Art. 19 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione per l'esame delle domande di iscrizione,  per  la
revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
revoca e la decadenza dalla gestione delle attivita' di  liquidazione
e di accertamento dei tributi e di riscossione dei  tributi  e  delle
altre entrate degli enti locali, prevista  dal  citato  articolo  53,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del  1997,  e'  nominata  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composta: 
    a)  dal  direttore  della  Direzione  legislazione  tributaria  e
federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
funzione di presidente; 
    b) da due dirigenti del Dipartimento delle finanze del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui almeno  uno  appartenente  alla
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; 
    c) da due rappresentanti dei comuni e da un rappresentante  delle
citta' metropolitane  designati  dall'Associazione  nazionale  comuni
italiani; 
    d) da un  rappresentante  delle  province  designato  dall'Unione
province italiane; 
    e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, di  cui
uno in rappresentanza dei soggetti cui al comma 1, dell'articolo 1  e
uno in rappresentanza dei soggetti di cui al  comma  2  del  medesimo
articolo 1; 
    f) da 5 membri supplenti, in sostituzione di quelli effettivi  in
caso di impedimento di questi ultimi, di cui  uno  in  rappresentanza
del Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  uno  dei  comuni  e  delle  citta'  metropolitane,  uno  in
rappresentanza delle province, uno dei soggetti iscritti nell'albo di
cui all'articolo 1, comma 1 e uno dei soggetti di cui al comma 2  del
medesimo articolo 1. 
  2.  Sono  incompatibili  con  la  qualifica  di  componente   della
Commissione coloro: 
    a) i quali ricoprono o hanno ricoperto  nel  triennio  precedente
una funzione o un incarico in una societa' iscritta nell'albo; 
    b) per i quali sussiste una responsabilita' penale, accertata con
sentenza non sospesa, a titolo di dolo o di colpa grave. 
  3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i  componenti  della
Commissione dichiarano ai sensi del citato articolo  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'inesistenza  delle
cause di incompatibilita' di cui al comma 2. 
  4. Le funzioni di segreteria  sono  svolte  da  un  funzionario  in
servizio presso la Direzione legislazione  tributaria  e  federalismo
fiscale del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  profilo
professionale non inferiore ad area III, che puo'  essere  sostituito
da un impiegato con pari qualifica. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, v. le  note  all'art.
          3. 
              - Per il testo dell'art. 47 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  v.  le  note
          all'art. 4.