Art. 12 
 
         Procedura di accreditamento dei laboratori di prova 
 
  1. La procedura di accreditamento si articola nelle seguenti fasi: 
    a) verifiche e adempimenti preliminari: 
      1) ricevuta la domanda di accreditamento, il CVCN  verifica  la
completezza della documentazione presentata dal richiedente  rispetto
agli elementi indicati dagli articoli 9, 10 e 11; 
      2) nel caso in cui la documentazione risulti incompleta il CVCN
ne da' comunicazione al laboratorio di prova assegnando un termine al
fine di provvedere alle eventuali integrazioni. Nel caso  in  cui  il
laboratorio di prova non fornisca  riscontro  entro  tale  termine  o
comunque in caso di perdurante incompletezza della documentazione  il
CVCN comunica  al  richiedente  i  motivi  ostativi  all'accoglimento
dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241; 
      3) in caso di esito  positivo  della  verifica  di  completezza
della documentazione, il CVCN trasmette al richiedente un elenco  dei
test corrispondenti all'area o alle aree di  accreditamento  indicate
nella domanda e richiede, assegnando un termine per l'adempimento, di
confermare la capacita' di effettuare in tutto o in parte detti  test
e di indicare le modalita' a tal  fine  seguite  dal  laboratorio  di
prova; 
      4) ricevuto riscontro dal richiedente  in  relazione  a  quanto
previsto al numero 3) il CVCN conferisce l'incarico per le  verifiche
di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  presente  comma  a  personale
dell'Agenzia     in     possesso     di     specifiche     competenze
tecnico-specialistiche nel campo della certificazione di  processo  e
della sicurezza informatica; 
    b) verifica tecnico documentale: 
      1) il personale incaricato esamina il manuale della qualita'  e
la documentazione tecnica e trasmette al CVCN il rapporto di verifica
contenente gli esiti delle attivita' eseguite; 
      2) nel caso in cui, sulla base del  rapporto  di  verifica,  il
CVCN ritenga necessarie integrazioni o modifiche del  manuale  e  dei
relativi documenti tecnici, ne da' comunicazione  al  laboratorio  di
prova assegnando un termine per la revisione della documentazione. Il
laboratorio  di  prova,  ricevuta  la  comunicazione,   effettua   le
modifiche necessarie del manuale e della relativa  documentazione  o,
in alternativa, puo' richiedere di ridurre l'area di  accreditamento.
Nel caso in cui il laboratorio di prova non fornisca riscontro  entro
il termine stabilito o comunque nel caso in  cui  il  laboratorio  di
prova non proceda  alle  modifiche  richieste  il  CVCN  comunica  al
richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai  sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      3) nel caso in  cui  il  CVCN  valuti  con  esito  positivo  la
documentazione di cui ai punti 1)  e  2),  ne  da'  comunicazione  al
laboratorio di prova, fornendo contestualmente le indicazioni per  lo
svolgimento della visita ispettiva presso la sede del laboratorio  di
prova ai fini della verifica dell'effettiva conformita' ai  requisiti
previsti e della capacita' del laboratorio di eseguire i test  per  i
quali ha richiesto l'accreditamento, ai sensi della lettera c); 
    c) visita  ispettiva  e  verifica  della  capacita'  tecnica  del
laboratorio di prova: 
      1) il personale incaricato  effettua  una  verifica  presso  il
laboratorio di prova al fine di accertare il possesso  dei  requisiti
di cui all'articolo 8 e la conformita' rispetto  a  quanto  descritto
nelle determinazioni tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
e), e, infine, richiede al laboratorio di effettuare uno o piu'  test
e di produrre il relativo rapporto di prova; 
      2) all'esito della visita  ispettiva  il  personale  incaricato
redige un processo verbale sottoscritto unitamente al  rappresentante
legale del laboratorio di prova, al responsabile del  laboratorio  di
prova ed al responsabile del sistema di  gestione  per  la  qualita'.
Qualora il rappresentante legale del laboratorio di prova rifiuti  di
sottoscrivere il processo verbale, il  personale  incaricato  ne  da'
evidenza nel rapporto riportando  le  motivazioni  del  diniego.  Una
copia del verbale e' sempre rilasciata al rappresentante  legale  del
laboratorio di prova; 
      3) il  personale  incaricato  trasmette  al  CVCN  il  processo
verbale corredato di tutta la documentazione prodotta o acquisita nel
corso delle attivita' svolte; 
      4) qualora, sulla base del processo verbale, il CVCN valuti con
esito negativo la capacita' tecnica del laboratorio di prova, il CVCN
comunica i motivi ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  ai  sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) parere della commissione di accreditamento: 
      1) all'esito delle fasi di cui alle lettere a),  b)  e  c),  il
CVCN inoltra  alla  commissione  di  accreditamento,  ai  fini  della
formulazione del parere di cui all'articolo  5,  comma  2,  tutta  la
documentazione relativa alla domanda  presentata  ed  alle  verifiche
svolte, ivi comprese quelle espletate ai sensi dell'articolo 6. Entro
30 giorni dalla ricezione di detta documentazione la  commissione  di
accreditamento  esprime  un  parere  in  merito   all'idoneita'   del
richiedente ad effettuare  i  compiti  previsti  dall'accreditamento,
nonche' sugli eventuali motivi ostativi di cui all'articolo 9,  comma
6, e lo trasmette al CVCN; 
    e) rilascio o diniego dell'accreditamento: 
      1)  il  CVCN,  acquisito  il  parere   della   commissione   di
accreditamento,  in  caso  di  valutazione  positiva,   rilascia   al
richiedente il certificato di accreditamento, che ha durata triennale
ed e' rinnovabile. In caso di valutazione negativa il  CVCN  comunica
al   laboratorio   di   prova   richiedente   un   motivato   diniego
all'accoglimento dell'istanza ai  sensi  dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      2)  il  certificato  di  accreditamento  riporta  il   nome   e
l'indirizzo  dell'organizzazione  accreditata,  nonche'   l'area   di
accreditamento. 
  2. Qualora, in qualunque fase del procedimento, il  laboratorio  di
prova comunichi  di  rinunciare  all'accreditamento  o  non  fornisca
riscontro alle  richieste  nei  termini  previsti,  il  CVCN  procede
all'archiviazione dell'istanza. 
  3. Il CVCN conclude la procedura di accreditamento entro 180 giorni
dalla ricezione della domanda di accreditamento. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3),  lettera
b), numero 2), lettera c), numero 4), e lettera  e),  numero  1),  il
termine di cui al comma 3  e'  sospeso  fino  all'acquisizione  della
documentazione richiesta. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
                «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei  motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          sospende i termini di  conclusione  dei  procedimenti,  che
          ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza  delle  stesse,  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
          istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
          mancato accoglimento il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita' competente sono tenuti  a  dare  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,
          se ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono
          conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento  in
          giudizio del provvedimento cosi' adottato,  nell'esercitare
          nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
          per  la  prima  volta  motivi   ostativi   gia'   emergenti
          dall'istruttoria   del    provvedimento    annullato.    Le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
          previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
          parte e  gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non  possono
          essere addotti tra i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
          della   domanda   inadempienze   o   ritardi   attribuibili
          all'amministrazione.».