Art. 16 Rinnovo dell'accreditamento 1. Entro sei mesi antecedenti la scadenza del certificato di accreditamento, il LAP puo' presentare al CVCN richiesta di rinnovo dell'accreditamento per un ulteriore triennio, eventualmente integrando la documentazione qualora siano intervenute variazioni che abbiano comportato la necessita' della revisione della documentazione. 2. Il CVCN esamina la domanda e dispone una visita ispettiva per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento. Nel caso in cui il personale incaricato esprima avviso favorevole, il CVCN, sentita la commissione accreditamento, rilascia il certificato di rinnovo dell'accreditamento. 3. Nel caso in cui il personale incaricato non esprima avviso favorevole, il CVCN comunica il risultato al LAP, fissando modalita' e termini per la rimozione delle non conformita' riscontrate, ove eliminabili. 4. In caso di non conformita' non eliminabili, sentita la commissione accreditamento, il CVCN non rinnova l'accreditamento.