Art. 25
Permessi
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole da «decesso» a «n. 53» sono sostituite
dalle seguenti: «decesso o documentata grave infermita' del coniuge,
di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado,
in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto
puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»;
b) al comma 3, dopo le parole «anche entro i» il termine «trenta»
e' sostituito con il seguente «quarantacinque».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 17. (Permessi). - 1. A domanda del dipendente
sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente
ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
decesso o documentata grave infermita' del coniuge,
di un parente entro il secondo grado o di un affine di
primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo
2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro
sette giorni lavorativi dal decesso.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere
concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per
particolari motivi personali o familiari, debitamente
documentati.
Nei permessi di cui al presente comma rientra
l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio,
nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che
rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della
sede di servizio, fatti salvi in questi eventi, i
provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli
disposti dalle competenti autorita'.
3. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso
di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio che
puo' essere richiesto anche entro i quarantacinque giorni
successivi all'evento. In caso di partecipazione ai corsi
di formazione di ingresso, il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco puo' richiedere il permesso retribuito
di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi
corsi.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi
permessi non riducono il congedo ordinario e sono valutati
agli effetti dell'anzianita' di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro
straordinario, le indennita' connesse a particolari
condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilita'.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato
dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non sono
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi e non riducono il congedo ordinario.
7. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti per tutti
gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di
legge prevedono la concessione di permessi o congedi
straordinari comunque denominati.
Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art.
1 della legge n. 584/1967, come sostituito dall'art. 13
della legge n. 107/1990, e l'art. 5, comma 1, della legge
n. 52/2001, che prevedono, rispettivamente, i permessi per
i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo.
8. La durata dei permessi previsti dal presente
articolo e' corrispondente alla durata della giornata
lavorativa di sei ore. Per il personale inserito in turni
si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del
permesso giornaliero per la durata complessiva del turno,
le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore
individuale della banca delle ore del dipendente.
In sede di contrattazione integrativa potranno essere
definite modalita' diverse da quelle disciplinate dal
presente comma.
Il permesso relativo alla donazione gratuita del
sangue, in quanto concesso allo scopo del recupero fisico
del dipendente, copre comunque le ventiquattro ore
successive alla donazione, a prescindere dal fatto che la
prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero in
turni.»