Art. 51 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore alla data prevista dall'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolo 389 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 389 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2. 1-bis. 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.».