Art. 25 
 
                              Permessi 
 
  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole da «decesso» a «n.  53»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decesso o documentata grave infermita' del  coniuge,
di un parente entro il secondo grado o di un affine di  primo  grado,
in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi  dell'articolo
4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il  permesso  per  lutto
puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «anche entro i» il termine «trenta»
e' sostituito con il seguente «quarantacinque». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 17. (Permessi). - 1. A domanda  del  dipendente
          sono concessi permessi retribuiti per i  seguenti  casi  da
          documentare debitamente: 
                  partecipazione a concorsi od  esami,  limitatamente
          ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; 
                  decesso o documentata grave infermita' del coniuge,
          di un parente entro il secondo grado  o  di  un  affine  di
          primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per  evento,
          ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  8  marzo
          2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro
          sette giorni lavorativi dal decesso. 
                2. A domanda del dipendente  possono  inoltre  essere
          concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito  per
          particolari  motivi  personali  o  familiari,   debitamente
          documentati. 
                Nei  permessi  di  cui  al  presente  comma   rientra
          l'effettuazione di testimonianze per fatti non di  ufficio,
          nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali  che
          rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento  della
          sede  di  servizio,  fatti  salvi  in  questi   eventi,   i
          provvedimenti  di  emergenza  diversi  e  piu'   favorevoli
          disposti dalle competenti autorita'. 
                3. Il dipendente ha altresi' diritto ad  un  permesso
          di 15 giorni consecutivi in occasione  del  matrimonio  che
          puo' essere richiesto anche entro i  quarantacinque  giorni
          successivi all'evento. In caso di partecipazione  ai  corsi
          di formazione di ingresso, il personale del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco puo' richiedere il permesso retribuito
          di cui al presente comma dopo la conclusione  dei  medesimi
          corsi. 
                4. I permessi dei commi  1,  2  e  3  possono  essere
          fruiti  cumulativamente  nell'anno   solare;   gli   stessi
          permessi non riducono il congedo ordinario e sono  valutati
          agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
                5. Durante i predetti periodi  al  dipendente  spetta
          l'intera retribuzione esclusi  i  compensi  per  il  lavoro
          straordinario,  le  indennita'   connesse   a   particolari
          condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per
          dodici mensilita'. 
                6. I permessi di cui  all'art.  33,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato
          dall'art. 19 della legge 8 marzo  2000,  n.  53,  non  sono
          computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
          precedenti commi e non riducono il congedo ordinario. 
                7.  Il  dipendente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne
          ricorrano le condizioni, a permessi  retribuiti  per  tutti
          gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di
          legge  prevedono  la  concessione  di  permessi  o  congedi
          straordinari comunque denominati. 
                Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art.
          1 della legge n. 584/1967,  come  sostituito  dall'art.  13
          della legge n. 107/1990, e l'art. 5, comma 1,  della  legge
          n. 52/2001, che prevedono, rispettivamente, i permessi  per
          i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo. 
                8. La  durata  dei  permessi  previsti  dal  presente
          articolo  e'  corrispondente  alla  durata  della  giornata
          lavorativa di sei ore. Per il personale inserito  in  turni
          si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del
          permesso giornaliero per la durata complessiva  del  turno,
          le  ore  eccedenti  vengono  scomputate   dal   monte   ore
          individuale della banca delle ore del dipendente. 
                In sede di contrattazione integrativa potranno essere
          definite  modalita'  diverse  da  quelle  disciplinate  dal
          presente comma. 
                Il permesso  relativo  alla  donazione  gratuita  del
          sangue, in quanto concesso allo scopo del  recupero  fisico
          del  dipendente,  copre  comunque   le   ventiquattro   ore
          successive alla donazione, a prescindere dal fatto  che  la
          prestazione si effettui in  orario  giornaliero  ovvero  in
          turni.»