Art. 6 Concessioni di distribuzione del gas naturale 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprieta' degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni: a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprieta' di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione; b) qualora un ente locale o una societa' patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarita', detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'; d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, puo' versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalita' definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali e' determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del citato regolamento di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226. 2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso e' stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', aggregato d'ambito, tenuto conto della modalita' di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento; c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento». 3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale puo' imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo' giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato regolamento di cui al decreto interministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento piu' rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.
Note all'art. 6: - Il decreto del Ministero dello sviluppo 12 novembre 2011, n. 226, recante «Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», e' pubblicato nella G.U. n. 22 del 27 gennaio 2012, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Attivita' di distribuzione). - 1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio. 4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio. 5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma. 6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. 7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale puo' imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo' giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'. 9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 4 (Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti). - Omissis. 6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.». - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione). - Omissis. 5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purche' stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso e' stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', aggregato d'ambito, tenuto conto della modalita' di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento; c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento». La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.». - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 maggio 2014, recante «Approvazione del documento «Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale» e' pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2014. - Si riporta il testo dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 80 (Motivi di esclusione). - Omissis. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: (Omissis); c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (Omissis).».