Art. 15 Sospensione e revoca dell'accreditamento 1. Qualora sia dimostrato il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13 e di cui all'articolo 22, il CVCN, sentita la commissione di accreditamento, intima al LAP non piu' conforme di porre in essere, entro il termine di 10 giorni, le misure necessarie ai fini del superamento delle difformita' riscontrate. Qualora entro il termine fissato il laboratorio non abbia apportato le richieste azioni correttive, l'accreditamento e' sospeso. Decorsi tre mesi dalla disposizione della sospensione senza che siano state rimosse le difformita', l'accreditamento e' revocato. 2. In caso di non conformita' riguardante gli obblighi di cui alla lettera a), con riferimento alle misure di sicurezza indicate dal CVCN, e alle lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 13, nonche' l'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 22, il CVCN, sentita la commissione di accreditamento, puo' disporre con provvedimento motivato la revoca dell'accreditamento.