Art. 5 
 
                  Concessione delle aree demaniali 
 
  1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 18. (Concessione di aree e banchine). -  1. L'Autorita'  di
sistema portuale e,  laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima
danno in  concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine  comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo  16,  comma  3,
per   l'espletamento   delle   operazioni   portuali,   fatta   salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni  pubbliche
per lo svolgimento di funzioni attinenti  ad  attivita'  marittime  e
portuali.  Sono  altresi'   sottoposte   a   concessione   da   parte
dell'Autorita'  di  sistema  portuale  e,  laddove   non   istituita,
dell'autorita' marittima, la realizzazione e  la  gestione  di  opere
attinenti alle  attivita'  marittime  e  portuali  collocate  a  mare
nell'ambito  degli  specchi  acquei  esterni  alle  difese   foranee,
anch'essi  da  considerare  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
interessati dal traffico portuale e  dalla  prestazione  dei  servizi
portuali,  anche  per  la  realizzazione  di  impianti  destinati  ad
operazioni di imbarco e  sbarco  rispondenti  alle  funzioni  proprie
dello  scalo  marittimo.  Le  concessioni   sono   affidate,   previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei
traffici portuali ivi svolti, sulla base  di  procedure  ad  evidenza
pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione  di  un
avviso, nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  imparzialita'  e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli
avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,  trasparente,   proporzionato
rispetto all'oggetto  della  concessione  e  non  discriminatorio,  i
requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle
domande, nonche' la durata  massima  delle  concessioni.  Gli  avvisi
indicano altresi' gli elementi riguardanti  il  trattamento  di  fine
concessione,  anche  in  relazione  agli  eventuali   indennizzi   da
riconoscere al concessionario  uscente.  Il  termine  minimo  per  la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione dell'avviso. 
  2. Al fine di  uniformare  la  disciplina  per  il  rilascio  delle
concessioni di cui  al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i criteri per: 
    a) l'assegnazione delle concessioni; 
    b) l'individuazione della durata delle concessioni; 
    c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle
autorita' concedenti; 
    d) le modalita' di rinnovo e le modalita' di trasferimento  degli
impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; 
    e)  l'individuazione  dei  limiti  dei  canoni   a   carico   dei
concessionari; 
    f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire il rispetto
del  principio  di  concorrenza  nei  porti  di  rilevanza  economica
internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4. 
  3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo  concessorio,  i
contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonche' i
canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
istituite, dalle autorita' marittime,  relativi  a  concessioni  gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento  delle
operazioni portuali da parte di  altre  imprese  non  titolari  della
concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equita'
e parita' di trattamento. 
  5. Le concessioni per  l'impianto  e  l'esercizio  dei  depositi  e
stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice  della  navigazione  e
delle  opere  necessarie  per  l'approvvigionamento   degli   stessi,
dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,
hanno durata almeno decennale. 
  6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni  di
cui al comma 1,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
istituita, l'autorita' marittima  possono  stipulare  accordi  con  i
privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare  il
rispetto  dei  principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e   non
discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla  concessione
del bene. 
  7. Le  concessioni  o  gli  accordi  di  cui  al  comma  6  possono
comprendere anche  la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali  da
localizzare preferibilmente  in  aree  sottoposte  ad  interventi  di
risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso. 
  8. Ai fini del rilascio della concessione di  cui  al  comma  1  e'
richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento: 
    a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita',
assistito da idonee  garanzie,  anche  di  tipo  fideiussorio,  volto
all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; 
    b) possiedano adeguate  attrezzature  tecniche  e  organizzative,
idonee anche dal punto di  vista  della  sicurezza  a  soddisfare  le
esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere  continuativo
e integrato per conto proprio e di terzi; 
    c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di
attivita' di cui alla lettera a). 
  9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di  un'area  demaniale
deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto  la
concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di  altra
area demaniale nello stesso porto, a  meno  che  l'attivita'  per  la
quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di  cui
alle concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e  non
puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da  quelli  che  le
sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di  cui  al
primo periodo  non  si  applica  nei  porti  di  rilevanza  economica
internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo  4,  e
in tale caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse  aree
demaniali date in  concessione  alla  stessa  impresa  o  a  soggetti
comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non  vige  il
divieto  di  cumulo  la  valutazione  in  ordine  alla  richiesta  di
ulteriori concessioni e' rimessa all'Autorita' di  sistema  portuale,
che tiene conto dell'impatto  sulle  condizioni  di  concorrenza.  Su
motivata   richiesta   dell'impresa    concessionaria,    l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese  portuali,
autorizzate ai  sensi  dell'articolo  16,  dell'esercizio  di  alcune
attivita' comprese nel ciclo operativo. 
  10. L'Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non  istituita,
l'autorita' marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale  al
fine  di  verificare  il  permanere  dei  requisiti   posseduti   dal
concessionario  al  momento  del   rilascio   della   concessione   e
l'attuazione degli investimenti previsti nel programma  di  attivita'
di cui al comma 8, lettera a). 
  11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti  da  parte
del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi
indicati nel programma di attivita' di cui al comma  8,  lettera  a),
senza giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto  delle  previsioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza  del
rapporto concessorio. 
  12. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  ai
depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo  stato
liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  16,  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale.): 
              «Art. 16 (Operazioni portuali). -  1.  Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali.  I  servizi  ammessi   sono   individuati   dalle
          Autorita' di sistema portuale, o,  laddove  non  istituite,
          dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una   specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
                a)   i   requisiti   di   carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
                b) i criteri, le modalita' e i termini in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
                d). 
              4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la  domanda
          di svolgimento  di  operazioni  portuali  ne'  mediante  le
          imprese autorizzate ai  sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo ne' tramite il ricorso all'impresa  o  all'agenzia
          per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui,
          rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17,  la  nave  e'
          autorizzata  a  svolgere  le  operazioni   in   regime   di
          autoproduzione a condizione che: 
                a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; 
                b)  sia  dotata  di  personale   idoneo,   aggiuntivo
          rispetto all'organico  della  tabella  di  sicurezza  e  di
          esercizio  della  nave  e  dedicato   esclusivamente   allo
          svolgimento di tali operazioni; 
                c) sia stato pagato  il  corrispettivo  e  sia  stata
          prestata idonea cauzione. 
              4-ter.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
          rilasciata previa verifica della sussistenza dei  requisiti
          e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
          compresa nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          o,  laddove  non  istituita,  all'autorita'  marittima,  le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale.): 
              «Art. 4 (Classificazione  dei  porti).  -  1.  I  porti
          marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
          e classi: 
                a) categoria I: porti, o  specifiche  aree  portuali,
          finalizzati alla difesa militare  e  alla  sicurezza  dello
          Stato; 
                b) categoria II, classe I: porti, o  specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica internazionale; 
                c) categoria II, classe II: porti, o specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica nazionale; 
                d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree
          portuali,    di    rilevanza    economica    regionale    e
          interregionale. 
              1-bis. I porti sede di Autorita'  di  sistema  portuale
          appartengono comunque ad una delle prime due  classi  della
          categoria II. 
              2. Il  Ministro  della  difesa,  con  proprio  decreto,
          emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, determina le caratteristiche e procede  alla
          individuazione dei porti o delle specifiche  aree  portuali
          di cui alla categoria I. Con lo stesso  provvedimento  sono
          disciplinate le  attivita'  nei  porti  di  I  categoria  e
          relative baie, rade e golfi. 
              3. I porti, o le specifiche aree portuali di  cui  alla
          categoria II,  classi  I,  II  e  III,  hanno  le  seguenti
          funzioni: 
                a) commerciale e logistica; 
                b) industriale e petrolifera; 
                c)   di   servizio   passeggeri,   ivi   compresi   i
          crocieristi; 
                d) peschereccia; 
                e) turistica e da diporto. 
              4.  Le  caratteristiche  dimensionali,  tipologiche   e
          funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
          e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi  medesime
          sono determinate, sentite le Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove  non  istituite,  le  autorita'  marittime,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
          di utenza internazionale o  nazionale,  tenendo  conto  dei
          seguenti criteri: 
                a) entita' del traffico globale  e  delle  rispettive
          componenti; 
                b) capacita' operativa degli  scali  derivante  dalle
          caratteristiche funzionali e dalle condizioni di  sicurezza
          rispetto  ai  rischi  ambientali  degli  impianti  e  delle
          attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei  passeggeri
          sia per  il  carico,  lo  scarico,  la  manutenzione  e  il
          deposito delle  merci  nonche'  delle  attrezzature  e  dei
          servizi idonei al  rifornimento,  alla  manutenzione,  alla
          riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
          imbarcazioni; 
                c) livello ed efficienza dei servizi di  collegamento
          con l'entroterra. 
              5. Ai  fini  di  cui  al  comma  4  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  uno  schema  di  decreto,  che  e'  trasmesso  alle
          regioni, le  quali  esprimono  parere  entro  i  successivi
          novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
          che il parere sia reso in senso favorevole.  Lo  schema  di
          decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
          del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
          Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'espressione  del  parere,  nei   termini   previsti   dai
          rispettivi  regolamenti,   da   parte   delle   Commissioni
          permanenti  competenti  per  materia;  decorsi  i  predetti
          termini il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
          adotta il decreto in via definitiva. 
              6. La  revisione  delle  caratteristiche  dimensionali,
          tipologiche e funzionali di cui al comma 4,  nonche'  della
          classificazione dei singoli scali,  avviene  su  iniziativa
          delle Autorita' di sistema portuale  (17)  o,  laddove  non
          istituite, delle autorita' marittime, delle regioni  o  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  la
          procedura di cui al comma 5.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  52  del  Codice  della
          navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: 
              «Art.  52.  -  Impianto  ed  esercizio  di  depositi  e
          stabilimenti. 
              Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi
          e stabilimenti, i quali siano  situati  anche  soltanto  in
          parte entro i confini del  demanio  marittimo  o  del  mare
          territoriale, ovvero siano comunque collegati  al  mare,  a
          corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma  delle
          disposizioni del presente titolo. 
              Per l'impianto  e  l'esercizio  di  stabilimenti  o  di
          depositi costieri di sostanze infiammabili o  esplosive  e'
          richiesta inoltre  l'autorizzazione  del  ministro  per  le
          comunicazioni. 
              L'impianto e l'esercizio dei  depositi  e  stabilimenti
          predetti  sono  sottoposti  alle  disposizioni  di  polizia
          stabilite   dall'autorita'    marittima.    L'impianto    e
          l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  al  secondo
          comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
          materia.». 
              - La legge 23 agosto 2004, n.  239,  recante  «Riordino
          del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per  il
          riassetto  delle  disposizioni  vigenti   in   materia   di
          energia», e' pubblicata nella GU n. 215  del  13  settembre
          2004. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art.  11  (Accordi  integrativi  o   sostitutivi   del
          provvedimento). - 1.  In  accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
          procedente puo' concludere, senza pregiudizio  dei  diritti
          dei terzi, e in ogni caso nel  perseguimento  del  pubblico
          interesse,  accordi  con  gli  interessati   al   fine   di
          determinare il contenuto  discrezionale  del  provvedimento
          finale ovvero in sostituzione di questo. 
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di cui al comma 1, il responsabile  del  procedimento  puo'
          predisporre  un  calendario   di   incontri   cui   invita,
          separatamente  o  contestualmente,  il   destinatario   del
          provvedimento ed eventuali controinteressati. 
              2. Gli accordi di  cui  al  presente  articolo  debbono
          essere stipulati, a pena di  nullita',  per  atto  scritto,
          salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi   si
          applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del
          codice civile in materia di  obbligazioni  e  contratti  in
          quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
          devono essere motivati ai sensi dell'art. 3. 
              3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti   sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
              4.  Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico   interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato. 
              4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon
          andamento dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in
          cui una pubblica  amministrazione  conclude  accordi  nelle
          ipotesi previste al comma 1, la  stipulazione  dell'accordo
          e' preceduta da una determinazione dell'organo che  sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento. 
              5.».