Art. 50 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. La prima comunicazione inviata ai sensi dell'articolo  5,  comma
2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato
dal presente decreto, comprende gli incarichi  conferiti,  a  partire
dal 15 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 2021, n. 147. 
  2.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  25-ter  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si  applicano  alle  liquidazioni
disposte successivamente all'entrata in vigore del presente  decreto,
anche relative all'attivita' svolta  dall'esperto  nell'ambito  della
composizione negoziata prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021,  n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  2021,  n.
147. 
  3. La disposizione  di  cui  all'articolo  25-quinquies,  comma  1,
secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  non
si applica nel caso in cui la rinuncia alle domande di cui  al  primo
periodo del medesimo comma 1 sia intervenuta  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto.