Art. 6 Sospensione dagli incarichi 1. Il verificarsi di una o piu' delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Lo statuto puo' prevedere che la sospensione sia disposta anche in uno o piu' degli altri casi di cui all'articolo 4, comma 2. 3. La sospensione e' dichiarata dall'impresa con le modalita' di cui all'articolo 76, comma 2, del Codice. E' data tempestiva informazione all'IVASS della dichiarazione di sospensione. La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall'articolo 5 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso. 4. Se la causa di sospensione e' l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non puo' essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva l'applicabilita' dell'articolo 23, comma 7. 5. L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso nel pieno delle funzioni.
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 si veda nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali). - (Omissis). 2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.».