Art. 4 
 
Designazione  dell'autorita'  nazionale   di   certificazione   della
  cybersicurezza, organizzazione e procedure per lo  svolgimento  dei
  compiti in ambito nazionale di certificazione della cybersicurezza 
 
  1. L'Agenzia, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera e), e 16,
comma 12, lettera b),  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  e'
l'autorita' nazionale di  certificazione  della  cybersicurezza,  nel
rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  58,  paragrafo  1,  del
Regolamento. 
  2. Con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi  dell'articolo
5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  9
dicembre 2021, n. 223, sono definite l'organizzazione e le  procedure
per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia quale Autorita' nazionale
di certificazione della cybersicurezza e sono definite  le  modalita'
applicative delle attivita' di cui al presente  Capo  e  all'articolo
11. Il predetto  provvedimento  dispone  altresi'  che  le  attivita'
dell'Agenzia  relative  al  rilascio  di   certificati   europei   di
cybersicurezza di cui all'articolo 6, comma  1,  siano  rigorosamente
separate dalle attivita' di vigilanza di cui  all'articolo  5  e  che
tali attivita' siano svolte indipendentemente  le  une  dalle  altre,
nell'ambito di due distinte Divisioni di cui all'articolo 4, comma 4,
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  9  dicembre
2021, n.  223.  L'Agenzia  partecipa  alle  attivita'  internazionali
dell'ECCG e del  comitato  ai  sensi  degli  articoli  62  e  66  del
Regolamento con proprio personale. 
  3. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia,  inerenti
la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi, la formazione
del personale tecnico ed amministrativo, la ricerca e  l'innovazione,
la   realizzazione   e   l'aggiornamento   di   laboratori   interni,
l'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, l'autorizzazione di
organismi   di   valutazione   della   conformita',   la   vigilanza,
l'accreditamento, il rinnovo e  l'estensione  dell'organismo  di  cui
all'articolo 6, comma 1, le missioni nazionali ed internazionali e le
spese generali, e' autorizzata la spesa di 657.500  euro  per  l'anno
2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.500 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma  si  provvede
ai sensi dell'articolo 14, comma 1. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 7, comma  1,  lettera  e),
          del decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2021,  n.  109,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16,  comma  12,
          lettera  b),  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n. 109: 
                «Art. 16 (Altre modificazioni). - Omissis. 
                12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  dopo  le
          parole: "Ministero dello sviluppo economico" sono  aggiunte
          le seguenti: "e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"; 
                  b) all'articolo 18, ogni riferimento  al  Ministero
          dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve  intendersi
          riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  3,  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9
          dicembre 2021, n. 223: 
                «Art. 5 (Direttore generale dell'Agenzia). - Omissis. 
                3. Il direttore generale, sentito il  Vice  direttore
          generale: 
                  a)  adotta  i  provvedimenti   necessari   per   il
          funzionamento dell'Agenzia. A tal fine,  ne  definisce  gli
          indirizzi  e  ne  coordina  le  attivita',  adottando  ogni
          iniziativa idonea al miglior  espletamento  delle  funzioni
          dell'Agenzia; 
                  b)    adotta    la    pianificazione     strategica
          dell'Agenzia, individuando  gli  obiettivi  da  conseguire,
          assegnandoli ai Capi dei Servizi; 
                  c)   dispone   le   nomine,   le   promozioni,   le
          assegnazioni,  i  trasferimenti   e   gli   incarichi   del
          personale; 
                  d) adotta i provvedimenti necessari  per  l'impiego
          delle risorse strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi
          e direttive per il loro migliore impiego; 
                  e) adotta il  bilancio  preventivo  e  il  bilancio
          consuntivo dell'Agenzia; 
                  f) assicura, sulla base  delle  determinazioni  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  l'attuazione  degli
          indirizzi  del  CIC  e  l'esecuzione  delle   deliberazioni
          assunte dagli organismi che presiede.».