Art. 20 
 
             Individuazione dei distaccamenti disagiati 
 
  1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono  individuati
con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del  Capo  del  Corpo,
sulla base dei seguenti criteri: 
    comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per
la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre  100  km
dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne; 
    distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando; 
    tempo di percorrenza  dalla  sede  del  distaccamento  alla  sede
centrale del Comando in relazione alla  situazione  plano-altimetrica
delle vie di comunicazione stradali; 
    assenza  di  una  stazione  ferroviaria  nel  comune   sede   del
distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in  corrispondenza
delle fasce orarie di cambio turno; 
    altimetria massima del  percorso  stradale  di  collegamento  dal
distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione  alle
caratteristiche della zona climatica. 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri  di
cui al comma 1, previa  informazione  alle  organizzazioni  sindacali
firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 
  3. Il  personale  operativo  non  residente  nei  comuni  sede  dei
distaccamenti di cui al comma 1  e  in  quelli  con  essi  confinanti
effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di  lavoro
e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni  sede
dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con  essi  confinanti
effettua  un  orario  di  lavoro   articolato   secondo   l'ordinaria
turnazione 12/24 -  12/48,  ovvero,  in  alternativa,  24/72,  previa
concertazione a livello locale, da attivarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  A  seguito  di  richiesta  motivata  del   Comandante,   previa
informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni  sindacali
firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto,  una
sede territoriale puo' essere, con decreto del Capo  Dipartimento  su
proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo  di
tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla
scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata  in
territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza
di  rilievo  nazionale  ai  sensi  dell'articolo   24   del   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in  presenza  di  situazioni
temporanee del tutto eccezionali che compromettono le  infrastrutture
viarie. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante:  «Codice  della
          protezione civile»: 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli  107
          e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo  5-bis,  comma
          5, decreto-legge 343/2001, conv. legge  401/2001;  Articolo
          14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
          comma 422, legge 147/2013)).  -  1.  Al  verificarsi  degli
          eventi che, a seguito di una valutazione  speditiva  svolta
          dal Dipartimento della protezione  civile  sulla  base  dei
          dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con  le
          Regioni  e  Province  autonome  interessate,  presentano  i
          requisiti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),
          ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
          formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o
          Provincia  autonoma  interessata  e  comunque   acquisitane
          l'intesa,  delibera  lo  stato   d'emergenza   di   rilievo
          nazionale,   fissandone   la   durata   e    determinandone
          l'estensione territoriale con  riferimento  alla  natura  e
          alla qualita' degli eventi e autorizza  l'emanazione  delle
          ordinanze di protezione civile di cui all'articolo  25.  La
          delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
          direttiva di cui al comma 7, le prime  risorse  finanziarie
          da  destinare  all'avvio  delle  attivita'  di  soccorso  e
          assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
          di cui all'articolo 25, comma 2, lettere  a)  e  b),  nelle
          more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
          e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
                4.  L'eventuale   revoca   anticipata   dello   stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
                5. Le  deliberazioni  dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
          di legittimita'  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
                6.  Alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati. 
                7. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'articolo
          15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
                8. Per le emergenze prodotte da inquinamento  marino,
          la proposta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
                9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b).»