Art. 6 
 
             Rilascio dei certificati di cybersicurezza 
 
  1. L'Agenzia rilascia i certificati di cybersicurezza  con  livello
di affidabilita' elevato tramite l'Organismo di Certificazione  della
Sicurezza Informatica (OCSI), di cui all'articolo  60,  paragrafo  2,
del Regolamento, che si puo' avvalere di esperti o di  laboratori  di
prova, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, abilitati  dall'Agenzia  ad
operare per proprio conto e iscritti nell'elenco  dei  laboratori  di
prova e degli esperti per le attivita' di vigilanza nazionale,  ferme
restando, per  specifici  sistemi  di  certificazione,  le  possibili
modalita' di emissione dei certificati  alternative  ai  sensi  degli
articoli 56, paragrafo 6, lettere a) e b), del Regolamento. 
  2. Ove uno specifico sistema di certificazione preveda il  rilascio
dei certificati con livello di affidabilita' sostanziale  o  di  base
unicamente da parte di un organismo pubblico, ai sensi  dell'articolo
56, paragrafo 5, del Regolamento, l'Agenzia rilascia tali certificati
attraverso l'organismo di cui al comma 1. Il rilascio  puo'  avvenire
ad  opera  di  altro  organismo  di  valutazione  della   conformita'
pubblico, accreditato dall'Organismo di Accreditamento, monitorato  e
vigilato  dall'Agenzia,  ai  sensi  dell'articolo  58,  paragrafo  7,
lettera d), del Regolamento, e designato dall'Agenzia  ai  sensi  del
provvedimento  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,   salvo   diverse
disposizioni dello specifico sistema europeo di certificazione. 
  3. La  certificazione  della  cybersicurezza e'  volontaria,  salvo
diversamente  specificato  dal  diritto  dell'Unione  o  dal  diritto
nazionale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2,  del  Regolamento.
In mancanza di un diritto  dell'Unione  armonizzato,  l'Agenzia  puo'
adottare,  previa  consultazione  con  i  portatori   di   interesse,
regolamentazioni  tecniche  nazionali  in  cui   sia   prevista   una
certificazione obbligatoria nel  quadro  di  un  sistema  europeo  di
certificazione della cybersicurezza ai sensi del decreto  legislativo
del 15 dicembre 2017, n. 223. 
  4. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24  dicembre
2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1  e  2
del presente articolo  per  il  rilascio  dei  certificati  da  parte
dell'Agenzia   sono   a   carico   del   soggetto   richiedente    la
certificazione. Le somme di cui al presente comma sono determinate  e
sono da corrispondere ai sensi dell'articolo 13. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n.  223,
          recante  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   1025/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  ottobre  2012,
          sulla normazione europea e della direttiva  (UE)  2015/1535
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre
          2015, che prevede una procedura d'informazione nel  settore
          delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai
          servizi della  societa'  dell'informazione,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018. 
              - Per il testo dell'articolo 30, commi  4  e  5,  della
          legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  si  rimanda  nelle  note
          all'articolo 5.