Art. 22 Durata in carica dei componenti 1. I componenti della Commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico. 2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della Commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo. 3. Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.