Art. 30 
 
           Aspettative per motivi personali e di famiglia 
 
  1. All'articolo 22 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008, la lettera a) del comma 8, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) per la durata del periodo  di  prova  se  assunto  presso  la
stessa o altra Amministrazione pubblica  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso;». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 22. (Aspettative  per  motivi  personali  e  di
          famiglia).  -  1.  Al  dipendente  che  ne  faccia  formale
          richiesta puo'  essere  concesso,  compatibilmente  con  le
          esigenze  organizzative  o  di  servizio,  un  periodo   di
          aspettativa, per comprovati motivi personali o di famiglia,
          per un massimo di dodici mesi in un triennio. Al  fine  del
          calcolo del  triennio,  si  applicano  le  medesime  regole
          previste per le assenze per malattia. 
                2. L'aspettativa di cui al comma precedente  comporta
          la perdita dell'intera retribuzione e non e' utile ai  fini
          della decorrenza dell'anzianita' di servizio. 
                3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga
          richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al
          sesto anno di eta', tali periodi pur non essendo  utili  ai
          fini della retribuzione e dell'anzianita',  sono  utili  ai
          fini  degli  accrediti  figurativi   per   il   trattamento
          pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e
          b)  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  e   successive
          modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 
                4. Il  dipendente  rientrato  in  servizio  non  puo'
          usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi  di
          famiglia o anche per motivi diversi se non siano intercorsi
          almeno quattro mesi di servizio attivo. 
                5. I  periodi  di  aspettativa  sono  fruibili  anche
          frazionatamente e  non  si  cumulano  con  le  assenze  per
          malattia. 
                6. L'Amministrazione, qualora durante il  periodo  di
          aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
          la concessione, invita il dipendente a riprendere  servizio
          con un preavviso di dieci  giorni.  Il  dipendente  per  le
          stesse motivazioni e negli stessi termini  puo'  riprendere
          servizio di propria iniziativa. 
                7. Qualora il dipendente, salvo i casi di  comprovato
          impedimento, non si presenti  a  riprendere  servizio  alla
          scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al
          comma 6, viene disposta la decadenza dall'impiego. 
                8.  L'aspettativa,   senza   retribuzione   e   senza
          decorrenza dell'anzianita', puo' essere, altresi', concessa
          al dipendente: 
                  a) per la durata del periodo di  prova  se  assunto
          presso la  stessa  o  altra  Amministrazione  pubblica  con
          rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  a  seguito  di
          vincita di pubblico concorso; 
                  b) per tutta la durata del contratto  di  lavoro  a
          termine se assunto presso la stessa o altra Amministrazione
          pubblica o in organismi dell'Unione Europea con rapporto di
          lavoro ed incarico a tempo determinato; 
                  c) per la durata di due anni e per una  sola  volta
          nell'arco della vita lavorativa per i gravi  e  documentati
          motivi di famiglia, individuati -  ai  sensi  dell'art.  4,
          commi 2 e  4  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53  -  dal
          Regolamento interministeriale 21 luglio 2000, n. 278.  Tale
          aspettativa non e'  computata  ai  fini  previdenziali.  Il
          dipendente puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei  relativi   contributi,   secondo   i   criteri   della
          prosecuzione  volontaria.  Tale  aspettativa  puo'   essere
          fruita anche frazionatamente e  puo'  essere  cumulata  con
          l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata  allo  stesso
          titolo. 
                9. E' comunque fatta salva  l'applicazione  di  altre
          fattispecie  di  aspettativa  non  retribuita  previste  da
          specifiche disposizioni di legge. 
                10. In tutti  i  casi,  alla  ripresa  dell'attivita'
          lavorativa, il dipendente frequenta gli eventuali corsi  di
          formazione ritenuti necessari dall'Amministrazione.»