Art. 20 
 
                    Competenze della Commissione 
 
  1. La Commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione  e
della relativa documentazione, al fine di  valutare  il  possesso  da
parte  dei  richiedenti  dei  requisiti   tecnici,   finanziari,   di
onorabilita' e  professionalita'  necessari  per  l'iscrizione  e  di
verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 e
l'assenza delle cause di  incompatibilita'.  La  Commissione  dispone
altresi' in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare
per il tramite della Direzione legislazione tributaria e  federalismo
fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2.  La  Commissione   provvede   all'esame   delle   richieste   di
cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza  dalla
gestione, nonche' alla  revisione  della  sussistenza  dei  requisiti
necessari per  il  permanere  dell'iscrizione,  a  norma  del  citato
articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.