Art. 18 
 
           Particolari articolazioni dell'orario di lavoro 
 
  1. All'articolo 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
svolge, in alternativa alle tipologie di  orario  di  lavoro  di  cui
all'articolo  8,  altre  particolari  articolazioni  dell'orario   di
lavoro, correlate: 
        a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente  in
caso di eventi calamitosi; 
        b) all'ubicazione delle sedi  di  servizio,  con  particolare
riferimento ai distaccamenti delle isole minori; 
        c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto  e  di
soccorso tecnico urgente; 
        d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai  limiti  di
impiego degli equipaggi di volo  fissati  dall'Autorita'  aeronautica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
        e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in
relazione all'orario di operativita' dello scalo; 
        f) alle esigenze di assicurare  la  continuita'  dei  servizi
informatici  e   di   telecomunicazioni   nonche'   delle   attivita'
tecnico-professionali correlate al soccorso.». 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: 
      «2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari
articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base  di
una programmazione plurisettimanale, correlate: 
        a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco  Fiamme
Rosse in  relazione  all'attivita'  sportiva  agonistica  nonche'  di
allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale; 
        b)  alle  esigenze  della   Banda   musicale   in   relazione
all'attivita' concertistica, alle relative prove, nonche' allo studio
e alla preparazione individuale. 
  3. I criteri generali  relativi  all'articolazione  dell'orario  di
lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma  2,
sono oggetto della procedura di  concertazione  di  cui  all'articolo
35.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   7   maggio   2008   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 9. (Particolari  articolazioni  dell'orario  di
          lavoro). - 1. Il personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie  di  orario
          di  lavoro  di  cui  all'articolo  8,   altre   particolari
          articolazioni dell'orario di lavoro, correlate: 
                  a) all'esigenza di assicurare il  soccorso  tecnico
          urgente in caso di eventi calamitosi; 
                  b)  all'ubicazione  delle  sedi  di  servizio,  con
          particolare  riferimento  ai  distaccamenti   delle   isole
          minori; 
                  c)  a  peculiari  caratteristiche  dei  servizi  di
          istituto e di soccorso tecnico urgente; 
                  d) alle esigenze dei reparti volo in  relazione  ai
          limiti  di  impiego  degli  equipaggi   di   volo   fissati
          dall'Autorita' aeronautica del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco; 
                  e)  alle  specifiche  esigenze  dei   distaccamenti
          aeroportuali in relazione all'orario di operativita'  dello
          scalo; 
                  f) alle esigenze di assicurare la  continuita'  dei
          servizi informatici e di  telecomunicazioni  nonche'  delle
          attivita' tecnico-professionali correlate al soccorso. 
                2. Il personale dei ruoli  di  rappresentanza  svolge
          particolari   articolazioni    dell'orario    di    lavoro,
          organizzato  anche  sulla  base   di   una   programmazione
          plurisettimanale, correlate: 
                  a) alle esigenze del  Gruppo  sportivo  vigili  del
          fuoco Fiamme  Rosse  in  relazione  all'attivita'  sportiva
          agonistica  nonche'  di  allenamento  e   di   preparazione
          atletica individuale e collegiale; 
                  b) alle esigenze della Banda musicale in  relazione
          all'attivita' concertistica, alle relative  prove,  nonche'
          allo studio e alla preparazione individuale. 
                3.  I  criteri  generali  relativi  all'articolazione
          dell'orario di lavoro di cui al comma 1,  lettere  a),  c),
          d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura  di
          concertazione di cui all'articolo 35.»