Art. 5 
 
               Standard minimi dei percorsi formativi 
 
  1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri
e sono strutturati come segue: 
    a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la  durata
di  quattro  semestri,  con   almeno   1.800   ore   di   formazione,
corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle  qualifiche
per l'apprendimento permanente, di cui  alla  raccomandazione  2017/C
189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017; 
    b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno  la  durata
di sei semestri, con almeno 3.000 ore di  formazione,  corrispondenti
al sesto livello del  citato  Quadro  europeo  delle  qualifiche  per
l'apprendimento permanente.  I  nuovi  percorsi  formativi  di  sesto
livello  EQF  possono  essere  attivati  esclusivamente  per   figure
professionali che richiedano un elevato numero di ore  di  tirocinio,
incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo,  e
che presentino specifiche esigenze, da individuare  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione e del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 del presente articolo, coloro che li  hanno  seguiti  con
profitto conseguono, previa verifica e  valutazione  finali  a  norma
dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione  per
le tecnologie applicate e il diploma  di  specializzazione  superiore
per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono  adottati  con
il  decreto  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  sulla  base  delle
indicazioni generali per la  certificazione  dei  percorsi  formativi
realizzati dagli ITS Academy previste  dal  medesimo  articolo  6.  I
diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalita'
indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che  vi
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  sono  validi  su  tutto  il
territorio nazionale e costituiscono titolo valido per  l'accesso  ai
pubblici concorsi. 
  3. I percorsi formativi  di  cui  al  comma  1  hanno  le  seguenti
caratteristiche, che costituiscono standard minimi: 
    a)  si  riferiscono  alle  aree  tecnologiche   e   alle   figure
professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2,  al
fine  di  raggiungere,  a   livello   nazionale,   omogenei   livelli
qualitativi e di utilizzabilita' delle competenze acquisite all'esito
del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; 
    b)  sono  progettati  e  organizzati  allo  scopo  di  assicurare
un'offerta rispondente a fabbisogni formativi  differenziati  secondo
criteri  di  flessibilita'   e   modularita',   per   consentire   la
realizzazione di un'offerta formativa personalizzata  per  giovani  e
adulti  in  eta'  lavorativa,  con  il  riconoscimento  dei   crediti
formativi e dei crediti di esperienza gia' acquisiti, anche  ai  fini
della determinazione della durata del percorso individuale; 
    c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati. 
  4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati  secondo
i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi: 
    a) ciascun semestre comprende ore di attivita' teorica, pratica e
di laboratorio. L'attivita' formativa e' svolta per almeno il 60  per
cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal  mondo
del lavoro, di cui al comma 5.  Gli  stage  aziendali  e  i  tirocini
formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento  della  durata  del
monte orario complessivo, possono essere svolti  anche  all'estero  e
sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; 
    b) le scansioni temporali dei percorsi  formativi  sono  definite
tenendo conto  di  quelle  dell'anno  accademico;  per  i  lavoratori
occupati,  il  monte  orario  complessivo  puo'  essere  congruamente
distribuito in modo da  tenere  conto  dei  loro  impegni  di  lavoro
nell'articolazione dei tempi e nelle  modalita'  di  svolgimento  dei
percorsi medesimi; 
    c)  i  curricoli  dei  percorsi  formativi  fanno  riferimento  a
competenze  generali,  linguistiche,  scientifiche  e   tecnologiche,
giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative  e  relazionali
di differente livello,  nonche'  a  competenze  tecnico-professionali
riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati  in
relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi  ai  titoli  e
alle qualifiche; 
    d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli,  intesi  come
insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal
mondo del lavoro come componente  di  specifiche  professionalita'  e
identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; 
    e) i percorsi formativi sono accompagnati da  misure  a  supporto
della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili
ai sensi dell'articolo  6,  del  conseguimento  delle  certificazioni
intermedie e finali e dell'inserimento professionale; 
    f) la conduzione scientifica di  ciascun  percorso  formativo  e'
affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o  a  un  comitato  di
progetto; il coordinatore  tecnico-scientifico  e  i  componenti  del
comitato di progetto devono  essere  in  possesso  di  un  curriculum
coerente con il percorso. 
  5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro  opera
docenti,  ricercatori  ed  esperti  reclutati  dalla  fondazione  ITS
Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice  civile,
almeno per il 50 per cento tra soggetti  provenienti  dal  mondo  del
lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una  specifica
esperienza professionale, maturata per almeno tre  anni,  in  settori
produttivi correlabili all'area tecnologica di  riferimento  dell'ITS
Academy, nonche' tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando  la  necessita'
di accertarne la maturata esperienza nel settore.  Il  coinvolgimento
dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene  a  condizione  che
esso sia compatibile con l'orario  di  insegnamento  e  di  servizio,
nonche' con  l'assolvimento  di  tutte  le  attivita'  inerenti  alla
funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a  carico
del bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - La raccomandazione del Consiglio del 22  maggio  2017
          sul quadro europeo  delle  qualifiche  per  l'apprendimento
          permanente, che abroga la  raccomandazione  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2008,   sulla
          costituzione  del  quadro  europeo  delle  qualifiche   per
          l'apprendimento permanente (2017/C 189/03),  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. dell'Unione europea del 15 giugno 2017.