Art. 15 
 
                            Tutela legale 
 
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizio
per responsabilita' civile e amministrativa  per  fatti  inerenti  al
servizio, che  intenda  avvalersi  di  un  libero  professionista  di
fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a  richiesta   dell'interessato,
compatibilmente     con     le     disponibilita'     di     bilancio
dell'Amministrazione, una somma che, anche in  modo  frazionato,  non
puo' superare complessivamente l'importo  di  euro  5.000,00  per  le
spese legali, salvo rivalsa se  al  termine  del  procedimento  viene
accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo. 
  2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di  cui  all'articolo  18
del decreto-legge 25 marzo 1997,  n.  67,  convertito  con  legge  23
maggio 1997, n. 135. 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta il testo dell'articolo 18 del  decreto-legge
          25 marzo 1997, n. 67,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
          favorire  l'occupazione»,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: 
                «Art.  18.  (Rimborso  delle  spese   di   patrocinio
          legale). - 1.  Le  spese  legali  relative  a  giudizi  per
          responsabilita' civile, penale e  amministrativa,  promossi
          nei confronti di dipendenti di amministrazioni  statali  in
          conseguenza di fatti ed atti  connessi  con  l'espletamento
          del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali
          e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro
          responsabilita', sono rimborsate dalle  amministrazioni  di
          appartenenza    nei     limiti     riconosciuti     congrui
          dall'Avvocatura    dello    Stato.    Le    amministrazioni
          interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello  Stato,  possono
          concedere anticipazioni del rimborso, salva la  ripetizione
          nel  caso   di   sentenza   definitiva   che   accerti   la
          responsabilita'. 
                2. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e  in
          lire 3 miliardi annui a decorrere  dal  1998,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1997-1999,  al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno finanziario 1997,  all'uopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro.»