Art. 5 
 
                    Valutazione della correttezza 
 
  1.  Il  verificarsi  di  una  o  piu'  delle  situazioni   indicate
nell'articolo   4   non   comporta   automaticamente    l'inidoneita'
dell'esponente, ma richiede  una  valutazione  da  parte  dell'organo
competente. La valutazione e' condotta  riguardo  agli  obiettivi  di
sana e prudente gestione nonche' di salvaguardia dell'impresa e della
fiducia del pubblico. 
  2. La valutazione e' condotta in base ad uno o  piu'  dei  seguenti
parametri, ove pertinenti: 
    a) oggettiva  gravita'  dei  fatti  commessi  o  contestati,  con
particolare  riguardo  all'entita'  del  danno  cagionato   al   bene
giuridico tutelato,  alla  potenzialita'  lesiva  della  condotta  od
omissione, alla durata della violazione, alle  eventuali  conseguenze
sistemiche della violazione; 
    b) frequenza dei comportamenti,  con  particolare  riguardo  alla
ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di  tempo
intercorrente tra di essi; 
    c)  fase  del  procedimento  di   impugnazione   della   sanzione
amministrativa; 
    d) fase e grado del procedimento penale; 
    e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati  secondo
criteri di proporzionalita', che  tengano  conto  tra  l'altro  della
graduazione  della  sanzione  anche  sulla   base   della   capacita'
finanziaria dell'impresa; 
    f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della
condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene  conto
dei fatti accaduti o delle condotte tenute non  piu'  di  dieci  anni
prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta  rilevante
siano avvenuti piu' di dieci anni prima, essi dovranno essere  tenuti
in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni  caso,  vi
siano ragioni particolarmente qualificate per  le  quali  la  sana  e
prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata; 
    g)  livello  di  cooperazione  con  l'organo  competente  e   con
l'autorita' di vigilanza; 
    h)   eventuali   condotte    riparatorie    poste    in    essere
dall'interessato  per  mitigare  o  eliminare   gli   effetti   della
violazione,  anche  successive  all'adozione  della  condanna,  della
sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati  all'articolo
4, comma 2; 
    i) grado di responsabilita' del soggetto  nella  violazione,  con
particolare riguardo all'effettivo  assetto  dei  poteri  nell'ambito
dell'impresa,  banca,  societa'  o  ente  presso  cui  l'incarico  e'
rivestito,  alle   condotte   concretamente   tenute,   alla   durata
dell'incarico ricoperto; 
    l) ragioni del provvedimento adottato da  organismi  o  autorita'
amministrativa; 
    m) pertinenza e connessione delle condotte, dei  comportamenti  o
dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario,  mobiliare,
dei servizi di pagamento, nonche' in  materia  di  antiriciclaggio  e
finanziamento del terrorismo. 
  3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione
irrogata e' presa  in  considerazione  solo  se  sussistono  elementi
oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale  e  specifico
fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In  ogni
caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al
minimo edittale. 
  4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2,  lettera  g),  rileva
solo  se  sussistono  elementi  oggettivi  idonei  a  comprovare   il
contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti  che
hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra  l'altro,
della   durata   del   periodo   di   svolgimento   delle    funzioni
dell'interessato  presso  l'impresa  stessa  e  del  lasso  di  tempo
intercorso  tra  lo  svolgimento  delle  funzioni  e  l'adozione  dei
provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g). 
  5. Il criterio di correttezza non e' soddisfatto quando una o  piu'
delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro  grave,
preciso e concordante su condotte che possono porsi in contrasto  con
gli obiettivi indicati al comma 1.