Art. 4 
 
                 Regime giuridico degli ITS Academy 
 
  1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi  degli
articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo  il  modello  della
fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo  nazionale
della  struttura.  Ciascuna  fondazione  ITS  Academy   acquista   la
personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,  n.
361,  mediante  iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia nella quale ha sede. 
  2.  I  soggetti  fondatori  delle  fondazioni  ITS  Academy,  quale
standard organizzativo minimo, sono i seguenti: 
    a) almeno un istituto di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,
statale  o  paritaria,  ubicato  nella  provincia  ove  ha  sede   la
fondazione,  la  cui  offerta  formativa  sia  coerente  con   l'area
tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; 
    b) una struttura formativa  accreditata  dalla  regione,  situata
anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione; 
    c) una o piu' imprese, gruppi, consorzi e  reti  di  imprese  del
settore produttivo che utilizzano in modo  prevalente  le  tecnologie
che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree  tecnologiche
individuate  dal  decreto  del  Ministro   dell'istruzione   di   cui
all'articolo 3, comma 1; 
    d)  un'universita',   o   un'istituzione   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un
altro organismo appartenente al sistema universitario  della  ricerca
scientifica e tecnologica ovvero  un  ente  di  ricerca,  pubblico  o
privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o
un ente pubblico  di  ricerca  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area  tecnologica
di riferimento dell'ITS Academy. 
  3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto,
i requisiti di partecipazione, le modalita' di verifica dei  medesimi
requisiti, con particolare riferimento  al  possesso  di  documentata
esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura
di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra  i  partecipanti
nonche' i diritti e gli obblighi ad  essi  connessi  e  le  eventuali
incompatibilita'. Lo statuto  e'  redatto  sulla  base  dello  schema
definito a livello  nazionale  con  le  linee  guida  emanate,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione   adottato   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 6. La conformita' dello statuto  allo  schema
di  cui  al   presente   comma   costituisce   standard   minimo   di
organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy,  in
tutto  il  territorio  nazionale,  secondo   criteri   generali   che
rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge. 
  4. I soggetti fondatori di cui al  comma  2  che  partecipano  alla
costituzione  delle  fondazioni  ITS  Academy  devono  possedere  una
documentata  esperienza   nel   campo   dell'innovazione,   acquisita
soprattutto  con   la   partecipazione   a   progetti   nazionali   e
internazionali di formazione, ricerca e  sviluppo.  Possono  divenire
fondatori soltanto le  persone  fisiche  e  giuridiche,  pubbliche  o
private, gli enti  e  le  agenzie  che  contribuiscono  al  fondo  di
dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e
nelle forme determinati nello statuto. Alla  fondazione  ITS  Academy
possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al  comma
2. 
  5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione  del
patrimonio della fondazione ITS  Academy,  anche  attraverso  risorse
strutturali  e  strumentali.   Le   fondazioni   ITS   Academy   sono
amministrate e svolgono la loro attivita'  in  conformita'  a  quanto
previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy e'
composto: 
    a) dal  fondo  di  dotazione,  costituito  dai  conferimenti,  in
proprieta', uso o possesso,  a  qualsiasi  titolo,  di  denaro,  beni
mobili e immobili o altre utilita' impiegabili per  il  perseguimento
dei compiti istituzionali, effettuati dai  fondatori  all'atto  della
costituzione e dai partecipanti; 
    b) dai beni mobili e immobili che pervengono a  qualsiasi  titolo
alla fondazione; 
    c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di
liberalita' disposti da  enti  o  da  persone  fisiche  con  espressa
destinazione all'incremento del patrimonio; 
    d) da contributi attribuiti al  patrimonio  dall'Unione  europea,
dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici. 
  6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore  delle
fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  incluse  quelle
disposte ai  sensi  del  comma  5,  lettera  c),  spetta  un  credito
d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni  effettuate.
Qualora l'erogazione sia  effettuata  in  favore  di  fondazioni  ITS
Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione  e'
superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta  di  cui  al
primo periodo e' pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il
credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che il versamento  sia
eseguito tramite  banche  o  uffici  postali  ovvero  mediante  altri
sistemi  di  pagamento  previsti   dall'articolo   23   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed e' utilizzabile  in  tre  quote
annuali di pari importo a partire  dalla  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  effettuata
l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del
citato decreto  legislativo  n.  241  del  1997.  Ferma  restando  la
ripartizione in tre quote annuali di pari  importo,  per  i  soggetti
titolari di reddito d'impresa il credito  d'imposta  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n.  241  del  1997.  L'eventuale  ammontare  del  credito
d'imposta non utilizzato puo' essere  fruito  nei  periodi  d'imposta
successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non  rileva
ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e  non  e'  cumulabile  con  altra  agevolazione
fiscale prevista a  fronte  delle  medesime  erogazioni.  Al  credito
d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Le
fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5,
lettera c), sono tenute a destinare le risorse  di  cui  al  presente
comma con priorita' al sostegno del diritto allo studio,  incluse  le
borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera  a),  nonche'
alla contribuzione  per  le  locazioni  di  immobili  abitativi  agli
studenti residenti in luogo  diverso  rispetto  a  quello  dove  sono
ubicati  gli   immobili   locati.   Ai   maggiori   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni
di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno  2023  e  a
2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede  mediante
corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   l'arricchimento    e
l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy: 
    a) il presidente, che ne e' il legale rappresentante e che e', di
norma, espressione delle imprese fondatrici e  partecipanti  aderenti
alla fondazione; 
    b) il consiglio  di  amministrazione,  costituito  da  un  numero
minimo di cinque membri, compreso il presidente; 
    c) l'assemblea dei partecipanti; 
    d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per
la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la  valutazione
e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e  per  le  altre
attivita' realizzate dall'ITS Academy; 
    e) il revisore dei conti. 
  8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la  fondazione
ITS  Academy  esercita  il   controllo   sull'amministrazione   della
fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del  libro
I del codice civile e, in  particolare,  dagli  articoli  23,  quarto
comma, 25, 26, 27 e 28. 
  9. Ai percorsi formativi  delle  fondazioni  ITS  Academy,  di  cui
all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto  legislativo
30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al  riscatto  degli  anni  di
studio ai fini pensionistici, nonche'  le  agevolazioni  fiscali  ivi
previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilita'  delle
rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime  fondazioni  si
applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di  erogazioni
liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. 
  10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui  all'articolo
5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo  per  l'accesso  ai
concorsi per insegnante tecnico-pratico.  Con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli  e  i
crediti riconoscibili. 
  11. Le fondazioni ITS Academy  possono  essere  destinatarie  delle
agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di fruizione del credito d'imposta  di  cui  al
comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 1 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361  (Regolamento  recante
          norme  per   la   semplificazione   dei   procedimenti   di
          riconoscimento  di  persone   giuridiche   private   e   di
          approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e  dello
          statuto, pubblicato nella Gazz. Uff. 7  dicembre  2000,  n.
          286: 
                «Art.   1   (Procedimento   per   l'acquisto    della
          personalita' giuridica). - 1. Salvo quanto  previsto  dagli
          articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e  le  altre
          istituzioni di carattere privato acquistano la personalita'
          giuridica   mediante    il    riconoscimento    determinato
          dall'iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche,
          istituito presso le prefetture. 
                2. La domanda per il riconoscimento  di  una  persona
          giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da  coloro  ai
          quali  e'  conferita  la   rappresentanza   dell'ente,   e'
          presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita
          la sede dell'ente.  Alla  domanda  i  richiedenti  allegano
          copia autentica dell'atto costitutivo e dello  statuto.  La
          prefettura rilascia una ricevuta che  attesta  la  data  di
          presentazione della domanda. 
                3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano
          state soddisfatte le condizioni previste da norme di  legge
          o di regolamento per  la  costituzione  dell'ente,  che  lo
          scopo sia possibile e lecito e che  il  patrimonio  risulti
          adeguato alla realizzazione dello scopo. 
                4.  La  consistenza  del   patrimonio   deve   essere
          dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. 
                5. Entro il termine di centoventi giorni  dalla  data
          di  presentazione  della  domanda  il   prefetto   provvede
          all'iscrizione. 
                6. Qualora la  prefettura  ravvisi  ragioni  ostative
          all'iscrizione  ovvero  la  necessita'  di   integrare   la
          documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
          5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti,  i  quali,
          nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie  e
          documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni,  il
          prefetto non comunica ai richiedenti  il  motivato  diniego
          ovvero  non  provvede  all'iscrizione,  questa  si  intende
          negata. 
                7. Il riconoscimento delle fondazioni  istituite  per
          testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in
          caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato  alla
          presentazione della domanda. 
                8. Le prefetture istituiscono il registro di  cui  al
          comma 1, entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento. 
                9. Le prefetture e le regioni  provvedono,  ai  sensi
          dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati
          e delle informazioni. 
                10.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
          sentito il Ministro dell'interno, sono determinati  i  casi
          in cui  il  riconoscimento  delle  persone  giuridiche  che
          operano nelle materie di competenza  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e' subordinato al  preventivo
          parere della  stessa  amministrazione,  da  esprimersi  nel
          termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In
          mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei  commi
          5 e 6.» 
              - Si  riporta  l'art.  1  del  decreto  legislativo  16
          ottobre 2003, n. 288, recante: «Riordino  della  disciplina
          degli Istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,
          a norma dell'art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n.
          3», pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250: 
                «Art. 1 (Natura e finalita'). - 1.  Gli  Istituti  di
          ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  sono  enti  a
          rilevanza nazionale  dotati  di  autonomia  e  personalita'
          giuridica che, secondo standards di eccellenza,  perseguono
          finalita'   di   ricerca,   prevalentemente    clinica    e
          traslazionale,   nel   campo   biomedico   e   in    quello
          dell'organizzazione e  gestione  dei  servizi  sanitari  ed
          effettuano  prestazioni  di  ricovero  e   cura   di   alta
          specialita' o svolgono altre attivita' aventi  i  caratteri
          di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera d). 
                2. Ferme restando  le  funzioni  di  vigilanza  e  di
          controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni
          competono le funzioni legislative e regolamentari  connesse
          alle attivita' di assistenza  e  di  ricerca  svolte  dagli
          Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito  dei
          principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente  in
          materia di ricerca biomedica e tutela della salute.» 
              - Si  riporta  l'art.  1  del  decreto  legislativo  25
          novembre 2016,  n.  218,  recante:  «Semplificazione  delle
          attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art.
          13 della legge 7 agosto 2015,  n.  124»,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 25 novembre 2016, n. 276: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          decreto si applica a tutti gli Enti  Pubblici  di  Ricerca,
          che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: 
                  a) Area di Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  di
          Trieste - Area Science Park; 
                  b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 
                  c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
                  d) Istituto Italiano di Studi Germanici; 
                  e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 
                  f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco
          Severi" - INDAM; 
                  g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 
                  h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
          INGV; 
                  i)  Istituto  Nazionale  di   Oceanografia   e   di
          Geofisica Sperimentale - OGS; 
                  l) Istituto  Nazionale  di  Ricerca  Metrologica  -
          INRIM; 
                  m) Museo Storico della  Fisica  e  Centro  Studi  e
          Ricerche "Enrico Fermi"; 
                  n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; 
                  o)  Istituto  Nazionale  per  la  Valutazione   del
          Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; 
                  p)   Istituto    Nazionale    di    Documentazione,
          Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; 
                  q)  Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e
          l'analisi dell'economia agraria - CREA; 
                  r)  Agenzia  Nazionale  per  le  Nuove  Tecnologie,
          l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; 
                  s)  Istituto  per  lo  Sviluppo  della   Formazione
          Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2016 denominato Istituto nazionale  per  l'analisi
          delle politiche pubbliche - INAPP); 
                  t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 
                  u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; 
                  v)  Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la
          Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le  disposizioni
          di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 
                2. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto
          restano salve le disposizioni speciali relative ai  singoli
          Enti. 
                2-bis. Per l'utilizzo degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio,  anche  in
          corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, da parte degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art.
          10 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 13 settembre 2005,  n.  296.  Restano  acquisite
          all'erario le somme gia'  corrisposte  a  qualsiasi  titolo
          degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte  salve
          le assegnazioni gia' effettuate a titolo gratuito, anche in
          uso governativo ai medesimi enti.» 
              - Si  riportano  gli  articoli  17  e  23  del  decreto
          legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  recante:  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»., pubblicato nella Gazz.  Uff
          28 luglio 1997, n. 174: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione (22); 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'art. 1,  commi  da
          491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater. In deroga alle previsioni di  cui  all'art.
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35,  comma
          15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di  avvalersi,
          a partire dalla data di notifica del  provvedimento,  della
          compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta  esclusione  opera  a  prescindere
          dalla tipologia e dall'importo dei crediti,  anche  qualora
          questi  ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
          all'attivita' esercitata con la  partita  IVA  oggetto  del
          provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la  partita
          IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
          per  i  contribuenti  a  cui  sia   stato   notificato   il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a  partire  dalla
          data di notifica del provvedimento, della compensazione dei
          crediti IVA, ai sensi del comma 1  del  presente  articolo;
          detta esclusione rimane in vigore fino a quando  non  siano
          rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
          provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
                «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal  contante).
          - 1. I contribuenti possono mettere  a  disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
                2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti  mediante
          i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.» 
              - Si  riporta  l'art.  1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
                «53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.» 
              - Si riporta l'art. 34, della legge 23  dicembre  2000,
          n.  388,  recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre
          2000, n. 302, S.O.: 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai  soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per ciascun anno solare. Tenendo conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3.  All'art.  3,  secondo  comma,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella  misura  ridotta  indicata  nell'art.  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5.  All'art.  37,  primo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6.  All'art.  38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".» 
              -  La  legge  18  dicembre  1997,  n.   440,   recante:
          «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298. 
              - Si riportano gli articoli 23, 25, 26,  27  e  28  del
          codice civile: 
                «Art.   23   (Annullamento   e   sospensione    delle
          deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea contrarie
          alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto  [c.c.  16]
          possono  essere  annullate,   su   istanza   degli   organi
          dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. 
                L'annullamento della deliberazione non  pregiudica  i
          diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad  atti
          compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. 
                Il presidente del tribunale o il giudice  istruttore,
          sentiti   gli   amministratori   dell'associazione,    puo'
          sospendere,  su  istanza   di   colui   che   ha   proposto
          l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata,
          quando sussistono gravi motivi. Il decreto  di  sospensione
          deve essere motivato ed e' notificato agli amministratori. 
                L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine
          pubblico o  al  buon  costume  puo'  essere  sospesa  anche
          dall'autorita' governativa.» 
                «Art.  25   (Controllo   sull'amministrazione   delle
          fondazioni).  -   L'autorita'   governativa   esercita   il
          controllo  e  la   vigilanza   sull'amministrazione   delle
          fondazioni  [c.c.  16]  ;  provvede  alla  nomina  e   alla
          sostituzione degli  amministratori  o  dei  rappresentanti,
          quando le disposizioni contenute  nell'atto  di  fondazione
          non possono attuarsi; annulla, sentiti gli  amministratori,
          con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie  a
          norme  imperative,  all'atto  di   fondazione,   all'ordine
          pubblico o al buon costume [preleggi 31] ; puo'  sciogliere
          l'amministrazione e nominare un commissario  straordinario,
          qualora gli  amministratori  non  agiscano  in  conformita'
          dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. 
                L'annullamento della deliberazione non  pregiudica  i
          diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad  atti
          compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. 
                Le  azioni  contro  gli  amministratori   per   fatti
          riguardanti   la   loro   responsabilita'   devono   essere
          autorizzate dall'autorita' governativa  e  sono  esercitate
          dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai  nuovi
          amministratori.» 
                «Art. 26 (Coordinamento di attivita'  e  unificazione
          di  amministrazione).  -   L'autorita'   governativa   puo'
          disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni
          ovvero   l'unificazione   della    loro    amministrazione,
          rispettando, per  quanto  e'  possibile,  la  volonta'  del
          fondatore.» 
                «Art. 27  (Estinzione  della  persona  giuridica).  -
          Oltre che per le cause  previste  nell'atto  costitutivo  e
          nello statuto, la persona giuridica si estingue  quando  lo
          scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile. 
                Le associazioni si estinguono, inoltre, quando  tutti
          gli associati sono venuti a mancare.» 
                «Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). -  Quando
          lo scopo e' esaurito o divenuto  impossibile  o  di  scarsa
          utilita',  o  il  patrimonio  e'  divenuto   insufficiente,
          l'autorita' governativa,  anziche'  dichiarare  estinta  la
          fondazione,  puo'  provvedere  alla   sua   trasformazione,
          allontanandosi  il  meno  possibile  dalla   volonta'   del
          fondatore. 
                La trasformazione non e' ammessa quando i  fatti  che
          vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione
          come causa di  estinzione  della  persona  giuridica  e  di
          devoluzione dei beni a terze persone. 
                Le disposizioni del primo comma di questo articolo  e
          dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni  destinate  a
          vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.» 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante:
          «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  39,
          della  L.  8  agosto  1995,   n.   335,   in   materia   di
          ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai
          fini pensionistici», e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27
          giugno 1997, n. 148. 
              - Si riportano  gli  articoli  60,  61,  62  e  63  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  recante:
          «Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese»,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.: 
                «Art.   60   (Campo   di    applicazione.    Soggetti
          ammissibili, tipologie e strumenti di intervento). - 1.  Al
          fine di garantire la competitivita' della ricerca, per  far
          fronte alle sfide globali della societa', il presente capo,
          nel rispetto della  normativa  comunitaria  in  materia  di
          aiuti di Stato in favore dei settori della  ricerca,  dello
          sviluppo e dell'innovazione, definisce  gli  interventi  di
          competenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca diretti  al  sostegno  delle  attivita'  di
          ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese
          a non preponderanti processi di  sviluppo  sperimentale,  e
          delle   connesse   attivita'   di   formazione    per    la
          valorizzazione del capitale umano. 
                2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca  industriale»
          e «sviluppo sperimentale» si  intendono  le  corrispondenti
          attivita' definite dalla disciplina comunitaria in  materia
          di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,  sviluppo   e
          innovazione di cui  alla  comunicazione  della  Commissione
          europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina  comunitaria
          in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,  sviluppo
          e  innovazione»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 
                3. Sono soggetti ammissibili agli interventi  di  cui
          al presente capo le imprese, le universita', gli enti e gli
          organismi di ricerca, le costituende societa'  composte  da
          professori, ricercatori universitari, personale di  ricerca
          dipendente dagli enti di ricerca  di  cui  all'art.  8  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA,  l'ASI  e  i
          dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di
          cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449,  anche  congiuntamente  ad  uno  o  piu'  degli  altri
          soggetti indicati dal presente  comma,  o  qualsiasi  altro
          soggetto  giuridico  in  possesso  dei   requisiti   minimi
          previsti dai bandi o da altri  interventi  di  sostegno  su
          progetto o programma, purche' residenti ovvero con  stabile
          organizzazione nel territorio nazionale. 
                4.  Sono  ammissibili  le   seguenti   tipologie   di
          intervento: 
                  a) interventi di ricerca  fondamentale,  diretti  a
          sostenere l'avanzamento della conoscenza; 
                  b) interventi  di  ricerca  industriale,  estesi  a
          eventuali   attivita'   non   preponderanti   di   sviluppo
          sperimentale, orientati a favorire la specializzazione  del
          sistema industriale nazionale; 
                  c) appalti pre-commerciali di  ricerca  e  sviluppo
          sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati  con
          pubbliche  amministrazioni,  in  risposta  a  esigenze   di
          particolare rilevanza sociale (social big challenges); 
                  d)   azioni   di   innovazione   sociale    (social
          innovation); 
                  e)  interventi  integrati  di  ricerca  e  sviluppo
          sperimentale, infrastrutturazione, formazione  di  capitale
          umano  di  alto  livello  qualitativo,   di   trasferimento
          tecnologico  e  spin  off   di   nuova   imprenditorialita'
          innovativa, finalizzati in  particolare  allo  sviluppo  di
          grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private
          di scala nazionale; 
                  f) interventi nazionali di ricerca  fondamentale  o
          di ricerca industriale  inseriti  in  accordi  e  programmi
          comunitari e internazionali; 
                  f-bis)  le  attivita'   di   ricerca   industriale,
          sviluppo precompetitivo,  diffusione  di  tecnologie,  fino
          all'avvio  e  comunque  finalizzate  a   nuove   iniziative
          economiche   ad    alto    contenuto    tecnologico,    per
          l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca  da
          parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o
          programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si
          impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'. 
                5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui  al
          comma 4: 
                  i contributi a fondo perduto; 
                  il credito agevolato; 
                  il credito di imposta  ai  sensi  dell'art.  1  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
                  la prestazione di garanzie; 
                  le agevolazioni fiscali cui all'art. 7, commi  1  e
          4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
                  i voucher individuali di innovazione che le imprese
          possono utilizzare per progetti di  innovazione  sviluppati
          in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel
          territorio nazionale.» 
                «Art. 61  (Fondo  per  gli  investimenti  in  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST)). - 1.  Le  tipologie  di
          intervento di cui all'art. 60, comma 4, sono sostenute  con
          le risorse a valere  sul  Fondo  per  gli  investimenti  in
          ricerca  scientifica  e   tecnologica   (FIRST)   istituito
          dall'art. 1, comma 870, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296. Tale fondo per gli investimenti in ricerca scientifica
          e  tecnologica  continua   a   operare   anche   attraverso
          l'esistente  contabilita'   speciale   esclusivamente   per
          l'erogazione  di  finanziamenti  agevolati  che   prevedano
          rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa,
          cofinanziati dall'Unione Europea  o  dalle  regioni,  ferma
          restando la gestione ordinaria in bilancio  per  gli  altri
          interventi. 
                2. A garanzia delle anticipazioni concesse  a  favore
          di progetti di ricerca presentati da  soggetti  privati  e'
          trattenuta e accantonata, per ogni  intervento,  una  quota
          del finanziamento nella misura massima  del  10  per  cento
          dello stesso e nel limite  complessivo  del  10  per  cento
          della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.» 
                «Art. 62 (Modalita'  di  attuazione  e  procedure  di
          valutazione).   -   1.   Il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sulla base del  programma
          nazionale della ricerca e della relazione di  cui  all'art.
          10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  adotta,
          entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio, per
          ogni  triennio  di  riferimento  del  predetto   programma,
          indirizzi in ordine agli  obiettivi  e  alle  priorita'  di
          intervento e alle attivita' di cui al presente capo. 
                2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          emanati dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, in conformita' alle  procedure  automatiche,
          valutative e negoziali di cui  al  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi
          comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro  di
          programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
          quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti  e  per
          il coordinamento generale del progetto, le  caratteristiche
          specifiche delle attivita' e degli strumenti, le  modalita'
          e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni,  le
          modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi  di
          definizione delle  procedure  e  delle  singole  fasi,  nel
          rispetto della normativa comunitaria vigente,  delle  norme
          sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla
          firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti  per
          attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto
          sono altresi' definite le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui all'art. 61 e le condizioni generali di
          accesso, utilizzo e  rimborso  delle  somme  accantonate  a
          garanzia delle anticipazioni, l'amministrazione  del  Fondo
          di cui al comma 1 del medesimo art. 61 e le modalita'  e  i
          requisiti di accesso. 
                3. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca ammette al finanziamento  gli  interventi  di
          ricerca industriale di cui al presente capo, previo  parere
          tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito  elenco
          del Ministero e individuati di volta in volta dal  Comitato
          nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'art.
          21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
                4. Per gli interventi di ricerca industriale  di  cui
          all'art. 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione  al
          finanziamento e' altresi' subordinata al parere positivo di
          esperti  tecnici  sulla   solidita'   e   sulla   capacita'
          economico-finanziaria    dei    soggetti    in    relazione
          all'investimento proposto. 
                5. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui all'art.
          61, puo' avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e
          per le connesse attivita' di monitoraggio,  di  banche,  di
          societa' finanziarie, di altri soggetti qualificati, dotati
          di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e
          di strumenti tecnici adeguati, in conformita'  all'art.  3,
          comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,
          nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 
                6.   La   valutazione   ex   ante    degli    aspetti
          tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non
          e' richiesto per i progetti gia' selezionati nel quadro  di
          programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
          cofinanziati  anche  dalla  stessa  a  seguito   di   bandi
          internazionali di  ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al
          finanziamento   fino   alla   concorrenza   delle   risorse
          disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui  all'art.
          61. 
                7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto  di
          cui al comma 2 disciplina i casi e le modalita' in  cui  il
          Ministero puo' ammettere i progetti e i programmi anche  in
          caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4.
          A  tal  fine,  il  decreto  disciplina  l'acquisizione   di
          garanzie fideiussorie o  assicurative,  o  altre  forme  di
          garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in
          forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 
                8.  Ai  fini  della  semplificazione   dei   rapporti
          istruttori e  di  gestione  dei  progetti  e  programmi  di
          ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma
          i  partecipanti  individuano  tra  di  loro   un   soggetto
          capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti: 
                  a) rappresenta i soggetti proponenti  nei  rapporti
          con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai
          fini delle forme di  garanzia  in  avvalimento  di  cui  al
          precedente comma 7; 
                  b) ai fini dell'accesso  alle  agevolazioni  e  del
          mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio  e  per
          conto degli altri  soggetti  partecipanti,  la  proposta  o
          progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi; 
                  c) richiede, in nome  proprio  e  per  conto  degli
          altri soggetti partecipanti, le  erogazioni  per  stato  di
          avanzamento; 
                  d)  effettua  il   monitoraggio   periodico   sullo
          svolgimento del programma. 
                9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i
          casi   di   variazioni   soggettive   e   delle   attivita'
          progettuali, definendone le  modalita'  di  valutazione  ed
          eventualmente di approvazione. 
                10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa
          approvate  in  ambito  comunitario  o  internazionale  sono
          automaticamente recepite in ambito nazionale. 
                11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca iscrive i progetti  approvati  e  i  soggetti
          fruitori  degli  interventi  di  cui   al   presente   capo
          nell'Anagrafe nazionale della ricerca.» 
                «Art. 63 (Disposizioni  finali).  -  1.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.
          62, comma 2, sono abrogati: 
                  a) l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          a eccezione del comma 5; 
                  b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
          successive modificazioni. 
                2. Il decreto di cui  all'art.  62,  comma  2,  quale
          nuovo regime di aiuti ai sensi dell'art. 107  del  Trattato
          sul funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  sottoposto  a
          notifica e approvazione da parte della Commissione  europea
          secondo le vigenti disposizioni. 
                3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          capo si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali    disponibili    a    legislazione    vigente.
          Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  capo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                4. L'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
          sostituito dal seguente: 
                  "Art. 20 (Valutazione dei progetti di  ricerca).  -
          1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale
          di tipo strategico finanziati a carico del  Fondo  per  gli
          investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui
          all'art. 1, comma 870, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296,  sono  assoggettati  a  valutazione  tramite  appositi
          comitati,   secondo   criteri   stabiliti    con    decreto
          ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto  in
          particolare dei principi della tecnica di  valutazione  tra
          pari. Una percentuale di almeno  il  dieci  per  cento  del
          Fondo e' destinata  ad  interventi  in  favore  di  giovani
          ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le  attivita'  del
          presente  comma  sono  svolte  a   valere   sulle   risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.".»