Art. 21 
 
                   Funzionamento della Commissione 
 
  1. Le riunioni della Commissione sono valide  con  l'intervento  di
almeno cinque  componenti  e  le  deliberazioni  vengono  adottate  a
maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente. 
  2. Il funzionamento della Commissione  e'  disciplinato  con  norme
deliberate dalla Commissione stessa. 
  3. I verbali che contengono, anche in  allegato,  le  deliberazioni
della Commissione sono sottoscritti, anche  in  forma  digitale,  dal
presidente,  dal  segretario  e  da  tutti  i  membri  presenti  alla
riunione. Le comunicazioni delle deliberazioni  sono  effettuate  dal
presidente della Commissione.