Art. 11 Domanda di accreditamento di laboratori di prova istituiti presso amministrazioni o enti pubblici 1. La domanda di accreditamento del laboratorio di prova istituito presso una amministrazione o ente pubblico deve essere firmata dal dirigente responsabile, con firma elettronica qualificata, inviata al CVCN tramite posta elettronica certificata, o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, corredata delle seguenti informazioni: a) documentazione attestante l'identita' giuridica del laboratorio di prova e comprovante l'appartenenza ad una amministrazione o ente pubblico; b) identificazione del responsabile del laboratorio di prova; c) denominazione o ragione sociale del laboratorio di prova; d) indirizzo della sede del laboratorio di prova in cui vengono eseguite le prove; e) nome, cognome, curriculum professionale redatto secondo quanto previsto dalla determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3), e certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del responsabile del laboratorio di prova, del responsabile del sistema di gestione per la qualita', del responsabile per i rapporti con il CVCN e dal responsabile della sicurezza; f) nome, cognome, curriculum professionale redatto secondo quanto previsto dagli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), relativi alle competenze e certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del personale coinvolto nelle attivita' di test del laboratorio di prova e che sara' autorizzato ad accedere alle informazioni, necessarie per lo svolgimento delle stesse attivita', individuate nella determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 6; g) sulla base delle prescrizioni contenute nelle determinazioni tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e): 1) area di accreditamento di cui all'articolo 7, per la quale il laboratorio di prova chiede di essere accreditato con riferimento al numero 4) dell'articolo 4, comma 1, lettera e); 2) descrizione dei requisiti tecnici e logistici, con riferimento al numero 1) dell'articolo 4, comma 1, lettera e); 3) descrizione delle conoscenze, competenze ed esperienza in possesso del personale assegnato alle attivita' di esecuzione dei test, con riferimento al numero 3) dell'articolo 4, comma 1, lettera e); 4) indicazione delle misure di sicurezza attuate, con riferimento al numero 2) dell'articolo 4, comma 1, lettera e); h) impegno sottoscritto di non divulgazione di quanto oggetto di comunicazione, formale e informale, con il CVCN e delle informazioni di carattere tecnico-scientifico concernenti le metodologie di test, le specifiche tecniche e l'elaborazione dei rapporti di prova, con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 6). L'atto di non divulgazione prevede l'indicazione del personale del richiedente che potra' avere accesso alle informazioni strettamente necessarie all'espletamento della procedura di accreditamento. L'atto contiene altresi' una clausola penale relativa all'importo che il richiedente e' tenuto a corrispondere in caso di violazione degli impegni assunti; i) manuale della qualita' che descrive la rispondenza ai criteri specificati nelle norme relative alla gestione dei laboratori di prova e alla gestione dei dati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI CEI EN ISO/IEC 27001; l) dichiarazione di assunzione dell'impegno al pagamento delle spese di istruttoria calcolate sulla base di quanto previsto dall'articolo 19; m) dichiarazione di assunzione di responsabilita' per la corretta esecuzione dei test definiti dalle determinazioni tecniche del CVCN di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e); n) indicazione delle misure di sicurezza attuate ai sensi della determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 4); o) garanzia della tutela da responsabilita' civile del personale nell'esercizio delle funzioni. 2. La domanda e le relative dichiarazioni che attestano il possesso dei requisiti a corredo di cui al comma 1 sono sottoscritte ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 11: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nella nota all'articolo 10.