Art. 8 
 
Raccordi  tra  il  sistema  universitario,  gli  ITS  Academy  e   le
  istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
 
  1. Gli ITS Academy  e  le  istituzioni  universitarie,  nella  loro
autonomia, rendono  organici  i  loro  raccordi  attraverso  i  patti
federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari
per il conseguimento,  anche  in  regime  di  apprendistato  di  alta
formazione e ricerca, di lauree  a  orientamento  professionale,  per
incrementare le opportunita' di formazione e ulteriore qualificazione
professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di  una
rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti  federativi  possono
prevedere, nel confronto con le parti sociali  piu'  rappresentative,
la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e  la
specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati  e
collocati  in  cassa  integrazione  guadagni  per  effetto  di  crisi
aziendali e  di  riconversioni  produttive,  che  possono  costituire
credito  formativo  per  l'eventuale  conseguimento   di   lauree   a
orientamento   professionale,   allo   scopo   di   facilitarne    il
reinserimento in occupazioni qualificate. 
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono definiti: 
    a) i criteri generali e gli standard  di  organizzazione  per  la
condivisione,  tra  le  fondazioni  ITS   Academy,   le   istituzioni
universitarie interessate  e  gli  enti  di  ricerca,  delle  risorse
logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti; 
    b) i criteri generali  e  le  modalita'  per  i  passaggi  tra  i
percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma  1,
e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con
il relativo reciproco riconoscimento dei  percorsi  formativi  e  dei
crediti universitari formativi; 
    c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi
certificati all'esito dei percorsi formativi di cui  all'articolo  5,
comma 1, come crediti formativi validi  ai  fini  del  tirocinio  per
l'accesso all'esame di  Stato  per  le  professioni  di  agrotecnico,
geometra, perito agrario e perito industriale, nonche'  come  crediti
formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede  di  esame
finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre
2021, n. 163; 
    d) le modalita' per rendere trasparente e  sostenere,  attraverso
l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il  riconoscimento
dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS  Academy  a
conclusione dei percorsi formativi  di  differente  livello,  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ai fini  dell'eventuale  prosecuzione  degli
studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali  di  corrispondenza
sono adottate entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del decreto di cui al presente comma con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'istruzione  e
del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Le  corrispondenze  sono
individuate  in  relazione  a  ciascuna  delle  figure  professionali
nazionali di riferimento degli ITS Academy  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei
criteri generali definiti dall'articolo 6. 
  3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui  al  comma  2  e'
adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,  le
quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del
relativo schema. Decorso il termine senza che i  pareri  siano  stati
espressi, il decreto puo' essere comunque adottato. 
  4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  27
gennaio  1998,  n.  25,  possono  essere   invitati   a   partecipare
rappresentanti  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, nonche' delle  fondazioni  ITS  Academy  aventi
sede nella regione. 
  5. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre
          2010, n. 240, recante: «Norme in materia di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.: 
                Art.  3  (Federazione   e   fusione   di   atenei   e
          razionalizzazione dell'offerta formativa). - (omissis) 
                2. La federazione puo'  avere  luogo,  altresi',  tra
          universita' ed enti  o  istituzioni  operanti  nei  settori
          della ricerca e  dell'alta  formazione,  ivi  compresi  gli
          istituti tecnici superiori di cui al capo  II  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
          2008, nonche' all'art. 2, comma 4, del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
          n. 87, e all'art. 2, comma 4, del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          88, sulla base di progetti  coerenti  ed  omogenei  con  le
          caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.» 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali», pubblicato nella Gazz. Uff.  30  agosto  1997,  n.
          202: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.» 
              -  La  legge  8  novembre  2021,   n.   163,   recante:
          «Disposizioni   in   materia   di    titoli    universitari
          abilitanti», e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  19  novembre
          2021, n. 276. 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente  della
          repubblica 27 gennaio  1998,  n.  25  (Regolamento  recante
          disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed  alla
          programmazione  del  sistema  universitario,   nonche'   ai
          comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art.  20,
          comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997,  n.  59),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1998, n. 39: 
                «Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I
          comitati regionali di  coordinamento  sono  costituiti  dai
          rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione,
          dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
          nonche'  da  un  rappresentante  degli  studenti  se  nella
          regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti
          se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un  numero
          di atenei nella  regione  superiore  a  tre,  eletti  dalla
          componente studentesca dei senati accademici e dei consigli
          di amministrazione delle universita' della regione, riunita
          in seduta comune.  Nella  regione  Trentino-Alto  Adige  si
          istituiscono due  comitati  provinciali  di  coordinamento,
          ciascuno di essi composto dal  presidente  della  provincia
          autonoma,  o  da  un  suo  delegato,  dai   rettori   delle
          universita' della  provincia  e  dai  rappresentanti  degli
          studenti delle medesime, determinati ai sensi del  presente
          comma. 
                2. I comitati eleggono nel loro seno il  rettore  che
          li presiede ed individuano la sede  universitaria  ai  fini
          del supporto tecnico e amministrativo. 
                3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2,
          comma 3, lettera  c),  provvedono  al  coordinamento  delle
          iniziative  in  materia  di  programmazione  degli  accessi
          all'istruzione universitaria, di orientamento,  di  diritto
          allo  studio,  di  alta  formazione  professionale   e   di
          formazione continua e ricorrente,  di  utilizzazione  delle
          strutture universitarie, nonche' al  coordinamento  con  il
          sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
          con le istanze economiche e sociali del territorio.»