Art. 7 Dichiarazioni UE di conformita' 1. In un sistema di certificazione in cui e' autorizzata l'autovalutazione di conformita' ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, i fornitori o fabbricanti di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC possono rilasciare sotto la propria responsabilita' dichiarazioni UE di conformita' di livello di base per dimostrare il rispetto di requisiti tecnici previsti nel sistema. 2. Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC rende disponibile all'Agenzia, per il periodo stabilito nel corrispondente sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera q), del Regolamento, la dichiarazione UE di conformita', la documentazione tecnica e tutte le altre informazioni pertinenti relative alla conformita' dei prodotti TIC o servizi TIC al sistema. Una copia della dichiarazione UE di conformita' e' trasmessa all'Agenzia e all'ENISA. 3. Ove l'Agenzia accerti la non conformita' di una dichiarazione UE di conformita' in esito alle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' fatto obbligo al fabbricante o fornitore emittente di revisionare o revocare la dichiarazione UE di conformita' entro trenta giorni dandone comunicazione all'Agenzia e all'ENISA, salvo diversa disposizione dello specifico sistema di certificazione. 4. Il rilascio di una dichiarazione UE di conformita' e' volontario, salvo diversamente specificato nel diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4 del Regolamento. In mancanza di un diritto dell'Unione armonizzato, l'Agenzia puo' stabilire l'obbligatorieta' della dichiarazione UE di conformita' nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3.