Art. 8 
 
               Requisiti generali per l'accreditamento 
 
  1. Possono richiedere l'accreditamento le amministrazioni pubbliche
e gli enti pubblici, nonche' i soggetti privati  aventi  sede  legale
nel territorio nazionale,  iscritti,  ove  previsto  dalla  normativa
vigente, nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, titolari di un  laboratorio  di
prova. 
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge
i laboratori  istituiti  presso  le  amministrazioni  centrali  dello
Stato, accreditati secondo le modalita' di cui agli articoli 11 e 12,
possono, su  incarico  del  CVCN,  eseguire  i  test  su  oggetti  di
fornitura in acquisizione presso le medesime amministrazioni. 
  3. Ai fini  dell'accreditamento,  il  richiedente  deve  essere  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) disponibilita' sul territorio  nazionale  di  locali  e  mezzi
adeguati nei quali verranno  svolte  le  funzioni  per  le  quali  il
laboratorio di prova sara' accreditato in conformita' all'articolo 4,
comma 1, lettera e), numero 1); 
    b)  conoscenze,   competenze   ed   esperienza   necessarie   per
l'esercizio   delle   funzioni   connesse   all'accreditamento,    in
conformita' all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3); 
    c) rispondenza ai criteri specificati nelle norme  relative  alla
gestione dei laboratori di test e alla gestione dei dati UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17025, UNI  CEI  EN  ISO/IEC  27001  e  nelle  determinazioni
tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e); 
    d) capacita' di mantenere nel tempo i  requisiti  in  virtu'  dei
quali sono stati accreditati; 
    e) capacita' di attuare le misure  di  sicurezza  indicate  nella
determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  e),
numero 2); 
  4. Ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova di cui  sono
titolari soggetti privati, e' altresi'  valutato  il  possesso  della
capacita' di garantire imparzialita',  indipendenza,  riservatezza  e
obiettivita'    nello    svolgimento    delle    funzioni    connesse
all'accreditamento. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  7,  lettera  b),
          del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si  veda  nelle
          note alle premesse.