Art. 3 
 
                     Identita' degli ITS Academy 
 
  1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per  il  riferimento  a  una
specifica area tecnologica tra quelle  individuate  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
Il decreto di cui al primo periodo e' adottato, entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
delle competenti Commissioni  parlamentari,  le  quali  si  esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del  relativo  schema.
Decorso il termine senza  che  i  pareri  siano  stati  espressi,  il
decreto puo' essere comunque adottato. Gli ITS Academy  possono  fare
riferimento a un'area tecnologica,  tra  quelle  individuate  con  il
decreto di cui al primo periodo, a  condizione  che,  nella  medesima
provincia,  non  siano  gia'  presenti  ITS  Academy  operanti  nella
medesima area; eventuali deroghe possono  essere  stabilite  d'intesa
fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base
dei  criteri  definiti  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione
adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 
  2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il
decreto di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo  sono
definiti: 
    a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione
a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in  cui  essa  si
articola a livello nazionale. In sede di programmazione  dell'offerta
formativa delle  singole  regioni  le  figure  professionali  possono
essere ulteriormente articolate in profili; 
    b)  gli  standard  minimi   delle   competenze   tecnologiche   e
tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale  e
agli eventuali profili in cui essa si articola; 
    c) i diplomi che  sono  rilasciati  a  conclusione  dei  percorsi
formativi. 
  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, primo  periodo,
ciascun ITS Academy e' caratterizzato dal  riferimento  a  una  delle
aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86
dell'11 aprile 2008. 
  4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche  e  degli
eventuali ambiti in cui esse si articolano,  il  decreto  di  cui  al
comma 1 tiene  conto  delle  principali  sfide  attuali  e  linee  di
sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle  riguardanti:
la transizione ecologica, compresi i trasporti,  la  mobilita'  e  la
logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per  il  made
in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove  tecnologie
della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine  di  lucro;
le tecnologie per i beni e le attivita' artistiche e culturali e  per
il turismo; le tecnologie dell'informazione,  della  comunicazione  e
dei dati; l'edilizia. 
  5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a piu' di un'area
tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma  1,
o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra  quelle  di  cui  al
comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino  altri  ITS
Academy situati nella medesima  regione.  Con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,  sono
definiti i criteri sulla base dei quali, in sede  di  accreditamento,
previa  intesa  fra  il  Ministero  dell'istruzione  e   la   regione
interessata,  e'  possibile  autorizzare  un  ITS  Academy   a   fare
riferimento a piu' di un'area tecnologica, in deroga alla  condizione
prevista al primo periodo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          25   gennaio   2008,   recante:   «Linee   guida   per   la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11  aprile  2008,
          n. 86.