Art. 5 Valutazione della correttezza 1. Il verificarsi di una o piu' delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneita' dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione e' condotta riguardo agli obiettivi di sana e prudente gestione nonche' di salvaguardia dell'impresa e della fiducia del pubblico. 2. La valutazione e' condotta in base ad uno o piu' dei seguenti parametri, ove pertinenti: a) oggettiva gravita' dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entita' del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialita' lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione; b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi; c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa; d) fase e grado del procedimento penale; e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalita', che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacita' finanziaria dell'impresa; f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non piu' di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti piu' di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata; g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorita' di vigilanza; h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2; i) grado di responsabilita' del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, societa' o ente presso cui l'incarico e' rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto; l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorita' amministrativa; m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonche' in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. 3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata e' presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale. 4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g). 5. Il criterio di correttezza non e' soddisfatto quando una o piu' delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che possono porsi in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.