Art. 20 Competenze della Commissione 1. La Commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione, al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e professionalita' necessari per l'iscrizione e di verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 e l'assenza delle cause di incompatibilita'. La Commissione dispone altresi' in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare per il tramite della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La Commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonche' alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione, a norma del citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.