Art. 6 
 
                     Sospensione dagli incarichi 
 
  1.  Il  verificarsi  di  una  o  piu'  delle  circostanze  di   cui
all'articolo 4, comma 2, lettere a) e  b),  comporta  la  sospensione
dall'incarico quando si tratti di condanna a pena  detentiva,  ovvero
dell'applicazione di misura cautelare personale  o  dell'applicazione
provvisoria   di   una   delle   misure   di   prevenzione   disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159. 
  2. Lo statuto puo' prevedere che la sospensione sia disposta  anche
in uno o piu' degli altri casi di cui all'articolo 4, comma 2. 
  3. La sospensione e' dichiarata dall'impresa con  le  modalita'  di
cui  all'articolo  76,  comma  2,  del  Codice.  E'  data  tempestiva
informazione  all'IVASS  della  dichiarazione  di   sospensione.   La
sospensione  ha  una   durata   massima   di   30   giorni   o,   per
l'amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla
delibera  dell'organo  competente.  Prima  della  scadenza  di   tali
termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato
o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la
valutazione richiesta dall'articolo 5 e a dichiarare la decadenza  ai
sensi dell'articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso. 
  4. Se la causa di  sospensione  e'  l'applicazione  di  una  misura
cautelare personale o l'applicazione provvisoria  di  una  misura  di
prevenzione, l'esponente non puo' essere reintegrato fino al  termine
della misura, fatta salva l'applicabilita' dell'articolo 23, comma 7. 
  5.  L'organo  competente  fornisce  alla  prima   occasione   utile
informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla  decisione  di
pronunciare la decadenza o di reintegrare  il  soggetto  sospeso  nel
pieno delle funzioni. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159
          si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76,  comma  2,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 76 (Requisiti di professionalita', onorabilita'
          e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che
          svolgono funzioni fondamentali). - (Omissis). 
                2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o
          la  violazione  al  cumulo  degli  incarichi  determina  la
          decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata  dall'organo  di
          appartenenza entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non
          sono componenti di un organo la valutazione e la  pronuncia
          della decadenza  sono  effettuate  dall'organo  che  li  ha
          nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.».