Art. 23 Assegnazione temporanea 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrita' fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessita' di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilita' da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.»; b) il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 12. (Assegnazione temporanea). - 1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi, per ciascun periodo, l'attualita' delle condizioni. 1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrita' fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessita' di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilita' da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione. 3. (soppresso)»