Art. 13 
 
      Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita' 
 
  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe  delle
imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di
Bolzano,  che  hanno  subito   danni   dalla   siccita'   eccezionale
verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al  verificarsi
dell'evento, non beneficiavano  della  copertura  recata  da  polizze
assicurative a fronte del rischio  siccita',  possono  accedere  agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica
e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 5. 
  2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche  in
deroga ai termini stabiliti all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 102  del  2004,  possono  deliberare  la  proposta  di
declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma  1  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale
data. 
  3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di  cui
al comma 2, verificato il superamento della soglia di  danno  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con
le modalita' di cui all'articolo 6 del medesimo  decreto  legislativo
possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura
delle spese sostenute in emergenza  dalle  imprese  agricole  per  la
continuazione dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra'
ripartito tra le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti  dall'istruttoria  delle
domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria  della
eccezionalita' di cui al comma 2. 
  4. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di
cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  n.  102  del  2004,  e'
incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di  cui  fino  a  40
milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 43.