Art. 21 Funzionamento della Commissione 1. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente. 2. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con norme deliberate dalla Commissione stessa. 3. I verbali che contengono, anche in allegato, le deliberazioni della Commissione sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti alla riunione. Le comunicazioni delle deliberazioni sono effettuate dal presidente della Commissione.