Art. 30 Aspettative per motivi personali e di famiglia 1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, la lettera a) del comma 8, e' sostituita dalla seguente: «a) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso;».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Aspettative per motivi personali e di famiglia). - 1. Al dipendente che ne faccia formale richiesta puo' essere concesso, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un periodo di aspettativa, per comprovati motivi personali o di famiglia, per un massimo di dodici mesi in un triennio. Al fine del calcolo del triennio, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 2. L'aspettativa di cui al comma precedente comporta la perdita dell'intera retribuzione e non e' utile ai fini della decorrenza dell'anzianita' di servizio. 3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 4. Il dipendente rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia o anche per motivi diversi se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 5. I periodi di aspettativa sono fruibili anche frazionatamente e non si cumulano con le assenze per malattia. 6. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 7. Qualora il dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, viene disposta la decadenza dall'impiego. 8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', puo' essere, altresi', concessa al dipendente: a) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso; b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica o in organismi dell'Unione Europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato; c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 - dal Regolamento interministeriale 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa non e' computata ai fini previdenziali. Il dipendente puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamente e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. 9. E' comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa non retribuita previste da specifiche disposizioni di legge. 10. In tutti i casi, alla ripresa dell'attivita' lavorativa, il dipendente frequenta gli eventuali corsi di formazione ritenuti necessari dall'Amministrazione.»