Art. 15 
 
              Sospensione e revoca dell'accreditamento 
 
  1. Qualora sia dimostrato il mancato rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 13 e  di  cui  all'articolo  22,  il  CVCN,  sentita  la
commissione di accreditamento, intima al LAP  non  piu'  conforme  di
porre in essere, entro il termine di 10 giorni, le misure  necessarie
ai fini del superamento delle difformita' riscontrate. Qualora  entro
il termine fissato il laboratorio non abbia  apportato  le  richieste
azioni correttive, l'accreditamento  e'  sospeso.  Decorsi  tre  mesi
dalla disposizione della sospensione senza che siano state rimosse le
difformita', l'accreditamento e' revocato. 
  2. In caso di non conformita' riguardante gli obblighi di cui  alla
lettera a), con riferimento alle misure  di  sicurezza  indicate  dal
CVCN, e alle lettere c) e f) del comma 1  dell'articolo  13,  nonche'
l'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 22,  il  CVCN,  sentita  la
commissione  di  accreditamento,  puo'  disporre  con   provvedimento
motivato la revoca dell'accreditamento.