Art. 51 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  alla  data   prevista
dall'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio  2019,
n. 14. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  389  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 389 (Entrata  in  vigore).  -  1.  Il  presente
          decreto entra in vigore il 15  luglio  2022,  salvo  quanto
          previsto al comma 2. 
                1-bis. 
                2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
          364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e  388  entrano
          in   vigore   il   trentesimo   giorno   successivo    alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
          decreto. 
                3. Le disposizioni di cui agli articoli  3  e  4  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
          dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si  applicano
          anche nelle more dell'adozione  dei  decreti  di  cui  agli
          articoli 3, comma 7-bis, e 4,  comma  1-bis,  del  predetto
          decreto legislativo e il  contenuto  della  fideiussione  e
          della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti  nel
          rispetto    di    quanto    previsto    dalle    richiamate
          disposizioni.».