Art. 18 Particolari articolazioni dell'orario di lavoro 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all'articolo 8, altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate: a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi; b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori; c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente; d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall'Autorita' aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operativita' dello scalo; f) alle esigenze di assicurare la continuita' dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonche' delle attivita' tecnico-professionali correlate al soccorso.». b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate: a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attivita' sportiva agonistica nonche' di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale; b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attivita' concertistica, alle relative prove, nonche' allo studio e alla preparazione individuale. 3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'articolo 35.».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 9. (Particolari articolazioni dell'orario di lavoro). - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all'articolo 8, altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate: a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi; b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori; c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente; d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall'Autorita' aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operativita' dello scalo; f) alle esigenze di assicurare la continuita' dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonche' delle attivita' tecnico-professionali correlate al soccorso. 2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate: a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attivita' sportiva agonistica nonche' di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale; b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attivita' concertistica, alle relative prove, nonche' allo studio e alla preparazione individuale. 3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'articolo 35.»