Art. 16 
 
                     Rinnovo dell'accreditamento 
 
  1. Entro sei  mesi  antecedenti  la  scadenza  del  certificato  di
accreditamento, il LAP puo' presentare al CVCN richiesta  di  rinnovo
dell'accreditamento  per   un   ulteriore   triennio,   eventualmente
integrando la documentazione qualora siano intervenute variazioni che
abbiano   comportato   la   necessita'    della    revisione    della
documentazione. 
  2. Il CVCN esamina la domanda e dispone una visita ispettiva per la
verifica   della   sussistenza   dei    requisiti    richiesti    per
l'accreditamento. Nel caso in cui  il  personale  incaricato  esprima
avviso favorevole, il CVCN, sentita  la  commissione  accreditamento,
rilascia il certificato di rinnovo dell'accreditamento. 
  3. Nel caso in cui  il  personale  incaricato  non  esprima  avviso
favorevole, il CVCN comunica il risultato al LAP, fissando  modalita'
e termini per la rimozione delle  non  conformita'  riscontrate,  ove
eliminabili. 
  4.  In  caso  di  non  conformita'  non  eliminabili,  sentita   la
commissione accreditamento, il CVCN non rinnova l'accreditamento.