Art. 4 Regime giuridico degli ITS Academy 1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede. 2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti: a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione; c) una o piu' imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1; d) un'universita', o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. 3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalita' di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonche' i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilita'. Lo statuto e' redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. La conformita' dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge. 4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. 5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attivita' in conformita' a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy e' composto: a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprieta', uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilita' impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti; b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione; c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalita' disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio; d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici. 6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione e' superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo e' pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed e' utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato puo' essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non e' cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorita' al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonche' alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi agli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy: a) il presidente, che ne e' il legale rappresentante e che e', di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione; b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente; c) l'assemblea dei partecipanti; d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attivita' realizzate dall'ITS Academy; e) il revisore dei conti. 8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28. 9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonche' le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilita' delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. 10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili. 11. Le fondazioni ITS Academy possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2000, n. 286: «Art. 1 (Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. 2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. 3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. 5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. 6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda. 8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni. 10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.» - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3», pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250: «Art. 1 (Natura e finalita'). - 1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera d). 2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.» - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante: «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2016, n. 276: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; d) Istituto Italiano di Studi Germanici; e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti. 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.» - Si riportano gli articoli 17 e 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»., pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione (22); b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) all'imposta prevista dall'art. 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche. 2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato. 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.» «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). - 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.» - Si riporta l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e' comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.» - Si riporta l'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.: «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate. 3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. 5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi". 6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".» - La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298. - Si riportano gli articoli 23, 25, 26, 27 e 28 del codice civile: «Art. 23 (Annullamento e sospensione delle deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto [c.c. 16] possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, puo' sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume puo' essere sospesa anche dall'autorita' governativa.» «Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [c.c. 16] ; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31] ; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.» «Art. 26 (Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione). - L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.» «Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.» «Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). - Quando lo scopo e' esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilita', o il patrimonio e' divenuto insufficiente, l'autorita' governativa, anziche' dichiarare estinta la fondazione, puo' provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta' del fondatore. La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.» Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1997, n. 148. - Si riportano gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.: «Art. 60 (Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento). - 1. Al fine di garantire la competitivita' della ricerca, per far fronte alle sfide globali della societa', il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende societa' composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o piu' degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purche' residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. 4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: a) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; b) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attivita' non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges); d) azioni di innovazione sociale (social innovation); e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialita' innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali; f-bis) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'. 5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4: i contributi a fondo perduto; il credito agevolato; il credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; la prestazione di garanzie; le agevolazioni fiscali cui all'art. 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale.» «Art. 61 (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)). - 1. Le tipologie di intervento di cui all'art. 60, comma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. 2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.» «Art. 62 (Modalita' di attuazione e procedure di valutazione). - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio, per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e alle attivita' di cui al presente capo. 2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attivita' e degli strumenti, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni, l'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 61 e le modalita' e i requisiti di accesso. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'art. 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione al finanziamento e' altresi' subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidita' e sulla capacita' economico-finanziaria dei soggetti in relazione all'investimento proposto. 5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui all'art. 61, puo' avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita' di monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita' all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui all'art. 61. 7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2 disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti: a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7; b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi; c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. 9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i casi di variazioni soggettive e delle attivita' progettuali, definendone le modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione. 10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale. 11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente capo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.» «Art. 63 (Disposizioni finali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 62, comma 2, sono abrogati: a) l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione del comma 5; b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni. 2. Il decreto di cui all'art. 62, comma 2, quale nuovo regime di aiuti ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' sottoposto a notifica e approvazione da parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. L'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Valutazione dei progetti di ricerca). - 1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.".»