Art. 3 
 
              Requisiti di onorabilita' degli esponenti 
 
  1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che: 
    a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in  un'altra
delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b) sono stati condannati con sentenza definitiva: 
      1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in
materia   societaria   e   fallimentare,   assicurativa,    bancaria,
finanziaria,   di   servizi   di   pagamento,   antiriciclaggio,   di
intermediari abilitati all'esercizio dei servizi  di  investimento  e
delle gestioni  collettive  del  risparmio,  di  mercati  e  gestione
accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio,
di emittenti nonche' per uno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
270-bis,   270-ter,    270-quater,    270-quater.1,    270-quinquies,
270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis,  416-ter,
418, 640 del codice penale; 
      2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un  anno,  per
un  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo; 
    c)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
    d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di
interdizione  temporanea  dagli  uffici   direttivi   delle   persone
giuridiche e  delle  imprese  ovvero  di  interdizione  temporanea  o
permanente  dallo  svolgimento  di   funzioni   di   amministrazione,
direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies
del Codice e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo  unico
della  finanza,  o  in  una  delle  situazioni  di  cui  all'articolo
187-quater del testo unico della finanza. 
  2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro  ai  quali  sia
stata applicata con sentenza  definitiva  su  richiesta  delle  parti
ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste: 
    a)  dal  comma  1,  lettera  b),   numero   1   salvo   il   caso
dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445,  comma  2,  del
codice di procedura penale; 
    b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata  in
essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del  reato  ai  sensi
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza  delle
condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale. 
  4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma  2  sono
fatti salvi gli effetti della riabilitazione  e  della  revoca  della
sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo  673,  comma
1, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'articolo 2382 del codice civile e' il seguente: 
                «Art.  2382.   (Cause   di   ineleggibilita'   e   di
          decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se
          nominato   decade   dal    suo    ufficio,    l'interdetto,
          l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una
          pena che  importa  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai
          pubblici  uffici  o  l'incapacita'  ad  esercitare   uffici
          direttivi.». 
              - L'articolo 270-bis del codice penale e' il seguente: 
                «Art.  270-bis.  (Associazioni   con   finalita'   di
          terrorismo anche internazionale o di eversione  dell'ordine
          democratico). - Chiunque promuove, costituisce,  organizza,
          dirige  o  finanzia  associazioni  che  si  propongono   il
          compimento di atti di violenza con finalita' di  terrorismo
          o di eversione dell'ordine democratico  e'  punito  con  la
          reclusione da sette a quindici anni. 
                Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito  con
          la reclusione da cinque a dieci anni. 
                Ai  fini  della  legge  penale,   la   finalita'   di
          terrorismo ricorre anche quando gli atti di  violenza  sono
          rivolti  contro  uno  Stato  estero,  un'istituzione  o  un
          organismo internazionale. 
                Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.». 
              - L'articolo 270-ter del codice penale e' il seguente: 
                «Art.  270-ter.  (Assistenza   agli   associati).   -
          Chiunque, fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato  o  di
          favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita',
          mezzi di trasporto, strumenti  di  comunicazione  a  taluna
          delle persone che partecipano  alle  associazioni  indicate
          negli articoli 270 e 270-bis e' punito  con  la  reclusione
          fino a quattro anni. 
                La pena e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuativamente. 
                Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
          prossimo congiunto.». 
              -  L'articolo  270-quater  del  codice  penale  e'   il
          seguente: 
                «Art.  270-quater  (Arruolamento  con  finalita'   di
          terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al  di  fuori
          dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola  una  o  piu'
          persone per il compimento di atti  di  violenza  ovvero  di
          sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di
          terrorismo, anche  se  rivolti  contro  uno  Stato  estero,
          un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con
          la reclusione da sette a quindici anni. 
                Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis,  e  salvo
          il caso di addestramento, la persona  arruolata  e'  punita
          con la pena della reclusione da cinque a otto anni.». 
              - L'articolo  270-quater.1  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art. 270-quater.1 (Organizzazione  di  trasferimenti
          per finalita' di terrorismo). - Fuori dai casi di cui  agli
          articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia
          o propaganda viaggi in  territorio  estero  finalizzati  al
          compimento delle condotte con finalita'  di  terrorismo  di
          cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da
          cinque a otto anni.». 
              - L'articolo 270-quinquies, del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art. 270-quinquies. (Addestramento ad attivita'  con
          finalita' di terrorismo anche internazionale). -  Chiunque,
          al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis,  addestra
          o  comunque  fornisce  istruzioni  sulla   preparazione   o
          sull'uso di materiali esplosivi, di  armi  da  fuoco  o  di
          altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o
          pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo  per  il
          compimento di atti di  violenza  ovvero  di  sabotaggio  di
          servizi pubblici essenziali, con finalita'  di  terrorismo,
          anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione  o
          un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da
          cinque  a  dieci  anni.  La  stessa  pena  si  applica  nei
          confronti della persona addestrata, nonche'  della  persona
          che avendo acquisito, anche  autonomamente,  le  istruzioni
          per il compimento degli atti di cui al primo periodo,  pone
          in  essere  comportamenti  univocamente  finalizzati   alla
          commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. 
                Le pene previste dal presente articolo sono aumentate
          se il  fatto  di  chi  addestra  o  istruisce  e'  commesso
          attraverso strumenti informatici o telematici.». 
              - L'articolo 270-quinquies.1, del codice penale  e'  il
          seguente: 
                «Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte  con
          finalita' di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei  casi
          di cui agli articoli  270-bis  e  270-quater.1,  raccoglie,
          eroga o mette a disposizione beni o  denaro,  in  qualunque
          modo realizzati, destinati a essere in  tutto  o  in  parte
          utilizzati per il compimento delle condotte  con  finalita'
          di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito  con
          la reclusione da sette a quindici  anni,  indipendentemente
          dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione  delle
          citate condotte. 
                Chiunque deposita o custodisce i  beni  o  il  denaro
          indicati al primo comma e'  punito  con  la  reclusione  da
          cinque a dieci anni.». 
              - L'articolo 270-quinquies.2, del codice penale  e'  il
          seguente: 
                «Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni  o  denaro
          sottoposti a sequestro).  -  Chiunque  sottrae,  distrugge,
          disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti  a
          sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con
          finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies,  e'
          punito con la reclusione da due a sei anni e con  la  multa
          da euro 3.000 a euro 15.000.» 
              -  L'articolo  270-sexies,  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                «Art.  270-sexies.   (Condotte   con   finalita'   di
          terrorismo). - Sono considerate con finalita' di terrorismo
          le condotte che, per la loro  natura  o  contesto,  possono
          arrecare grave danno ad un  Paese  o  ad  un'organizzazione
          internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire  la
          popolazione   o   costringere   i   poteri    pubblici    o
          un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
          compiere un qualsiasi atto o destabilizzare  o  distruggere
          le  strutture   politiche   fondamentali,   costituzionali,
          economiche e sociali di un  Paese  o  di  un'organizzazione
          internazionale,  nonche'   le   altre   condotte   definite
          terroristiche o commesse con  finalita'  di  terrorismo  da
          convenzioni  o  altre  norme  di   diritto   internazionale
          vincolanti per l'Italia.». 
              - L'articolo 416 del codice penale e' il seguente: 
                «Art. 416. (Associazione  per  delinquere). -  Quando
          tre o piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere
          piu' delitti, coloro  che  promuovono  o  costituiscono  od
          organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo,  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
                Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
                I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per  i
          promotori. 
                Se gli associati scorrono in armi le  campagne  o  le
          pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
          anni. 
                La pena e' aumentata se il numero degli associati  e'
          di dieci o piu'. 
                Se l'associazione e' diretta a commettere taluno  dei
          delitti di cui agli  articoli  600,  601,  601-bis  e  602,
          nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'  agli  articoli
          22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge  1°  aprile
          1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a  quindici
          anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a  nove
          anni nei casi previsti dal secondo comma. 
                Se l'associazione e' diretta a commettere taluno  dei
          delitti   previsti   dagli   articoli   600-bis,   600-ter,
          600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
          fatto e' commesso in danno di un minore di  anni  diciotto,
          609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il  fatto  e'
          commesso  in  danno  di  un  minore  di  anni  diciotto,  e
          609-undecies, si applica la reclusione da  quattro  a  otto
          anni nei casi previsti dal primo comma e la  reclusione  da
          due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.». 
              - L'articolo 416-bis, del codice penale e' il seguente: 
                «Art. 416-bis.  (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata da tre o piu' persone, e' punito con la  reclusione
          da dieci a quindici anni. 
                Coloro  che  promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
                L'associazione e' di tipo mafioso quando  coloro  che
          ne fanno parte si avvalgano della  forza  di  intimidazione
          del   vincolo   associativo   e   della    condizione    di
          assoggettamento e di omerta' che ne deriva  per  commettere
          delitti, per acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la
          gestione o comunque il controllo di  attivita'  economiche,
          di  concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e   servizi
          pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti  per
          se' o per altri, ovvero al fine di impedire  od  ostacolare
          il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
          altri in occasione di consultazioni elettorali. 
                Se l'associazione e' armata si applica la pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
                L'associazione   si   considera   armata   quando   i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
                Se le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
                Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
                Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.». 
              - L'articolo 416-ter, del codice penale e' il seguente: 
                «Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso).
          - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari,
          la  promessa  di  procurare  voti  da  parte  di   soggetti
          appartenenti alle associazioni di cui all'articolo  416-bis
          o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo
          416-bis in  cambio  dell'erogazione  o  della  promessa  di
          erogazione di denaro o di qualunque  altra  utilita'  o  in
          cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le
          esigenze dell'associazione mafiosa e' punito  con  la  pena
          stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. 
                La  stessa  pena   si   applica   a   chi   promette,
          direttamente o a mezzo di intermediari, di  procurare  voti
          nei casi di cui al primo comma. 
                Se colui che ha accettato  la  promessa  di  voti,  a
          seguito dell'accordo di cui al primo  comma,  e'  risultato
          eletto nella relativa consultazione elettorale, si  applica
          la pena prevista  dal  primo  comma  dell'articolo  416-bis
          aumentata della meta'. 
                In caso di condanna per i reati di  cui  al  presente
          articolo,  consegue  sempre  l'interdizione  perpetua   dai
          pubblici uffici.» 
              - L'articolo 418, del codice penale e' il seguente: 
                «Art. 418. (Assistenza agli  associati). -  Chiunque,
          fuori dei casi di concorso nel reato o di  favoreggiamento,
          da'  rifugio  o  fornisce  vitto,  ospitalita',  mezzi   di
          trasporto,  strumenti  di  comunicazione  a  taluna   delle
          persone che partecipano all'associazione e' punito  con  la
          reclusione da due a quattro anni. 
                La pena e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuamente. 
                Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
          prossimo congiunto.». 
              - L'articolo 640 del codice penale e' il seguente: 
                «Art. 640.  (Truffa).  -  Chiunque,  con  artifizi  o
          raggiri, inducendo taluno in errore, procura  a  se'  o  ad
          altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito  con
          la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
          51 a euro 1.032. 
                La pena e' della reclusione da uno a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549: 
                  1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
          un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
          di far esonerare taluno dal servizio militare; 
                  2)  se  il  fatto  e'  commesso  ingenerando  nella
          persona offesa il  timore  di  un  pericolo  immaginario  o
          l'erroneo  convincimento  di  dovere  eseguire  un   ordine
          dell'autorita'; 
                  2 bis) se il fatto e' commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
          dal  capoverso  precedente  o  la  circostanza   aggravante
          prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2022,
          n. 226, S.O.), concerne: «Il Codice delle leggi antimafia e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  311-sexies  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206: 
                «Art.  311-sexies.  (Sanzioni   amministrative   agli
          esponenti aziendali o al personale). -  1.  Fermo  restando
          quanto  previsto  all'articolo  325,  comma  1   circa   la
          responsabilita' delle imprese  nei  confronti  delle  quali
          sono accertate  le  violazioni,  per  l'inosservanza  delle
          norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a)  si
          applica, salvo che il fatto costituisca reato, la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  cinquemila  euro  a  cinque
          milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono  le
          funzioni di amministrazione, di  direzione,  di  controllo,
          nonche' dei dipendenti o di coloro che operano  sulla  base
          di    rapporti    che    ne    determinano    l'inserimento
          nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal
          rapporto di lavoro  subordinato  quando  l'inosservanza  e'
          conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
          di appartenenza e  ricorrono  una  o  piu'  delle  seguenti
          condizioni: 
                  a) la condotta ha inciso in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali; 
                  b) la condotta  ha  contribuito  a  determinare  la
          mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici
          adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis,  lettere
          a), b) e c) e 214-bis, comma 1; 
                  c) le violazioni  riguardano  obblighi  imposti  ai
          sensi dell'articolo 76  o  dell'articolo  79,  comma  3,  o
          dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero  obblighi  in
          materia   di   remunerazione   e   incentivazione,   quando
          l'esponente o il personale e' la parte interessata. 
                2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al
          comma 1  abbia  contribuito  a  determinare  l'inosservanza
          dell'ordine  previsto  nell'articolo   311-ter   da   parte
          dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti  stessi
          la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro  a
          cinque milioni di euro. 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   della
          sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti  dall'articolo
          311-quinquies,   l'IVASS   puo'   applicare   la   sanzione
          amministrativa    accessoria    dell'interdizione     dallo
          svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo   presso   imprese   di   assicurazione   e    di
          riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi  e
          non superiore a tre anni. 
                4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria
          puo' essere aumentata secondo quanto previsto  all'articolo
          310, comma 2.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  324-septies  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206: 
                «Art.  324-septies  (Sanzioni   amministrative   agli
          esponenti aziendali o al personale delle  imprese  e  delle
          societa'     di     intermediazione     assicurativa      o
          riassicurativa). -  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          all'articolo 325, comma 1 circa  la  responsabilita'  delle
          imprese  nei  confronti  delle  quali  sono  accertate   le
          violazioni,  per  l'inosservanza  delle  norme   richiamate
          nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica,  salvo  che  il
          fatto  costituisca  reato,   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  euro  mille  a  euro   settecentomila   nei
          confronti  dei  soggetti  che  svolgono  le   funzioni   di
          amministrazione, di direzione, di  controllo,  nonche'  dei
          dipendenti o di coloro che operano sulla base  di  rapporti
          che  ne   determinano   l'inserimento   nell'organizzazione
          dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di  lavoro
          subordinato, quando  l'inosservanza  e'  conseguenza  della
          violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
          la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene  giuridico
          tutelato. 
                2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al
          comma 1  abbia  contribuito  a  determinare  l'inosservanza
          dell'ordine  previsto  nell'articolo  324-quater  da  parte
          dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti  stessi
          la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  mille  euro  a
          settecentomila euro. 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   della
          sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti  dall'articolo
          324-sexies,   l'IVASS   puo'    applicare    la    sanzione
          amministrativa    accessoria    dell'interdizione     dallo
          svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo   presso   imprese   di   assicurazione   e    di
          riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi  e
          non superiore a tre anni. 
                4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria
          puo' essere aumentata secondo quanto previsto  all'articolo
          310, comma 2. 
                5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano
          l'inosservanza delle  norme  richiamate  all'articolo  324,
          comma  1,  da  parte   di   societa'   di   intermediazione
          assicurativa  o  riassicurativa,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dell'interdizione temporanea  dall'esercizio
          di funzioni  di  gestione  dei  componenti  dell'organo  di
          amministrazione considerati responsabili, per il periodo di
          cui al comma 3.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 190-bis, commi 3  e
          3-bis, del Testo unico della finanza: 
                «Art.  190-bis   (Responsabilita'   degli   esponenti
          aziendali e del personale per  le  violazioni  in  tema  di
          disciplina degli intermediari, dei mercati, dei  depositari
          centrali  e  della   gestione   accentrata   di   strumenti
          finanziari  e  dei  servizi  di  comunicazione   dati).   -
          (Omissis). 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   della
          sanzione,  in  ragione  della  gravita'  della   violazione
          accertata   e   tenuto   conto   dei   criteri    stabiliti
          dall'articolo  194-bis,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob
          possono applicare  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei  mesi
          e non superiore a tre anni, dallo svolgimento  di  funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo  presso  soggetti
          autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo,  del
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  del  decreto
          legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  o  presso  fondi
          pensione. 
                3-bis. La Banca d'Italia  o  la  Consob,  in  ragione
          della gravita' della violazione accertata  e  tenuto  conto
          dei  criteri  stabiliti  dall'articolo   194-bis,   possono
          applicare    la    sanzione    amministrativa    accessoria
          dell'interdizione  permanente   dallo   svolgimento   delle
          funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo
          soggetto sia stata gia' applicata, due o piu'  volte  negli
          ultimi dieci anni, sempre per le  violazioni  commesse  con
          dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma  3,  per
          un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  187-quater  del
          Testo unico della finanza: 
                «Art.     187-quater     (Sanzioni     amministrative
          accessorie).   -   1.   L'applicazione    delle    sanzioni
          amministrative  pecuniarie  previste  dal   presente   capo
          importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita'
          per gli esponenti aziendali ed i partecipanti  al  capitale
          dei soggetti abilitati,  delle  societa'  di  gestione  del
          mercato, nonche' per i revisori e i  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta  fuori  sede  e,  per  gli  esponenti
          aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea  ad
          assumere  incarichi   di   amministrazione,   direzione   e
          controllo nell'ambito di societa'  quotate  e  di  societa'
          appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate. 
                2. La sanzione amministrativa accessoria  di  cui  al
          comma 1 ha una durata  non  inferiore  a  due  mesi  e  non
          superiore a tre anni. 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          capo  la  CONSOB,  tenuto  conto   della   gravita'   della
          violazione e  del  grado  della  colpa,  puo'  intimare  ai
          soggetti abilitati, alle societa' di gestione del  mercato,
          agli emittenti quotati e alle societa' di revisione di  non
          avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per  un
          periodo  non  superiore  a  tre  anni,  dell'autore   della
          violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali
          la temporanea sospensione del soggetto iscritto  all'ordine
          dall'esercizio dell'attivita' professionale.». 
              - Il testo dell'articolo 445, comma 2,  del  codice  di
          procedura penale e' il seguente: 
                «Art. 445. (Effetti dell'applicazione della  pena  su
          richiesta). - (Omissis). 
                2. Il reato e' estinto, ove sia  stata  irrogata  una
          pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,  quando  la
          sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
          sentenza  concerne  una  contravvenzione,  l'imputato   non
          commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
          indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale,  e
          se e' stata applicata una pena pecuniaria  o  una  sanzione
          sostitutiva, l'applicazione non  e'  comunque  di  ostacolo
          alla concessione di una successiva sospensione condizionale
          della pena.». 
              - Il testo dell'articolo 673, comma 1,  del  codice  di
          procedura penale e' il seguente: 
                «Art. 673. (Revoca della sentenza per abolizione  del
          reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione  di
          illegittimita' costituzionale della  norma  incriminatrice,
          il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
          il decreto penale dichiarando che il fatto non e'  previsto
          dalla  legge  come   reato   e   adotta   i   provvedimenti
          conseguenti.».