Art. 4 
 
       Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 1 (Informazioni sul rapporto  di  lavoro).  -  1.  Il
datore di lavoro  pubblico  e  privato  e'  tenuto  a  comunicare  al
lavoratore, secondo le modalita' di  cui  al  comma  2,  le  seguenti
informazioni: 
        a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei  co-datori
di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis  e  3-ter,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
        b) il luogo di lavoro. In mancanza  di  un  luogo  di  lavoro
fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il  lavoratore
e' occupato in luoghi diversi, o e' libero di determinare il  proprio
luogo di lavoro; 
        c) la sede o il domicilio del datore di lavoro; 
        d) l'inquadramento, il livello e la qualifica  attribuiti  al
lavoratore o, in alternativa, le  caratteristiche  o  la  descrizione
sommaria del lavoro; 
        e) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
        f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso  di
rapporti a termine la durata prevista dello stesso; 
        g)  nel  caso  di  lavoratori  dipendenti   da   agenzia   di
somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese  utilizzatrici,
quando e non appena e' nota; 
        h) la durata del periodo di prova, se previsto; 
        i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore  di
lavoro, se prevista; 
        l) la durata del  congedo  per  ferie,  nonche'  degli  altri
congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se cio'  non  puo'
essere  indicato  all'atto   dell'informazione,   le   modalita'   di
determinazione e di fruizione degli stessi; 
        m) la procedura, la forma e i termini del preavviso  in  caso
di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; 
        n)  l'importo  iniziale  della  retribuzione  o  comunque  il
compenso e i relativi elementi  costitutivi,  con  l'indicazione  del
periodo e delle modalita' di pagamento; 
        o) la programmazione  dell'orario  normale  di  lavoro  e  le
eventuali condizioni relative al  lavoro  straordinario  e  alla  sua
retribuzione, nonche' le eventuali condizioni per  i  cambiamenti  di
turno,  se  il  contratto   di   lavoro   prevede   un'organizzazione
dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; 
        p) se il rapporto  di  lavoro,  caratterizzato  da  modalita'
organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non  prevede
un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro  informa
il lavoratore circa: 
          1)  la  variabilita'  della  programmazione   del   lavoro,
l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e  la  retribuzione
per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 
          2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore e'
tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 
          3) il periodo minimo di preavviso a cui  il  lavoratore  ha
diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa  e,  ove  cio'
sia consentito dalla  tipologia  contrattuale  in  uso  e  sia  stato
pattuito, il termine entro cui il datore  di  lavoro  puo'  annullare
l'incarico; 
        q) il contratto collettivo,  anche  aziendale,  applicato  al
rapporto di lavoro,  con  l'indicazione  delle  parti  che  lo  hanno
sottoscritto; 
        r)  gli  enti  e  gli  istituti  che  ricevono  i  contributi
previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e  qualunque
forma di protezione in  materia  di  sicurezza  sociale  fornita  dal
datore di lavoro stesso; 
        s) gli  elementi  previsti  dall'articolo  1-bis  qualora  le
modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate  mediante
l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. 
      2. L'obbligo di informazione di  cui  al  comma  1  e'  assolto
mediante la consegna al lavoratore, all'atto  dell'instaurazione  del
rapporto di lavoro e  prima  dell'inizio  dell'attivita'  lavorativa,
alternativamente: 
        a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; 
        b) della  copia  della  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro di cui all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608. 
      3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  eventualmente  non
contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b),  sono  in
ogni caso fornite per iscritto al lavoratore  entro  i  sette  giorni
successivi all'inizio della prestazione lavorativa.  Le  informazioni
di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al
lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa. 
      4. In caso di estinzione del rapporto  di  lavoro  prima  della
scadenza del termine di un mese  dalla  data  dell'instaurazione,  al
lavoratore deve essere consegnata, al momento  della  cessazione  del
rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni
di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto. 
      5. Agli obblighi informativi di cui  al  presente  articolo  e'
tenuto,  nei  limiti  della  compatibilita',  anche  il   committente
nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile, dei rapporti di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  nonche'  dei
contratti di prestazione occasionale di cui all'articolo  54-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
      6.  Le  disposizioni  normative  e  dei  contratti   collettivi
nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai
datori di lavoro sono disponibili a tutti  gratuitamente  e  in  modo
trasparente, chiaro, completo e facilmente  accessibile,  tramite  il
sito  internet  istituzionale  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione
pubblica. 
      7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca  non  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere p) e r). 
      8. Le informazioni di cui al comma 1  sono  conservate  e  rese
accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova
della trasmissione o della ricezione.»; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Articolo 1-bis (Ulteriori obblighi  informativi  nel  caso  di
utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio  automatizzati).  -
1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato e'  tenuto
a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali  o  di
monitoraggio automatizzati deputati a fornire  indicazioni  rilevanti
ai fini della assunzione  o  del  conferimento  dell'incarico,  della
gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione
di  compiti  o   mansioni   nonche'   indicazioni   incidenti   sulla
sorveglianza, la valutazione, le prestazioni  e  l'adempimento  delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
      2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al  comma  1,
il datore  di  lavoro  o  il  committente  e'  tenuto  a  fornire  al
lavoratore, unitamente alle informazioni  di  cui  all'  articolo  1,
prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa,  le  seguenti  ulteriori
informazioni: 
        a) gli aspetti  del  rapporto  di  lavoro  sui  quali  incide
l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1; 
        b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di cui al comma 1; 
        c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui al  comma
1; 
        d) le categorie di dati e i parametri  principali  utilizzati
per programmare o addestrare i sistemi di cui al comma 1,  inclusi  i
meccanismi di valutazione delle prestazioni; 
        e)  le  misure  di  controllo  adottate  per   le   decisioni
automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile
del sistema di gestione della qualita'; 
        f) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei
sistemi di cui al comma 1 e le metriche utilizzate per misurare  tali
parametri, nonche' gli impatti  potenzialmente  discriminatori  delle
metriche stesse. 
      3.  Il  lavoratore,  direttamente  o  per  il   tramite   delle
rappresentanze sindacali aziendali  o  territoriali,  ha  diritto  di
accedere ai dati e di richiedere ulteriori  informazioni  concernenti
gli obblighi di cui al comma 2. Il datore di lavoro o il  committente
sono tenuti a  trasmettere  i  dati  richiesti  e  a  rispondere  per
iscritto entro trenta giorni. 
      4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a integrare
l'informativa con le istruzioni per  il  lavoratore  in  merito  alla
sicurezza dei dati e l'aggiornamento  del  registro  dei  trattamenti
riguardanti le attivita' di cui al comma 1, incluse le  attivita'  di
sorveglianza e monitoraggio. Al fine di verificare che gli  strumenti
utilizzati per lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  siano
conformi alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il datore  di
lavoro o il  committente  effettuano  un'analisi  dei  rischi  e  una
valutazione  d'impatto  degli  stessi   trattamenti,   procedendo   a
consultazione preventiva del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali ove sussistano i presupposti di  cui  all'articolo  36  del
Regolamento medesimo. 
      5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono  essere  informati
per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite ai
sensi del comma 2  che  comportino  variazioni  delle  condizioni  di
svolgimento del lavoro. 
      6. Le informazioni e i dati di cui  ai  commi  da  1  a  5  del
presente articolo devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal
committente  ai  lavoratori   in   modo   trasparente,   in   formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.  La
comunicazione  delle  medesime  informazioni  e  dati   deve   essere
effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero  alla
rappresentanza  sindacale  unitaria  e,  in  assenza  delle  predette
rappresentanze, alle sedi territoriali delle  associazioni  sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale.   Il
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  l'Ispettorato
nazionale  del  lavoro  possono  richiedere  la  comunicazione  delle
medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi. 
      7. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo gravano
anche sul committente nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui
all'articolo 409, n. 3, del codice  di  procedura  civile  e  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
81. 
      8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non  si
applicano alle  informazioni  di  cui  all'articolo  98  del  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.»; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 2 (Prestazioni di lavoro all'estero). - 1. Il  datore
di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno  Stato  terzo  un
lavoratore nell'ambito di una prestazione transnazionale di  servizi,
e' tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza,
qualsiasi modifica degli elementi  del  rapporto  di  lavoro  di  cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' le seguenti ulteriori informazioni: 
        a) il paese o i paesi in cui deve  essere  svolto  il  lavoro
all'estero e la durata prevista; 
        b) la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione; 
        c) le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o  in  natura
inerenti agli incarichi svolti; 
        d) ove sia  previsto  il  rimpatrio,  le  condizioni  che  lo
disciplinano; 
        e) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente
al diritto applicabile dello Stato membro ospitante; 
        f) le eventuali indennita' specifiche per il  distacco  e  le
modalita' di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; 
        g) l'indirizzo del sito internet  istituzionale  dello  Stato
membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco. 
      2. Al lavoratore che e' inviato in missione in un  altro  Stato
membro o in un  paese  terzo  per  un  periodo  superiore  a  quattro
settimane consecutive, il datore di  lavoro  comunica  per  iscritto,
prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del  rapporto
di lavoro di cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche'  le  ulteriori
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 
      3. Il presente articolo non si applica al personale  dipendente
di  amministrazioni  pubbliche  in  servizio   all'estero,   ne'   ai
lavoratori marittimi ed ai lavoratori della pesca.»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo  3  (Modifica  degli  elementi  del  contratto   dopo
l'assunzione). - 1. Il datore di lavoro e il committente  pubblico  e
privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo  giorno
di decorrenza degli  effetti  della  modifica,  qualsiasi  variazione
degli elementi di cui agli articoli 1,  1-bis  e  2  che  non  derivi
direttamente   dalla   modifica   di   disposizioni   legislative   o
regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.»; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 4 (Sanzioni). - 1. Il lavoratore denuncia il mancato,
ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi  di  cui
agli articoli 1, 1-bis,  2,  e  3,  e  5,  comma  2,  all'Ispettorato
nazionale del lavoro che, compiuti i necessari  accertamenti  di  cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689,  applica  la  sanzione  prevista
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276. 
      2. Per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le violazioni di  cui
agli articoli 1, 1-bis, 2,  3  e  5,  sono  valutate  ai  fini  della
responsabilita'  dirigenziale,  nonche'   della   misurazione   della
performance ai sensi  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n.150.».