Art. 4 
 
               Criteri di correttezza degli esponenti 
 
  1. In aggiunta ai requisiti di onorabilita' previsti  dall'articolo
3, gli esponenti soddisfano criteri  di  correttezza  nelle  condotte
personali e professionali pregresse. 
  2. Sono presi in considerazione a questi fini: 
    a) condanne penali irrogate con sentenze  anche  non  definitive,
sentenze anche non definitive che  applicano  la  pena  su  richiesta
delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato,  decreti  penali
di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure  cautelari
personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in  materia
societaria e fallimentare, assicurativa,  bancaria,  finanziaria,  di
servizi di  pagamento,  di  usura,  antiriciclaggio,  tributaria,  di
intermediari abilitati all'esercizio dei servizi  di  investimento  e
delle gestioni  collettive  del  risparmio,  di  mercati  e  gestione
accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio,
di emittenti nonche' per uno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
270-bis,   270-ter,    270-quater,    270-quater.1,    270-quinquies,
270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis,  416-ter,
418, 640 del codice penale; 
    b) condanne penali irrogate con sentenze  anche  non  definitive,
sentenze anche non definitive che  applicano  la  pena  su  richiesta
delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato,  decreti  penali
di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure  cautelari
personali relative a delitti diversi da quelli di  cui  alla  lettera
a); applicazione, anche in via provvisoria, di una  delle  misure  di
prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni  per
atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei
settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei  valori
mobiliari e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna
al     risarcimento      dei      danni      per      responsabilita'
amministrativo-contabile; 
    d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per  violazioni
della  normativa  in  materia  societaria,  assicurativa,   bancaria,
finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in  materia  di
mercati e di strumenti di pagamento; 
    e)  provvedimenti  di  decadenza  o  cautelari   disposti   dalle
autorita' di vigilanza o su istanza delle  stesse;  provvedimenti  di
rimozione disposti ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis,  lettera
e) e dell'articolo 220-novies del Codice e degli  articoli  7,  comma
2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; 
    f) svolgimento di incarichi  in  soggetti  operanti  nei  settori
assicurativo,  bancario,  finanziario,  dei   mercati,   dei   valori
mobiliari e dei servizi di  pagamento  cui  sia  stata  irrogata  una
sanzione amministrativa, ovvero una sanzione  ai  sensi  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte
ad   amministrazione   straordinaria,   procedure   di   risoluzione,
fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva
dei componenti degli organi di amministrazione  e  controllo,  revoca
dell'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  242  del  Codice  o  a
procedure equiparate; 
    h) sospensione o radiazione da albi,  cancellazione  (adottata  a
titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi  e  ordini
professionali  irrogate  dalle  autorita'  competenti  sugli   ordini
professionali medesimi; misure  di  revoca  per  giusta  causa  dagli
incarichi  assunti  in  organi  di   direzione,   amministrazione   e
controllo; misure analoghe adottate  da  organismi  incaricati  dalla
legge della gestione di registri, albi ed elenchi; 
    i) valutazione negativa da parte di  un'autorita'  amministrativa
in merito all'idoneita' dell'esponente nell'ambito di procedimenti di
autorizzazione previsti dalle  disposizioni  in  materia  societaria,
assicurativa, bancaria,  finanziaria,  mobiliare  e  dalle  norme  in
materia di mercati e di servizi di pagamento; 
    l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai  reati  di
cui alle lettere a) e b); 
    m)  le  informazioni  negative  sull'esponente  contenute   nella
Centrale dei Rischi istituita ai sensi  dell'articolo  53  del  testo
unico  bancario;  per  informazioni  negative  si  intendono  quelle,
relative  all'esponente  anche  quando  non  agisce  in  qualita'  di
consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento  degli  obblighi  di
cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica della  sussistenza  delle
situazioni previste dal comma 2  e'  effettuata  sulla  base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  gli  articoli  270-bis,  270-ter,   270-quater,
          270-quater.1,        270-quinquies,        270-quinquies.1,
          270-quinquies.2, 270-sexies, 416,  416-bis,  416-ter,  418,
          640 del codice penale, si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo articoli 188, comma
          3-bis, lettera e) del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209: 
                «Art. 188. (Poteri di intervento). - (Omissis). 
                3-bis. L'IVASS puo',  nell'esercizio  delle  funzioni
          indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
          seguito  del  processo  di  controllo  prudenziale  di  cui
          all'articolo   47-quinquies,   ovvero,   ai   fini    della
          salvaguardia della stabilita' del sistema  finanziario  nel
          suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi
          di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  dell'ordinamento
          europeo  relative  alla  vigilanza   macroprudenziale   del
          sistema finanziario dell'Unione  europea,  adottare  misure
          preventive o correttive nei confronti anche  delle  singole
          imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi  inclusi  i
          provvedimenti specifici riguardanti anche: 
              (omissis) 
                  e) l'ordine di rimozione di uno  o  piu'  esponenti
          aziendali o dei titolari di funzioni  fondamentali  qualora
          la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
          e prudente gestione  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o per  gli  interessi  degli  assicurati  e
          degli aventi  diritto  alle  prestazioni  assicurative.  La
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo  76,  salvo
          che sussista urgenza di provvedere.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  220-novies  del
          decreto legislativo 2005, n. 209: 
                «Art. 220-novies. (Misure correttive sul  gruppo).  -
          1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  227,  se  le
          imprese di assicurazione o di  riassicurazione  del  gruppo
          non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i
          requisiti sono rispettati ma la solvibilita' e' comunque  a
          rischio o se le operazioni infragruppo o le  concentrazioni
          dei  rischi  minacciano  la  situazione  finanziaria  delle
          imprese di assicurazione o di  riassicurazione,  le  misure
          necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188,  per
          rimediare il piu'  rapidamente  possibile  alla  situazione
          sono adottate tempestivamente: 
                  a)  dall'IVASS,  in  qualita'   di   autorita'   di
          vigilanza sul  gruppo,  nei  confronti  delle  societa'  di
          partecipazione   assicurativa   e   delle    societa'    di
          partecipazione  finanziaria  mista  controllante  ai  sensi
          dell'articolo 210, comma 2; 
                  b)  dall'IVASS  nei  confronti  delle  imprese   di
          assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede  legale
          nel territorio della Repubblica. 
                2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al  comma  1
          devono  essere  adottate  nei  confronti  di  societa'   di
          partecipazione   assicurativa   e   delle    societa'    di
          partecipazione finanziaria mista  con  sede  legale  in  un
          altro  Stato  membro,  l'IVASS  informa  le  autorita'   di
          vigilanza  di  tale  Stato  delle  conclusioni  a  cui   e'
          pervenuta, al fine di  consentire  alle  stesse  l'adozione
          delle misure necessarie e collabora con  esse  al  fine  di
          garantire un'azione efficace di vigilanza. 
                3. Nel caso in cui l'impresa di  assicurazione  o  di
          riassicurazione nei cui confronti devono  essere  prese  le
          misure correttive abbia sede  in  un  altro  Stato  membro,
          IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo  ai
          sensi  dell'articolo  207-sexies,  informa  l'autorita'  di
          vigilanza in cui ha sede l'impresa al  fine  di  consentire
          alla stessa l'adozione delle misure necessarie e  collabora
          con  essa  al  fine  di  garantire  un'azione  efficace  di
          vigilanza. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del
          Testo unico della finanza: 
                «Art.  7   (Poteri   di   intervento   sui   soggetti
          abilitati). - (Omissis). 
                2-bis.  La  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  sue
          competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la  rimozione
          di uno o piu'  esponenti  aziendali  di  Sim,  societa'  di
          gestione del risparmio, Sicav  e  Sicaf,  qualora  la  loro
          permanenza in carica sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e
          prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione  non
          e' disposta ove ricorrano gli estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  12,  comma  5-ter,
          del Testo unico della finanza: 
                «Art. 12. (Vigilanza sul gruppo). - (Omissis). 
                5-ter. La Banca d'Italia puo'  disporre,  qualora  la
          loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana  e
          prudente gestione del gruppo, la rimozione di  uno  o  piu'
          esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              - Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,   n.   231
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.140)
          concerne: «Disciplina della responsabilita'  amministrativa
          delle  persone   giuridiche,   delle   societa'   e   delle
          associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  242  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art.  242.  (Revoca  dell'autorizzazione  rilasciata
          all'impresa di assicurazione).  -  1.  L'autorizzazione  e'
          revocata quando l'impresa di assicurazione: 
                  a) non si attiene,  nell'esercizio  dell'attivita',
          ai limiti imposti nel  provvedimento  di  autorizzazione  o
          previsti nel programma di attivita'; 
                  b) non soddisfa piu'  alle  condizioni  di  accesso
          all'attivita' assicurativa; 
                  c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del
          presente codice; 
                  d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed
          ha  presentato,  a  giudizio  dell'IVASS,   un   piano   di
          finanziamento  manifestamente  inadeguato  ovvero  non   ha
          rispettato  il  piano  approvato  entro  tre   mesi   dalla
          rilevazione dell'inosservanza  del  Requisito  Patrimoniale
          Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza  di
          gruppo, non ha realizzato  entro  i  termini  stabiliti  le
          misure previste dall'articolo 227; 
                  e) viene assoggettata a liquidazione coatta  ovvero
          e'  dichiarato  lo  stato  di   insolvenza   dall'autorita'
          giudiziaria. 
                2.  L'autorizzazione  all'esercizio  del  ramo  della
          responsabilita'  civile   per   i   danni   causati   dalla
          circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti,  fermo
          quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata  nel  caso
          di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a
          contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso  di
          ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni  sulle
          procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli
          148 e 149. 
                3. La revoca puo' riguardare tutti i rami  esercitati
          dall'impresa di assicurazione o solo  alcuni  di  essi.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi  4
          e 5. 
                4. La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, su  proposta
          dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami  esercitati,
          l'impresa e' contestualmente posta in  liquidazione  coatta
          con il medesimo  provvedimento  e  l'IVASS  ne  dispone  la
          cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione.  Il
          Ministro dello sviluppo economico, su proposta  dell'IVASS,
          puo'  tuttavia  consentire  che  l'impresa  si   ponga   in
          liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando
          il provvedimento di revoca sia stato adottato per i  motivi
          indicati al comma 1, lettere a) e b). 
                5. Il Ministro dello sviluppo economico, su  proposta
          dell'IVASS,  dispone  inoltre  la  liquidazione  coatta  se
          l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata  ad
          alcuni  rami,  non   osserva   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  240,  commi  4  e   5,   ovvero   quando   la
          deliberazione di scioglimento e la nomina  dei  liquidatori
          non sono iscritte nel registro delle  imprese  nel  termine
          assegnato ai sensi del comma 4. 
                6. I decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico
          sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,  sono  riprodotti
          nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle  autorita'
          di vigilanza degli altri Stati  membri  per  l'adozione  da
          parte  di  tali  Autorita'  di  misure  idonee  a  impedire
          all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita'  sul
          loro territorio. 
                6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di  revoca
          di autorizzazione ai fini della  pubblicazione  nell'elenco
          dalla stessa tenuto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53 del Testo  unico
          bancario: 
                «Art. 53. (Vigilanza regolamentare). -  1.  La  Banca
          d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi  a
          oggetto: 
                  a) l'adeguatezza patrimoniale; 
                  b) il contenimento del rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
                  c) le partecipazioni detenibili; 
                  d)   il   governo   societario,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
                  d-bis) l'informativa da rendere al  pubblico  sulle
          materie di cui alle lettere da a) a d). 
                2. 
                2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma  1,
          lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare: 
                  a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
          da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano  i
          requisiti, anche di competenza tecnica e  di  indipendenza,
          che tali soggetti devono possedere e le relative  modalita'
          di accertamento; 
                  b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia.   Per   le   banche
          sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita', qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la Banca  d'Italia,  e
          sempre che, entro il medesimo  termine,  il  caso  non  sia
          stato rinviato all'ABE  ai  fini  della  procedura  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
                2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
          sistemi  informativi  creditizi,  rilasciano  alle   banche
          valutazioni del rischio di  credito  o  sviluppano  modelli
          statistici per l'utilizzo  ai  fini  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
          in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
          personali detenuti legittimamente per un periodo  di  tempo
          storico di osservazione che sia congruo rispetto  a  quanto
          richiesto dalle disposizioni emanate  ai  sensi  del  comma
          2-bis.  Le  modalita'  di  attuazione  e  i   criteri   che
          assicurano la non  identificabilita'  sono  individuati  su
          conforme parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
                3. 
                4. La Banca d'Italia disciplina condizioni  e  limiti
          per l'assunzione,  da  parte  delle  banche  o  dei  gruppi
          bancari, di attivita' di rischio nei  confronti  di  coloro
          che  possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
          un'influenza  sulla  gestione  della  banca  o  del  gruppo
          bancario nonche' dei soggetti a  essi  collegati.  In  ogni
          caso i  soci  e  gli  amministratori,  fermi  restando  gli
          obblighi previsti  dall'articolo  2391,  primo  comma,  del
          codice civile, si  astengono  dalle  deliberazioni  in  cui
          abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio  o  di
          terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di  situazioni
          di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire
          condizioni  e  limiti  specifici  per  l'assunzione   delle
          attivita' di rischio. 
                4-bis. 
                4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in  cui  il
          mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione. 
                4-quater. La Banca d'Italia  disciplina  i  conflitti
          d'interessi tra le banche e i soggetti indicati  nel  comma
          4, in relazione ad altre tipologie di  rapporti  di  natura
          economica. 
                4-quinquies. Le disposizioni  emanate  ai  sensi  del
          presente  articolo  possono   prevedere   che   determinate
          operazioni siano sottoposte ad autorizzazione  della  Banca
          d'Italia.  Possono  inoltre   prevedere   che   determinate
          decisioni in materia di remunerazione e  di  incentivazione
          siano rimesse  alla  competenza  dell'assemblea  dei  soci,
          anche  nel  modello   dualistico   di   amministrazione   e
          controllo, stabilendo  quorum  costitutivi  e  deliberativi
          anche in deroga a norme di legge. 
                4-sexies. E' nullo qualunque  patto  o  clausola  non
          conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  sistemi   di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 1,  lettera  d),  o  contenute  in  atti  dell'Unione
          europea  direttamente  applicabili.   La   nullita'   della
          clausola  non  comporta  la  nullita'  del  contratto.   Le
          previsioni contenute nelle clausole nulle  sono  sostituite
          di diritto, ove possibile, con i parametri  indicati  nelle
          disposizioni  suddette  nei  valori  piu'   prossimi   alla
          pattuizione originaria.» 
              - Si riporta l'articolo 125, comma 3, del  Testo  unico
          bancario: «Art. 125. (Banche dati). - (Omissis). 
                3.  I  finanziatori  informano   preventivamente   il
          consumatore la prima volta che segnalano a una  banca  dati
          le   informazioni   negative   previste   dalla    relativa
          disciplina. L'informativa e' resa unitamente  all'invio  di
          solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.»