Art. 19 
 
Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' del  servizio  di  soccorso
tecnico urgente, il personale operativo che presta servizio presso  i
distaccamenti  di  Lampedusa,   Lampedusa   Aeroporto,   Pantelleria,
Pantelleria  Aeroporto,  Lipari,   Ischia,   Capri,   La   Maddalena,
Portoferraio, Venezia Lido, non ivi residente, effettua un orario  di
lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. 
  2. Il personale operativo che presta servizio nelle  isole  minori,
ivi residente,  effettua  un  orario  di  lavoro  articolato  secondo
l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in  alternativa,  24/72
previa procedura di concertazione con le organizzazioni  sindacali  a
livello locale da attivarsi entro 60 giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  3.  In  caso  di  eccezionali  situazioni  dovute   ad   avversita'
meteorologiche, che non rendano  possibili  i  collegamenti  aerei  e
navali, il personale in servizio  nella  sede  insulare  puo'  essere
trattenuto in servizio oltre l'orario di cui ai commi precedenti, con
corresponsione di compenso straordinario, dando  l'informazione  alle
delegazioni  locali   delle   organizzazioni   sindacali   firmatarie
dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.