Art. 8 Requisiti generali per l'accreditamento 1. Possono richiedere l'accreditamento le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, nonche' i soggetti privati aventi sede legale nel territorio nazionale, iscritti, ove previsto dalla normativa vigente, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari di un laboratorio di prova. 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge i laboratori istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato, accreditati secondo le modalita' di cui agli articoli 11 e 12, possono, su incarico del CVCN, eseguire i test su oggetti di fornitura in acquisizione presso le medesime amministrazioni. 3. Ai fini dell'accreditamento, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) disponibilita' sul territorio nazionale di locali e mezzi adeguati nei quali verranno svolte le funzioni per le quali il laboratorio di prova sara' accreditato in conformita' all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 1); b) conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per l'esercizio delle funzioni connesse all'accreditamento, in conformita' all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3); c) rispondenza ai criteri specificati nelle norme relative alla gestione dei laboratori di test e alla gestione dei dati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI CEI EN ISO/IEC 27001 e nelle determinazioni tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e); d) capacita' di mantenere nel tempo i requisiti in virtu' dei quali sono stati accreditati; e) capacita' di attuare le misure di sicurezza indicate nella determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 2); 4. Ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova di cui sono titolari soggetti privati, e' altresi' valutato il possesso della capacita' di garantire imparzialita', indipendenza, riservatezza e obiettivita' nello svolgimento delle funzioni connesse all'accreditamento.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si veda nelle note alle premesse.