Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia  di  concessioni  di   grande   derivazione
                            idroelettrica 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
      «1-ter.1. Le procedure di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del  comma
1-ter  e  in  ogni  caso  secondo  parametri  competitivi,   equi   e
trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei  canoni
concessori  di  cui  al  comma  1-quinquies  e  degli  interventi  di
miglioramento della sicurezza delle  infrastrutture  esistenti  e  di
recupero  della  capacita'  di  invaso,  prevedendo  a   carico   del
concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei
limiti di quanto previsto al comma  1,  secondo  periodo,  che  tenga
conto   dell'ammortamento   degli   investimenti    effettuati    dal
concessionario uscente, definendo la durata  della  concessione,  nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla  base  di
criteri economici fondati sull'entita' degli  investimenti  proposti,
determinando le misure di compensazione  ambientale  e  territoriale,
anche a carattere finanziario, da destinare ai territori  dei  comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti di presa e di  restituzione  delle  acque,  e  garantendo
l'equilibrio  economico-finanziario  del  progetto  di   concessione,
nonche' i livelli minimi in termini di  miglioramento  e  risanamento
ambientale  del   bacino   idrografico.   Al   fine   di   promuovere
l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande  derivazione  idroelettrica,  l'affidamento   delle   relative
concessioni  puo'  avvenire  anche  facendo  ricorso  alle  procedure
previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
      «1-quater. Le procedure di assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter
e comunque non oltre il  31  dicembre  2023.  Le  regioni  comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il  termine
di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle
leggi regionali entro  i  termini  prescritti  dal  comma  1-ter,  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  propone
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della  legge
5  giugno  2003,  n.  131,  ai  fini  dell'avvio,  sulla  base  della
disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto
previsto dal comma 1-ter.1, delle  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo  dei  canoni
concessori, in deroga all'articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del
decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  resti  acquisito  al
patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze  statali
di cui al decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  e  di  cui  alla
legge 1° agosto 2002, n. 166»; 
    c) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: 
      «1-sexies.   Per   le   concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore  al  31
dicembre 2024, ivi incluse quelle gia' scadute,  le  regioni  possono
consentire la prosecuzione dell'esercizio della  derivazione  nonche'
la conduzione delle opere e dei  beni  passati  in  proprieta'  delle
regioni ai sensi del comma 1, in favore del  concessionario  uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure
di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data  di  entrata
in vigore della presente  disposizione,  stabilendo  l'ammontare  del
corrispettivo   che   i   concessionari   uscenti   debbono   versare
all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e
delle opere affidate in concessione,  o  che  lo  erano  in  caso  di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali  oneri  aggiuntivi
da porre a carico del concessionario uscente  nonche'  del  vantaggio
competitivo  derivante  dalla   prosecuzione   dell'esercizio   degli
impianti oltre il termine di scadenza». 
  2.  All'articolo  13,  comma  6,  del  testo  unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, le parole: «31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2024»  e  le   parole:   «data   successiva
individuata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «data   successiva
eventualmente individuata». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   (Attuazione   della
          direttiva 96/92/CE, recante norme  comuni  per  il  mercato
          interno  dell'energia  elettrica),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  12  (Concessioni  idroelettriche).  -  1.   Alla
          scadenza   delle   concessioni   di   grandi    derivazioni
          idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
          di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui  al
          regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  passano,  senza
          compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare
          funzionamento.  In  caso  di  esecuzione   da   parte   del
          concessionario, a proprie spese e nel periodo di  validita'
          della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo
          periodo,  purche'  previsti  dall'atto  di  concessione   o
          comunque autorizzati dal  concedente,  alla  riassegnazione
          della concessione secondo le  procedure  di  cui  ai  commi
          seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la
          parte di bene  non  ammortizzato,  un  indennizzo  pari  al
          valore non ammortizzato,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art. 26 del testo unico di cui  al  regio  decreto  n.
          1775 del 1933. Per i beni diversi da  quelli  previsti  dai
          periodi  precedenti  si  applica  la  disciplina  stabilita
          dall'art. 25, commi secondo e seguenti, del testo unico  di
          cui al regio decreto n. 1775 del 1933,  con  corresponsione
          del prezzo da quantificare al netto dei beni  ammortizzati,
          sulla  base  del  comma  1-ter   del   presente   articolo,
          intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con
          i corrispondenti organi della regione. 
              1-bis. Le regioni,  ove  non  ritengano  sussistere  un
          prevalente interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle
          acque, incompatibile con il mantenimento  dell'uso  a  fine
          idroelettrico, possono assegnare le concessioni  di  grandi
          derivazioni idroelettriche, previa verifica  dei  requisiti
          di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
          comma 1-ter, lettera d): 
                a)  ad  operatori  economici  individuati  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali il socio privato e' scelto attraverso  l'espletamento
          di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                c) mediante forme  di  partenariato  ai  sensi  degli
          articoli 179 e  seguenti  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
          partecipate  deve  comunque  avvenire  nel  rispetto  delle
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175. 
              1-ter.  Nel   rispetto   dell'ordinamento   dell'Unione
          europea  e  degli  accordi  internazionali,   nonche'   dei
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale  e  delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  le  regioni
          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre
          il  31  marzo  2020,  le  modalita'  e  le   procedure   di
          assegnazione  delle  concessioni  di   grandi   derivazioni
          d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: 
                a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di
          assegnazione di cui al comma 1-bis; 
                b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma
          1-bis; 
                c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
                d) la previsione che l'eventuale indennizzo e'  posto
          a carico del concessionario subentrante; 
                e)   i   requisiti    di    capacita'    finanziaria,
          organizzativa  e   tecnica   adeguata   all'oggetto   della
          concessione  richiesti  ai  partecipanti  e  i  criteri  di
          valutazione delle proposte  progettuali,  prevedendo  quali
          requisiti minimi: 
                  1)  ai  fini  della   dimostrazione   di   adeguata
          capacita'  organizzativa  e  tecnica,   l'attestazione   di
          avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
          impianti idroelettrici aventi una  potenza  nominale  media
          pari ad almeno 3 MW; 
                  2)  ai  fini  della   dimostrazione   di   adeguata
          capacita' finanziaria, la  referenza  di  due  istituti  di
          credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
          degli  intermediari  finanziari  che   attestino   che   il
          partecipante ha la possibilita' di accedere al credito  per
          un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
          procedura  di  assegnazione,  ivi  comprese  le  somme   da
          corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
                f) i  termini  di  durata  delle  nuove  concessioni,
          comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
          puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,
          in relazione alla complessita' della  proposta  progettuale
          presentata e all'importo dell'investimento; 
                g)  gli  obblighi  o   le   limitazioni   gestionali,
          subordinatamente ai quali sono  ammissibili  i  rogetti  di
          sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
          la possibilita' di utilizzare l'acqua  invasata  per  scopi
          idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
          per la laminazione delle piene; 
                h) i miglioramenti minimi in termini  energetici,  di
          potenza di generazione e di producibilita'  da  raggiungere
          nel  complesso  delle  opere  di  derivazione,   adduzione,
          regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli  impianti  di
          generazione, trasformazione  e  connessione  elettrica  con
          riferimento agli obiettivi strategici nazionali in  materia
          di sicurezza energetica e  fonti  energetiche  rinnovabili,
          compresa la possibilita' di  dotare  le  infrastrutture  di
          accumulo idrico per favorire  l'integrazione  delle  stesse
          energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
          di   quanto   previsto   dal   codice   di    trasmissione,
          dispacciamento, sviluppo e sicurezza della  rete  elettrica
          di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 11  maggio  2004,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004,  e  dai  suoi
          aggiornamenti; 
                i) i livelli minimi in  termini  di  miglioramento  e
          risanamento   ambientale   del   bacino   idrografico    di
          pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
          a  scala  di  distretto  idrografico  in  attuazione  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    23    ottobre    2000,    determinando
          obbligatoriamente  una  quota  degli   introiti   derivanti
          dall'assegnazione,  da  destinare  al  finanziamento  delle
          misure dei piani di gestione distrettuali o  dei  piani  di
          tutela finalizzate alla tutela e al  ripristino  ambientale
          dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
                l)  le   misure   di   compensazione   ambientale   e
          territoriale, anche a carattere finanziario,  da  destinare
          ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle
          opere e della derivazione compresi tra i punti di  presa  e
          di  restituzione  delle   acque   garantendo   l'equilibrio
          economico finanziario del progetto di concessione; 
                m)   le   modalita'   di   valutazione,   da    parte
          dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
          esito  alle  procedure   di   assegnazione,   che   avviene
          nell'ambito  di  un  procedimento  unico  ai   fini   della
          selezione delle proposte progettuali presentate, che  tiene
          luogo della verifica o valutazione di  impatto  ambientale,
          della valutazione di incidenza nei confronti  dei  siti  di
          importanza comunitaria  interessati  e  dell'autorizzazione
          paesaggistica, nonche'  di  ogni  altro  atto  di  assenso,
          concessione, permesso, licenza o  autorizzazione,  comunque
          denominato, previsto dalla normativa statale,  regionale  o
          locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle   proposte
          progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e  gli  enti  gestori  delle  aree
          naturali protette di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.
          394; per gli aspetti connessi alla sicurezza  degli  invasi
          di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e
          all'art. 6, comma 4-bis, della legge  1°  agosto  2002,  n.
          166, al  procedimento  valutativo  partecipa  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                n) l'utilizzo dei beni di cui  all'art.  25,  secondo
          comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775  del
          1933, nel rispetto del codice civile,  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                  1) per i beni mobili di cui si  prevede  l'utilizzo
          nel progetto  di  concessione,  l'assegnatario  corrisponde
          agli aventi diritto, all'atto del subentro, un  prezzo,  in
          termini di valore residuo, determinato sulla base dei  dati
          reperibili  dagli  atti  contabili   o   mediante   perizia
          asseverata; in caso di mancata previsione di  utilizzo  nel
          progetto di concessione, per  tali  beni  si  procede  alla
          rimozione e allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a
          cura ed onere del proponente; 
                  2) per  i  beni  immobili  dei  quali  il  progetto
          proposto  prevede  l'utilizzo,  l'assegnatario  corrisponde
          agli aventi diritto, all'atto del subentro,  un  prezzo  il
          cui valore e' determinato sulla base  dei  dati  reperibili
          dagli atti contabili o mediante  perizia  asseverata  sulla
          base di attivita' negoziale tra le parti; 
                  3) i beni immobili dei quali il  progetto  proposto
          non prevede l'utilizzo restano di proprieta'  degli  aventi
          diritto; 
                o)  la  previsione,   nel   rispetto   dei   principi
          dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
          promuovere  la  stabilita'  occupazionale   del   personale
          impiegato; 
                p) le specifiche modalita' procedimentali da  seguire
          in  caso   di   grandi   derivazioni   idroelettriche   che
          interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
          di gestione delle  derivazioni,  vincoli  amministrativi  e
          ripartizione  dei  canoni,  da  definire  d'intesa  tra  le
          regioni  interessate;  le   funzioni   amministrative   per
          l'assegnazione della concessione sono di  competenza  della
          regione sul cui territorio insiste la  maggior  portata  di
          derivazione d'acqua in concessione. 
              1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni
          di grandi derivazioni  idroelettriche  sono  effettuate  ai
          sensi del comma 1-ter e  in  ogni  caso  secondo  parametri
          competitivi,  equi  e  trasparenti,  tenendo  conto   della
          valorizzazione economica dei canoni concessori  di  cui  al
          comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della
          sicurezza delle  infrastrutture  esistenti  e  di  recupero
          della  capacita'  di  invaso,  prevedendo  a   carico   del
          concessionario  subentrante  un  congruo   indennizzo,   da
          quantificare nei limiti di  quanto  previsto  al  comma  1,
          secondo periodo, che tenga  conto  dell'ammortamento  degli
          investimenti   effettuati   dal   concessionario   uscente,
          definendo la durata della  concessione,  nel  rispetto  dei
          limiti previsti dalla  normativa  vigente,  sulla  base  di
          criteri economici fondati sull'entita'  degli  investimenti
          proposti,   determinando   le   misure   di   compensazione
          ambientale e territoriale, anche a  carattere  finanziario,
          da destinare ai  territori  dei  comuni  interessati  dalla
          presenza delle opere e della  derivazione  compresi  tra  i
          punti di presa e di restituzione delle acque, e  garantendo
          l'equilibrio   economico-finanziario   del   progetto    di
          concessione,  nonche'  i  livelli  minimi  in  termini   di
          miglioramento   e   risanamento   ambientale   del   bacino
          idrografico.   Al   fine   di   promuovere    l'innovazione
          tecnologica e la  sostenibilita'  delle  infrastrutture  di
          grande  derivazione  idroelettrica,   l'affidamento   delle
          relative concessioni puo' avvenire  anche  facendo  ricorso
          alle  procedure  previste  dall'art.  183  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50. 
              1-quater.   Le   procedure   di   assegnazione    delle
          concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche   sono
          avviate entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque  non
          oltre  il  31  dicembre   2023.   Le   regioni   comunicano
          tempestivamente al Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti  delle  procedure
          di assegnazione delle  concessioni  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo,
          e  comunque  in  caso  di  mancata  adozione  delle   leggi
          regionali entro i termini prescritti dal  comma  1-ter,  il
          Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
          propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui  all'art.
          8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  ai  fini  dell'avvio,
          sulla base della  disciplina  regionale  di  cui  al  comma
          1-ter,  ove  adottata,  e  di  quanto  previsto  dal  comma
          1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni,
          prevedendo che il 10  per  cento  dell'importo  dei  canoni
          concessori, in deroga all'art. 89, comma 1, lettera i), del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti  acquisito
          al patrimonio  statale.  Restano  in  ogni  caso  ferme  le
          competenze statali di cui al decreto-legge 8  agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1°  agosto  2002,
          n. 166. 
              1-quinquies.  I  concessionari  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
          canone,   determinato   con   legge   regionale,    sentita
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), articolato in una componente  fissa,  legata  alla
          potenza nominale media di concessione, e in una  componente
          variabile,   calcolata   come   percentuale   dei    ricavi
          normalizzati, sulla base del  rapporto  tra  la  produzione
          dell'impianto, al netto dell'energia fornita  alla  regione
          ai  sensi  del  presente  comma,  ed   il   prezzo   zonale
          dell'energia elettrica. Il  compenso  unitario  di  cui  al
          precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
          non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
          prezzo industriale per la produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione  dell'energia  elettrica.  Il  canone   cosi'
          determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento  alle
          province e alle citta' metropolitane il cui  territorio  e'
          interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di  grandi
          derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  le  regioni  possono
          disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire
          annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per
          ogni kW di  potenza  nominale  media  di  concessione,  per
          almeno il 50 per  cento  destinata  a  servizi  pubblici  e
          categorie di utenti dei territori  provinciali  interessati
          dalle derivazioni. 
              1-sexies. Per  le  concessioni  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche  che  prevedono  un  termine   di   scadenza
          anteriore al 31 dicembre  2024,  ivi  incluse  quelle  gia'
          scadute, le  regioni  possono  consentire  la  prosecuzione
          dell'esercizio  della  derivazione  nonche'  la  conduzione
          delle opere e dei beni passati in proprieta' delle  regioni
          ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
          per il tempo strettamente necessario al completamento delle
          procedure di assegnazione e comunque  non  oltre  tre  anni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo  che
          i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
          regionale in conseguenza dell'utilizzo  dei  beni  e  delle
          opere affidate in concessione, o che lo erano  in  caso  di
          concessioni scadute, tenendo conto  degli  eventuali  oneri
          aggiuntivi da porre a  carico  del  concessionario  uscente
          nonche'   del   vantaggio   competitivo   derivante   dalla
          prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine
          di scadenza. 
              1-septies. Fino all'assegnazione della concessione,  il
          concessionario scaduto e' tenuto a  fornire,  su  richiesta
          della regione, energia nella  misura  e  con  le  modalita'
          previste dal comma 1-quinquies e a riversare  alla  regione
          un canone aggiuntivo,  rispetto  al  canone  demaniale,  da
          corrispondere per l'esercizio  degli  impianti  nelle  more
          dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato  per
          un importo non inferiore al 60 per cento  alle  province  e
          alle citta' metropolitane il cui territorio e'  interessato
          dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  determinati
          il valore minimo della componente fissa del canone  di  cui
          al  comma  1-quinquies  e  il  valore  minimo  del   canone
          aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
          adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, fermi restando i criteri di  ripartizione  di
          cui al presente comma e al comma  1-quinquies,  le  regioni
          possono determinare l'importo dei canoni di cui al  periodo
          precedente in  misura  non  inferiore  a  30  euro  per  la
          componente fissa del canone e  a  20  euro  per  il  canone
          aggiuntivo  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media  di
          concessione per ogni annualita'. 
              1-octies. Sono fatte salve le competenze delle  regioni
          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti  e  delle  relative
          norme di attuazione. 
              2. - 5. 
              6. Le concessioni rilasciate  all'ENEL  S.p.a.  per  le
          grandi derivazioni idroelettriche scadono  al  termine  del
          trentesimo anno successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              7. Le concessioni scadute o in  scadenza  entro  il  31
          dicembre 2010  sono  prorogate  a  quest'ultima  data  e  i
          titolari di concessione interessati,  senza  necessita'  di
          alcun atto amministrativo, proseguono  l'attivita'  dandone
          comunicazione all'amministrazione concedente entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo  art.
          16. 
              8. In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  44,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  e  allo   scopo   di
          consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
          territoriale  nella  gestione,  le  concessioni  di  grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore,  anche
          per effetto del comma 7 del presente  articolo,  alla  data
          del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto  o  in  parte  nei
          territori delle province individuate mediante i criteri  di
          cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, le quali siano conferite dai  titolari,  anteriormente
          alla pubblicazione del relativo bando  di  indizione  della
          gara di cui al comma 1 del presente  articolo,  a  societa'
          per   azioni   a   composizione   mista    pubblico-privata
          partecipate nella misura  complessiva  minima  del  30  per
          cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle
          province individuate nel presente  comma  e/o  da  societa'
          controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo  di
          individuare gli eventuali soci delle societa'  a  controllo
          provinciale mediante procedure competitive, sono  prorogate
          a  condizioni  immutate  per  un  periodo  di  anni  sette,
          decorrenti dal termine della concessione  quale  risultante
          dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis.  La
          partecipazione delle predette  province  nelle  societa'  a
          composizione mista previste dal  presente  comma  non  puo'
          comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              8-bis. 
              9. Le caratteristiche delle concessioni di  derivazione
          di cui ai commi 6,  7  e  8  sono  modificate  in  modo  da
          garantire  la  presenza  negli  alvei  sottesi  del  minimo
          deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio  1989,
          n.  183  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  da
          stabilirsi secondo i criteri generali di cui  all'art.  88,
          comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.  Qualora  cio'  comporti  riduzione  della  potenza
          nominale media producibile il concessionario non ha diritto
          ad alcun indennizzo  ma  alla  sola  riduzione  del  canone
          demaniale di concessione. 
              10. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto la competenza al rilascio delle concessioni di  cui
          al presente articolo  e'  conferita  alle  regioni  e  alle
          province autonome, con esclusione di quelle di cui all'art.
          89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          secondo  quanto  stabilito  con  decreto  legislativo,   da
          emanare in attuazione del combinato disposto  di  cui  agli
          articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1,  lettera  o),  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il  medesimo
          decreto sono definiti gli obiettivi generali  e  i  vincoli
          specifici per  la  pianificazione  regionale  e  di  bacino
          idrografico  in  materia  di  utilizzazione  delle  risorse
          idriche  ai  fini  energetici  e  le  modalita'   per   una
          articolata programmazione energetica di settore  a  livello
          regionale.  Per  l'effettivo   esercizio   della   funzione
          conferita alle regioni  si  applicano  criteri,  termini  e
          procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5,
          del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'
          dall'art. 2, comma 12, lettere  b)  e  d)  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. 
              10-bis. Le concessioni di  grande  derivazione  ad  uso
          idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
          da   convenzioni   internazionali,    rimangono    soggetti
          esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
          della ratifica di  ogni  eventuale  accordo  internazionale
          integrativo o modificativo del regime di tali concessioni. 
              11. 
              12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'art. 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 marzo  1965,  n.  342,  sono
          abrogati." 
              - L'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50 (Codice dei contratti  pubblici)  reca  disposizioni  in
          materia di finanza di progetto. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per  le  finalita'
          previsti dall'art. 120, secondo comma, della  Costituzione,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro competente per materia, anche su iniziativa  delle
          Regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato
          un congruo termine per adottare i  provvedimenti  dovuti  o
          necessari; decorso inutilmente tale termine,  il  Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro competente o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi, ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della  Giunta  regionale  della  Regione   interessata   al
          provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 89, comma 1,  lett.  i,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
          di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle
          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.): 
              «Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e  agli  enti
          locali). - 1. Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti
          locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15  marzo
          1997, n. 59, tutte le funzioni non  espressamente  indicate
          nell'art. 88 e tra queste in particolare,  sono  trasferite
          le funzioni relative: 
              (Omissis) 
              i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
          le funzioni amministrative  relative  alle  derivazioni  di
          acqua pubblica, alla ricerca,  estrazione  e  utilizzazione
          delle acque sotterranee, alla  tutela  del  sistema  idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei  canoni  di
          concessione e all'introito  dei  relativi  proventi,  fatto
          salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3,  del  presente
          decreto legislativo; 
              (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,  n.  584,
          recante «Misure urgenti in materia di dighe» e'  pubblicato
          nella G.U. n. 195 del 22 agosto 1994. 
              - La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Conversione
          in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2001,  n.
          452, recante disposizioni urgenti in  tema  di  accise,  di
          gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli  usati,  di
          giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA» e' pubblicato
          nella G.U. n. 181 del 3 agosto 2002, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13. - 6. Le concessioni per grandi derivazioni  a
          scopo idroelettrico accordate nelle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni  normative  o
          amministrative  che  prevedono  un  termine   di   scadenza
          anteriore  al  31  dicembre  2024,  o  a  data   successiva
          eventualmente  individuata   dallo   Stato   per   analoghe
          concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche  situate
          nel  territorio  nazionale,  sono  prorogate  di   diritto,
          ancorche' scadute, per il periodo  utile  al  completamento
          delle procedure di evidenza pubblica e comunque  non  oltre
          la predetta data  ed  esercitate  fino  a  tale  data  alle
          condizioni  stabilite  dalle  norme   provinciali   e   dal
          disciplinare di concessione vigenti alla  data  della  loro
          scadenza. Le province e i  concessionari  possono,  in  tal
          caso, concordare  eventuali  modificazioni  degli  oneri  e
          delle obbligazioni previsti  dalle  concessioni  in  corso,
          secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui  al
          comma 1.».