Art. 7 
 
       Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy 
 
  1. I requisiti e  gli  standard  minimi  per  il  riconoscimento  e
l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso  al
Sistema terziario  di  istruzione  tecnologica  superiore  nonche'  i
presupposti e le modalita' per  la  revoca  dell'accreditamento  sono
stabiliti a livello nazionale, sulla base della  presente  legge.  Le
regioni, nell'ambito  dei  rispettivi  sistemi  di  accreditamento  e
programmazione,  recepiscono  i  requisiti  e  gli  standard  minimi,
stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono  le  procedure
per il riconoscimento e l'accreditamento. 
  2. I requisiti, gli standard minimi  nonche'  i  presupposti  e  le
modalita' di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge  previo  parere
delle competenti Commissioni  parlamentari,  le  quali  si  esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del  relativo  schema.
Decorso il termine senza  che  i  pareri  siano  stati  espressi,  il
decreto puo' essere comunque adottato. 
  4. Qualora, per  tre  anni  consecutivi,  un  ITS  Academy  riceva,
nell'ambito  del  sistema  di  monitoraggio  e  valutazione  di   cui
all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento
dei  corsi  valutati  nelle  rispettive   annualita'   del   triennio
precedente, e' disposta la revoca dell'accreditamento  rilasciato  ai
sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita  dell'abilitazione
al rilascio dei diplomi e della possibilita' di accedere  al  sistema
di finanziamento di cui al capo III. 
  5.  Nel  caso  di  revoca  dell'accreditamento,  a   garanzia   del
completamento dei percorsi formativi da parte degli  studenti  a  cui
manchino non piu' di due semestri alla conclusione del  percorso,  le
attivita'  formative,  ove  possibile,  proseguono  sino  alla   loro
conclusione. 
  6. Le disposizioni del  presente  articolo  costituiscono  principi
fondamentali cui si conformano le regioni  nell'accreditamento  degli
ITS Academy. Fino  all'adozione,  da  parte  delle  regioni,  di  una
propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS
Academy,  nonche'  per  la  sua  revoca,  ai  sensi  del   comma   1,
l'accreditamento degli ITS Academy e la  sua  eventuale  revoca  sono
effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei  requisiti  e
degli standard minimi, dei presupposti e delle modalita' definiti con
il decreto di cui al comma 2. 
  7. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.