Art. 12 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova 1. La procedura di accreditamento si articola nelle seguenti fasi: a) verifiche e adempimenti preliminari: 1) ricevuta la domanda di accreditamento, il CVCN verifica la completezza della documentazione presentata dal richiedente rispetto agli elementi indicati dagli articoli 9, 10 e 11; 2) nel caso in cui la documentazione risulti incompleta il CVCN ne da' comunicazione al laboratorio di prova assegnando un termine al fine di provvedere alle eventuali integrazioni. Nel caso in cui il laboratorio di prova non fornisca riscontro entro tale termine o comunque in caso di perdurante incompletezza della documentazione il CVCN comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 3) in caso di esito positivo della verifica di completezza della documentazione, il CVCN trasmette al richiedente un elenco dei test corrispondenti all'area o alle aree di accreditamento indicate nella domanda e richiede, assegnando un termine per l'adempimento, di confermare la capacita' di effettuare in tutto o in parte detti test e di indicare le modalita' a tal fine seguite dal laboratorio di prova; 4) ricevuto riscontro dal richiedente in relazione a quanto previsto al numero 3) il CVCN conferisce l'incarico per le verifiche di cui alle lettere b) e c) del presente comma a personale dell'Agenzia in possesso di specifiche competenze tecnico-specialistiche nel campo della certificazione di processo e della sicurezza informatica; b) verifica tecnico documentale: 1) il personale incaricato esamina il manuale della qualita' e la documentazione tecnica e trasmette al CVCN il rapporto di verifica contenente gli esiti delle attivita' eseguite; 2) nel caso in cui, sulla base del rapporto di verifica, il CVCN ritenga necessarie integrazioni o modifiche del manuale e dei relativi documenti tecnici, ne da' comunicazione al laboratorio di prova assegnando un termine per la revisione della documentazione. Il laboratorio di prova, ricevuta la comunicazione, effettua le modifiche necessarie del manuale e della relativa documentazione o, in alternativa, puo' richiedere di ridurre l'area di accreditamento. Nel caso in cui il laboratorio di prova non fornisca riscontro entro il termine stabilito o comunque nel caso in cui il laboratorio di prova non proceda alle modifiche richieste il CVCN comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 3) nel caso in cui il CVCN valuti con esito positivo la documentazione di cui ai punti 1) e 2), ne da' comunicazione al laboratorio di prova, fornendo contestualmente le indicazioni per lo svolgimento della visita ispettiva presso la sede del laboratorio di prova ai fini della verifica dell'effettiva conformita' ai requisiti previsti e della capacita' del laboratorio di eseguire i test per i quali ha richiesto l'accreditamento, ai sensi della lettera c); c) visita ispettiva e verifica della capacita' tecnica del laboratorio di prova: 1) il personale incaricato effettua una verifica presso il laboratorio di prova al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e la conformita' rispetto a quanto descritto nelle determinazioni tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), e, infine, richiede al laboratorio di effettuare uno o piu' test e di produrre il relativo rapporto di prova; 2) all'esito della visita ispettiva il personale incaricato redige un processo verbale sottoscritto unitamente al rappresentante legale del laboratorio di prova, al responsabile del laboratorio di prova ed al responsabile del sistema di gestione per la qualita'. Qualora il rappresentante legale del laboratorio di prova rifiuti di sottoscrivere il processo verbale, il personale incaricato ne da' evidenza nel rapporto riportando le motivazioni del diniego. Una copia del verbale e' sempre rilasciata al rappresentante legale del laboratorio di prova; 3) il personale incaricato trasmette al CVCN il processo verbale corredato di tutta la documentazione prodotta o acquisita nel corso delle attivita' svolte; 4) qualora, sulla base del processo verbale, il CVCN valuti con esito negativo la capacita' tecnica del laboratorio di prova, il CVCN comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) parere della commissione di accreditamento: 1) all'esito delle fasi di cui alle lettere a), b) e c), il CVCN inoltra alla commissione di accreditamento, ai fini della formulazione del parere di cui all'articolo 5, comma 2, tutta la documentazione relativa alla domanda presentata ed alle verifiche svolte, ivi comprese quelle espletate ai sensi dell'articolo 6. Entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione la commissione di accreditamento esprime un parere in merito all'idoneita' del richiedente ad effettuare i compiti previsti dall'accreditamento, nonche' sugli eventuali motivi ostativi di cui all'articolo 9, comma 6, e lo trasmette al CVCN; e) rilascio o diniego dell'accreditamento: 1) il CVCN, acquisito il parere della commissione di accreditamento, in caso di valutazione positiva, rilascia al richiedente il certificato di accreditamento, che ha durata triennale ed e' rinnovabile. In caso di valutazione negativa il CVCN comunica al laboratorio di prova richiedente un motivato diniego all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2) il certificato di accreditamento riporta il nome e l'indirizzo dell'organizzazione accreditata, nonche' l'area di accreditamento. 2. Qualora, in qualunque fase del procedimento, il laboratorio di prova comunichi di rinunciare all'accreditamento o non fornisca riscontro alle richieste nei termini previsti, il CVCN procede all'archiviazione dell'istanza. 3. Il CVCN conclude la procedura di accreditamento entro 180 giorni dalla ricezione della domanda di accreditamento. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), lettera b), numero 2), lettera c), numero 4), e lettera e), numero 1), il termine di cui al comma 3 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».