Art. 4 
 
Delega  al  Governo  in  materia  di  affidamento  delle  concessioni
demaniali   marittime,   lacuali    e    fluviali    per    finalita'
                   turistico-ricreative e sportive 
 
  1. Al fine di assicurare un piu' razionale e  sostenibile  utilizzo
del demanio marittimo, lacuale  e  fluviale,  favorirne  la  pubblica
fruizione e promuovere, in coerenza  con  la  normativa  europea,  un
maggiore dinamismo concorrenziale nel settore  dei  servizi  e  delle
attivita' economiche  connessi  all'utilizzo  delle  concessioni  per
finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  nel   rispetto   delle
politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi volti  a  riordinare  e  semplificare  la  disciplina  in
materia di concessioni demaniali marittime, lacuali  e  fluviali  per
finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi   incluse   quelle
affidate  ad  associazioni  e  societa'  senza  fini  di  lucro,  con
esclusione  delle  concessioni  relative   ad   aree,   strutture   e
infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e
alla mitilicoltura. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche  in  deroga
al codice della navigazione: 
    a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione  delle
aree  suscettibili  di  affidamento   in   concessione,   assicurando
l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le  aree
libere o libere attrezzate, nonche' la costante  presenza  di  varchi
per il libero e gratuito accesso e  transito  per  il  raggiungimento
della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione,  anche
al fine di balneazione, con la previsione, in  caso  di  ostacoli  da
parte del titolare della concessione al libero e gratuito  accesso  e
transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni; 
    b)  affidamento  delle  concessioni  sulla  base   di   procedure
selettive,  nel  rispetto  dei   principi   di   imparzialita',   non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,  massima  partecipazione,
trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con adeguato  anticipo
rispetto alla loro scadenza; 
    c) in sede di  affidamento  della  concessione,  e  comunque  nel
rispetto  dei  criteri  previsti  dal  presente  articolo,   adeguata
considerazione degli investimenti, del valore aziendale  dell'impresa
e dei beni materiali e immateriali, della professionalita'  acquisita
anche da parte di imprese titolari di  strutture  turistico-ricettive
che  gestiscono  concessioni  demaniali,  nonche'  valorizzazione  di
obiettivi di politica sociale, della salute  e  della  sicurezza  dei
lavoratori, della protezione dell'ambiente e della  salvaguardia  del
patrimonio culturale; 
    d)  definizione  dei  presupposti  e  dei  casi  per  l'eventuale
frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali  da  affidare  in
concessione, al fine di  favorire  la  massima  partecipazione  delle
microimprese e delle piccole imprese; 
    e)  definizione  di  una  disciplina  uniforme  delle   procedure
selettive di affidamento delle concessioni sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
      1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la
massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni; 
      2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione
di offerte  presentate  da  operatori  economici  in  possesso  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  e  da  imprese  a  prevalente  o
totale partecipazione giovanile; 
      3) previsione di termini per  la  ricezione  delle  domande  di
partecipazione non inferiori a trenta giorni; 
      4)  adeguata  considerazione,  ai   fini   della   scelta   del
concessionario,  della  qualita'  e  delle  condizioni  del  servizio
offerto agli utenti, alla luce del programma di  interventi  indicati
dall'offerente  per  migliorare  l'accessibilita'  e  la  fruibilita'
dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con  disabilita',  e
dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul
paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema,  con  preferenza  per  il
programma  di  interventi  che  preveda  attrezzature  non  fisse   e
completamente amovibili; 
      5) valorizzazione e  adeguata  considerazione,  ai  fini  della
scelta del concessionario: 
        5.1) dell'esperienza tecnica e professionale  gia'  acquisita
in relazione all'attivita' oggetto di concessione, secondo criteri di
proporzionalita' e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non
precludere l'accesso al settore di nuovi operatori; 
        5.2) della  posizione  dei  soggetti  che,  nei  cinque  anni
antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno  utilizzato  una
concessione quale prevalente fonte  di  reddito  per  se'  e  per  il
proprio nucleo familiare, nei limiti  definiti  anche  tenendo  conto
della titolarita', alla data di avvio della procedura  selettiva,  in
via diretta o indiretta, di altra concessione o  di  altre  attivita'
d'impresa o di tipo professionale del settore; 
      6)  previsione  di  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la
stabilita' occupazionale del personale impiegato  nell'attivita'  del
concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea
e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di  politica
sociale connessi alla tutela dell'occupazione,  anche  ai  sensi  dei
principi contenuti nell'articolo 12,  paragrafo  3,  della  direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  dicembre
2006; 
      7) previsione della durata della concessione per un periodo non
superiore  a  quanto  necessario  per  garantire  al   concessionario
l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti  autorizzati
dall'ente concedente in sede  di  assegnazione  della  concessione  e
comunque da determinare in ragione  dell'entita'  e  della  rilevanza
economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe
e rinnovi anche automatici; 
    f) definizione di criteri  uniformi  per  la  quantificazione  di
canoni annui concessori che  tengano  conto  del  pregio  naturale  e
dell'effettiva redditivita'  delle  aree  demaniali  da  affidare  in
concessione,  nonche'  dell'utilizzo  di  tali  aree  per   attivita'
sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte
in forma singola  o  associata  senza  scopo  di  lucro,  ovvero  per
finalita' di interesse pubblico; 
    g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui  sono
consentiti  l'affidamento  da  parte  del  concessionario  ad   altri
soggetti della gestione delle attivita',  anche  secondarie,  oggetto
della concessione e il subingresso nella concessione stessa; 
    h) definizione di una  quota  del  canone  annuo  concessorio  da
riservare all'ente concedente e da destinare a interventi  di  difesa
delle coste e delle sponde e del  relativo  capitale  naturale  e  di
miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere; 
    i)  definizione  di  criteri  uniformi  per  la   quantificazione
dell'indennizzo da riconoscere al  concessionario  uscente,  posto  a
carico del concessionario subentrante; 
    l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle  microimprese
e delle piccole imprese  alle  attivita'  connesse  alle  concessioni
demaniali  per  finalita'  turistico-ricreative  e  sportive  e   nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  del  numero
massimo di concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta  o
indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale,
regionale  o  nazionale,  prevedendo  obblighi  informativi  in  capo
all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate,  al  fine
di verificare il rispetto del numero massimo; 
    m) revisione della disciplina del  codice  della  navigazione  al
fine di adeguarne il  contenuto  ai  criteri  previsti  dal  presente
articolo; 
    n)  adeguata  considerazione,  in  sede  di   affidamento   della
concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di  societa'  o
associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente
articolo. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1  abrogano  espressamente
tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la  disciplina
di coordinamento in relazione alle disposizioni non  abrogate  o  non
modificate. 
  4. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
acquisizione dell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  da   rendere   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla data  di  trasmissione  degli  schemi  di
decreto legislativo,  decorso  il  quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere. Gli schemi di  decreto  legislativo  sono  successivamente
trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si  pronunciano  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi  possono  essere
comunque adottati. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  46-bis  del  decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e donna, a norma  dell'art.  6  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246): 
              «Art. 46-bis (Certificazione della parita' di  genere).
          - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022  e'  istituita  la
          certificazione della parita' di genere al fine di attestare
          le politiche e le misure concrete adottate  dai  datori  di
          lavoro per ridurre il divario di genere in  relazione  alle
          opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale
          a parita' di mansioni, alle  politiche  di  gestione  delle
          differenze di genere e alla tutela della maternita'. 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari
          opportunita', di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sono stabiliti: 
                a) i parametri  minimi  per  il  conseguimento  della
          certificazione della  parita'  di  genere  da  parte  delle
          aziende  di  cui  all'art.  46,  commi  1  e   1-bis,   con
          particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle
          opportunita'   di   progressione   in   carriera   e   alla
          conciliazione dei tempi di vita  e  di  lavoro,  anche  con
          riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato
          di gravidanza; 
                b) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio dei
          dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili  dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                c)   le    modalita'    di    coinvolgimento    delle
          rappresentanze sindacali aziendali e  delle  consigliere  e
          dei  consiglieri  di  parita'   regionali,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e  nella  verifica  del
          rispetto dei parametri di cui alla lettera a); 
                d) le forme di pubblicita' della certificazione della
          parita' di genere. 
              3. E' istituito, presso il  Dipartimento  per  le  pari
          opportunita' della Presidenza Consiglio  dei  ministri,  un
          Comitato tecnico permanente sulla certificazione di  genere
          nelle imprese, costituito da  rappresentanti  del  medesimo
          Dipartimento per le pari opportunita',  del  Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri  di
          parita',  da  rappresentanti  sindacali   e   da   esperti,
          individuati secondo  modalita'  definite  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato per le  pari  opportunita',  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
              4. Dall'istituzione e dal  funzionamento  del  Comitato
          tecnico di cui al comma  3  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  Ai  suoi
          componenti non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».