comitato   di
sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede  alla  nomina
del nuovo commissario straordinario. 
        1-ter. Il debitore e i  creditori  ammessi  possono  altresi'
chiedere al comitato di sorveglianza  la  revoca  dell'autorizzazione
concessa al commissario  straordinario  ai  sensi  dell'articolo  41,
comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di
conflitto di interessi, indicandone  nella  richiesta  le  specifiche
ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il  commissario
straordinario.»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Revoca   e
sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori)». 
    e) dopo l'articolo 76 e' inserito il seguente: 
      «Art.   76-bis   (Esdebitazione   dei   soci    illimitatamente
responsabili). - 1. Ai soci  illimitatamente  responsabili  cui  sono
stati  estesi  gli  effetti  della  dichiarazione  dello   stato   di
insolvenza si applicano, in quanto  compatibili,  gli  articoli  278,
279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza.». 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 15, 19 e 43 del
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274), come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  8  (Sentenza  dichiarativa  dello   stato   di
          insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello  stato
          di insolvenza il tribunale: 
                  a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
                  b) nomina  uno  o  tre  commissari  giudiziali,  in
          conformita' dell'indicazione del  Ministro  dell'industria,
          ovvero autonomamente, osservati gli articoli 356 e 358  del
          codice della crisi e dell'insolvenza, se l'indicazione  non
          e' pervenuta nel termine stabilito  a  norma  dell'art.  7,
          comma 3; 
                  c) ordina all'imprenditore di depositare entro  due
          giorni in cancelleria le scritture contabili e  i  bilanci,
          se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; 
                  d) assegna ai creditori e  ai  terzi,  che  vantano
          diritti   reali   mobiliari    su    beni    in    possesso
          dell'imprenditore,  un  termine  non  inferiore  a  novanta
          giorni e non  superiore  a  centoventi  giorni  dalla  data
          dell'affissione della  sentenza  per  la  presentazione  in
          cancelleria delle domande; 
                  e)  stabilisce  il  luogo,  il   giorno   e   l'ora
          dell'adunanza in cui,  nel  termine  di  trenta  giorni  da
          quello indicato nella lettera d), si  procedera'  all'esame
          dello stato passivo davanti al giudice delegato; 
                  f) stabilisce se la gestione dell'impresa,  fino  a
          quando non si provveda a norma dell'art.  30,  e'  lasciata
          all'imprenditore insolvente o e'  affidata  al  commissario
          giudiziale. 
                2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata
          ai casi  di  eccezionale  rilevanza  e  complessita'  della
          procedura. 
                3. La sentenza e' comunicata ed affissa  nei  modi  e
          nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo  comma,
          della legge fallimentare, salvo quanto  previsto  dall'art.
          94 del presente decreto. A cura del  cancelliere,  essa  e'
          altresi'  comunicata   entro   tre   giorni   al   Ministro
          dell'industria. 
                3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi
          del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di  cui  egli  si
          avvale a norma degli articoli 19,  comma  3,  del  presente
          decreto e 32 della  legge  fallimentare,  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis,  e  35.1
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159;  si
          osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2
          del predetto decreto.» 
                «Art.  15   (Commissario   giudiziale).   -   1.   Il
          commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio
          delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
                2. In caso di nomina di  tre  commissari  giudiziali,
          gli stessi deliberano a maggioranza. La  rappresentanza  e'
          esercitata da almeno due di essi. 
                3.  Si  applicano  al   commissario   giudiziale   le
          disposizioni degli articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e  3,
          e 137 del  codice  della  crisi  e  dell'insolvenza,  salvo
          quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 47 del  presente
          decreto.» 
                «Art. 19 (Affidamento della gestione dell'impresa  al
          commissario giudiziale). - 1. L'affidamento della  gestione
          dell'impresa al commissario giudiziale, ove  non  stabilito
          con la sentenza dichiarativa  dello  stato  di  insolvenza,
          puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto. 
                2. Il decreto e' a cura  del  cancelliere  pubblicato
          mediante   affissione   e   comunicato   per   l'iscrizione
          all'ufficio del registro delle imprese. 
                3. Fermo quanto previsto dall'art. 18,  l'affidamento
          della gestione  al  commissario  giudiziale  determina  gli
          effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146  e  147
          del codice della crisi  e  dell'insolvenza,  sostituito  al
          curatore il commissario giudiziale. Si  applicano  altresi'
          al  commissario  giudiziale,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni degli articoli 104, 128, 129, 131  e  132  del
          codice della crisi e dell'insolvenza, salva la facolta' del
          tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri. 
                4. Al termine del  proprio  ufficio,  il  commissario
          giudiziale cui e' affidata la  gestione  dell'impresa  deve
          rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della
          crisi e dell'insolvenza.» 
                «Art.  43  (Revoca  e  sostituzione  del  commissario
          straordinario  e   dei   coadiutori).   -1.   Il   Ministro
          dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato
          di  sorveglianza  o  d'ufficio,  revocare  il   commissario
          straordinario. Il Ministro  provvede  previa  comunicazione
          dei  motivi  di  revoca  o  contestazione  degli  eventuali
          addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre  le
          proprie deduzioni. 
                1-bis. Il debitore  e  i  creditori  ammessi  possono
          chiedere la sostituzione del commissario straordinario  per
          conflitto di  interessi,  indicandone  nella  richiesta  le
          specifiche ragioni. Il Ministro dello  sviluppo  economico,
          sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata  la
          richiesta,  provvede  alla  nomina  del  nuovo  commissario
          straordinario. 
              1-ter.  Il  debitore  e  i  creditori  ammessi  possono
          altresi' chiedere al comitato  di  sorveglianza  la  revoca
          dell'autorizzazione concessa al  commissario  straordinario
          ai sensi dell'articolo 41, comma  2,  alla  nomina  per  la
          designazione di coadiutori  in  presenza  di  conflitto  di
          interessi,  indicandone  nella  richiesta   le   specifiche
          ragioni. Il comitato di sorveglianza  provvede  sentito  il
          commissario straordinario.».