Art. 5 
 
                         Vigilanza nazionale 
 
  1. L'Agenzia realizza  l'attivita'  di  vigilanza  del  mercato  in
ambito nazionale ai fini della  corretta  applicazione  delle  regole
previste dai sistemi europei di certificazione della  cybersicurezza,
con  riferimento   ai   certificati   di   cybersicurezza   ed   alle
dichiarazioni UE di conformita' emessi nel territorio dello Stato, ai
sensi  dell'articolo  58,  paragrafo  7,  lettere  a)   e   b),   del
Regolamento, vigilando  sui  fornitori  e  fabbricanti  emittenti  le
dichiarazioni UE di conformita', sui titolari di certificati  europei
di cybersicurezza e sugli organismi di valutazione della conformita',
ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 8, del  Regolamento.  L'Agenzia,
inoltre, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere  c),  d)  ed
e), del Regolamento: 
    a) fatto  salvo  l'articolo  60,  paragrafo  3,  del  Regolamento
nonche' quanto stabilito alla lettera b) del presente comma,  assiste
e sostiene attivamente l'Organismo di accreditamento nel monitoraggio
e nella vigilanza delle  attivita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita' ai fini del Regolamento. Le modalita'  di  sostegno
ed  assistenza  dell'Agenzia  all'Organismo  di  accreditamento   per
l'attivita' di vigilanza sono disciplinate da apposita convenzione  o
protocollo di intesa fra i medesimi soggetti; 
    b)  monitora  e  vigila  sulle  attivita'  degli   organismi   di
valutazione  della  conformita'  pubblici  di  cui  all'articolo  56,
paragrafo 5, lettera b), del Regolamento; 
    c)  ove  previsto  dal  sistema  di   certificazione   ai   sensi
dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, autorizza
gli organismi di valutazione della conformita' a norma  dell'articolo
60, paragrafo  3,  del  Regolamento,  e  limita,  sospende  o  revoca
l'autorizzazione  esistente  qualora  violino  le  prescrizioni   del
Regolamento    medesimo,    dandone    notizia    all'Organismo    di
accreditamento. 
  2. L'Agenzia, nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza di  cui
al comma 1, opera anche in  collaborazione  con  altre  autorita'  di
vigilanza del mercato competenti in Italia  e  con  le  autorita'  di
vigilanza  degli  altri  Stati  membri  ai  sensi  dell'articolo  58,
paragrafo 7, lettere a) ed  h),  del  Regolamento.  L'Agenzia  esegue
l'attivita' di vigilanza di cui al comma 1  anche  in  collaborazione
con le Forze dell'ordine. 
  3. L'Agenzia, nell'attivita' di vigilanza di cui al comma  1,  puo'
effettuare,  nei  confronti  degli  organismi  di  valutazione  della
conformita', dei titolari dei certificati europei di cybersicurezza e
degli emittenti le  dichiarazioni  di  conformita'  UE,  indagini  ed
audit, ottenendo informazioni anche tramite l'accesso ai locali degli
organismi  di  valutazione  della  conformita'  o  dei  titolari  dei
certificati europei di cybersicurezza, revocare certificati ai  sensi
del comma 4, irrogare sanzioni  pecuniarie  ed  accessorie  ai  sensi
dell'articolo  10.  L'attivita'  di   vigilanza   dell'Agenzia   puo'
prevedere prelievi di prodotti. 
  4. Nel caso in cui l'Agenzia, in esito alle attivita' di  vigilanza
di cui  al  comma  1,  accerti  l'emissione  di  un  certificato  non
conforme, rilasciato ai  sensi  dell'articolo  56,  paragrafi  4,  5,
lettera b), o 6, lettere a) e b), del Regolamento, il certificato  e'
sottoposto a revoca: 
    a) per il livello di affidabilita' elevato; 
    b) per il livello di affidabilita' di base o sostanziale nel caso
in cui il certificato non conforme sia relativo ad un  prodotto  TIC,
servizio  TIC  o  processo  TIC  che  ha  comportato  un  concreto  e
dimostrato  pregiudizio  ad   un   servizio   essenziale   ai   sensi
dell'allegato II del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  o  a
un servizio di comunicazione elettronica ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera fff), del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259, o alla salute o all'incolumita' personale; 
    c) se previsto espressamente dallo specifico sistema  europeo  di
certificazione. 
  5. Nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma  4  l'Agenzia
provvede direttamente alla revoca del certificato. Nella  fattispecie
di cui alla lettera b) del comma  4  l'Agenzia  chiede  all'organismo
emittente il certificato di provvedere alla  revoca  del  certificato
entro e non  oltre  cinque  giorni  e,  in  caso  di  inottemperanza,
provvede  direttamente  entro  i  successivi  cinque  giorni.   Nella
fattispecie di cui alla lettera c) del comma 4 si  provvede  in  base
alle regole stabilite dal sistema specifico di certificazione. 
  6. Accertata l'emissione di un certificato non conforme  rilasciato
ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4, 5, lettera b), o  6,  lettere
a) e b), del Regolamento, in esito alle attivita' di vigilanza di cui
al comma 1, fatti salvi i casi di revoca di cui alle lettere a), b) o
c) del comma 4, l'Agenzia  chiede  all'organismo  che  ha  emesso  il
certificato  di  ripetere  in  tutto  o  in  parte   l'attivita'   di
valutazione o integrare  l'attivita'  di  valutazione  con  ulteriori
verifiche e ricondurre il certificato a conformita' entro  centoventi
giorni o revocare il certificato. In caso di mancata  riconduzione  a
conformita' o mancata revoca del certificato non  conforme  da  parte
dell'organismo, il certificato decade. La riconduzione a  conformita'
o la revoca del certificato sono divulgate ai sensi dell'articolo 54,
paragrafo 1, lettera s), del Regolamento. 
  7. L'Agenzia, per le prove tecniche nell'ambito delle attivita'  di
cui al comma 1, puo' effettuare valutazioni di sicurezza  informatica
anche attraverso esperti esterni  o  laboratori  di  prova  abilitati
dall'Agenzia,  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  4,   e   iscritti
nell'elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le  attivita'
di vigilanza nazionale. 
  8.  E'  fatto  obbligo  agli   organismi   di   valutazione   della
conformita', ai titolari dei certificati europei di cybersicurezza ed
agli emittenti delle dichiarazioni di conformita' durante l'attivita'
di vigilanza  a  cui  sono  sottoposti  di  cooperare  con  l'Agenzia
nell'attivita' di verifica sui certificati e sulle  dichiarazioni  UE
da essi emessi. Gli  stessi  mettono  a  disposizione,  su  richiesta
dell'Agenzia,  tutti  i  documenti  di  valutazione   necessari   per
dimostrare la conformita' dei certificati e le dichiarazioni  oggetto
di  verifica  da  parte  dell'Agenzia  assieme  agli   strumenti   di
valutazione eventualmente forniti dal  fabbricante  o  dal  fornitore
nell'attivita'  di  valutazione  come  indicato   nei   rapporti   di
valutazione. L'onere della prova della conformita' di  certificati  e
dichiarazioni  e'  in  capo  agli  organismi  di  valutazione   della
conformita', ai titolari  dei  certificati  o  agli  emittenti  delle
dichiarazioni di conformita'. 
  9. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24  dicembre
2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 8  e
9 per i controlli effettuati dall'Agenzia e relativi  in  particolare
all'impiego del personale in forza all'Agenzia, della  strumentazione
utilizzata nelle prove e dei materiali di consumo e per le missioni e
spese generali, sono a carico  dell'organismo  di  valutazione  della
conformita', del titolare  del  certificato  o  dell'emittente  della
dichiarazione  UE  di   conformita'   sottoposto   all'attivita'   di
vigilanza. Nel caso in cui l'attivita' di vigilanza includa ulteriori
spese, tra cui l'utilizzo di laboratori di prova esterni ed eventuali
spese di trasporto per prodotti prelevati o sequestrati da sottoporre
a verifica, le ulteriori spese sono ugualmente a carico del  soggetto
sottoposto all'attivita' di vigilanza. Le somme di  cui  al  presente
comma sono determinate e sono da corrispondere ai sensi dell'articolo
13. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante
          attuazione della direttiva (UE)  2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi informativi nell'Unione,  e'  pubblicato  nella  GU
          n.132 del 9 giugno 2018. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          fff), del decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
          recante codice delle comunicazioni elettroniche: 
                «Art. 2 (Definizioni). - Omissis. 
                  fff)  servizio  di  comunicazione  elettronica:   i
          servizi,  forniti  di  norma  a  pagamento   su   reti   di
          comunicazioni   elettroniche,    che    comprendono,    con
          l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
          tipi di servizi seguenti: 
                    1) servizio di accesso a internet quale  definito
          all'articolo 2, secondo comma, punto  2),  del  regolamento
          (UE) 2015/2120; 
                    2) servizio di comunicazione interpersonale; 
                    3)   servizi   consistenti    esclusivamente    o
          prevalentemente  nella  trasmissione  di  segnali  come   i
          servizi di trasmissione  utilizzati  per  la  fornitura  di
          servizi  da  macchina  a  macchina  e  per  la   diffusione
          circolare radiotelevisiva; 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, commi  4  e  5,
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
                «Art.  30  (Contenuti  della  legge  di   delegazione
          europea e della legge europea). - Omissis. 
                4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
                5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 
                Omissis.».