Art. 2 
 
Delega al Governo per  la  mappatura  e  la  trasparenza  dei  regimi
                     concessori di beni pubblici 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   un   decreto
legislativo per la costituzione e  il  coordinamento  di  un  sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine
di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza,  anche  in  forma
sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a  tutti
i rapporti concessori, tenendo  conto  delle  esigenze  di  difesa  e
sicurezza. 
  2. Il decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  e'  adottato  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)   definizione   dell'ambito   oggettivo   della   rilevazione,
includendo  tutti  gli  atti,  i  contratti  e  le  convenzioni   che
comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo
in via esclusiva del bene pubblico; 
    b)   identificazione   dei   destinatari   degli   obblighi    di
comunicazione continuativa  dei  dati  in  tutte  le  amministrazioni
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che
abbiano la proprieta' del bene ovvero la sua gestione; 
    c)  previsione  della  piena  conoscibilita'  della  durata,  dei
rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una societa' dallo
stesso controllata o ad esso collegata ai  sensi  dell'articolo  2359
del codice civile, del canone, dei beneficiari e della  natura  della
concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore,
nonche'  di  ogni  altro  dato  utile  a  verificare  la  proficuita'
dell'utilizzo economico del bene  in  una  prospettiva  di  tutela  e
valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico; 
    d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente  in
modalita' telematica; 
    e) standardizzazione della nomenclatura e delle  altre  modalita'
di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per
classi omogenee di  beni,  in  relazione  alle  esigenze  di  analisi
economica del fenomeno; 
    f) affidamento della gestione del sistema informativo di  cui  al
comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze; 
    g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei  dati  di  cui
alla lettera c), anche in modalita' telematica,  nel  rispetto  della
normativa in materia di tutela dei dati personali; 
    h)  coordinamento  e  interoperabilita'  con  gli  altri  sistemi
informativi e di trasparenza esistenti in materia di  concessioni  di
beni pubblici. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro  per  l'anno
2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema  informativo
di cui al comma 1, nonche' la spesa di 2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua  manutenzione  e
il suo sviluppo. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione
di euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero,  e,  quanto  a  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato  nella  G.U.
          n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile: 
              «Art. 2359. - Societa' controllate e societa' collegate 
              Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.».