Art. 22 
 
                   Durata in carica dei componenti 
 
  1. I componenti della Commissione durano in carica per tre  anni  e
possono essere confermati nell'incarico. 
  2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della  Commissione
nel corso del triennio, il sostituto dura in carica  per  il  residuo
periodo. 
  3. Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun
compenso, gettone di presenza o rimborso spese.