Art. 21 
 
                          Emergenze locali 
 
  1. Per emergenze di durata continuativa superiore a quarantotto ore
e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza  di  cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  il
personale  inviato  in  missione  svolge,  nei  limiti  della  durata
dell'emergenza e nell'ambito dello  specifico  monte  ore  di  lavoro
straordinario autorizzato annualmente  con  il  decreto  ministeriale
previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 97, il seguente orario di lavoro: 
    a) operazioni di ricerca e soccorso  di  persone  disperse  o  in
imminente pericolo di vita: 24 ore su 24; 
    b) operazioni di  soccorso  e  primarie  attivita'  di  messa  in
sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo  che
non debbano essere effettuate  ulteriori  attivita'  nel  periodo  di
riposo obbligatorio; 
    c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione
fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che  non  debbano
essere  effettuate  ulteriori  attivita'  nel   periodo   di   riposo
obbligatorio. 
  2. Nei casi di  cui  al  comma  1  l'avvicendamento  del  personale
appartenente a regioni limitrofe avviene di norma  entro  settantadue
ore, sulla base  di  quanto  pianificato  e  disposto  dal  direttore
regionale o interregionale competente per territorio che assicura  il
coordinamento dell'impiego delle risorse  pervenute,  anche  ai  fini
della  gestione  logistica  e  amministrativa.  La   gestione   delle
attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire  la
piena continuita', sotto la  direzione  tecnica  del  Comandante  dei
vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento
dei servizi. 
  3. Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui
al comma 1 deve osservare  un  periodo  di  riposo  per  il  recupero
psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base  delle  attivita'
espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo,
devono essere recuperati. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo
          2 gennaio 2018, n. 1, si veda nelle note all'articolo 20. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,   recante:
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 16. (Clausola di salvaguardia  retributiva).  -
          1. Per il personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco  l'autorizzazione   allo   svolgimento   del   lavoro
          straordinario  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' disposta  annualmente
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti  dei
          fondi stanziati in bilancio.»