Art. 7 
 
                   Dichiarazioni UE di conformita' 
 
  1.  In  un  sistema  di  certificazione  in  cui   e'   autorizzata
l'autovalutazione di conformita' ai sensi dell'articolo 54, paragrafo
1, lettera e), del Regolamento, i fornitori o fabbricanti di prodotti
TIC, servizi TIC o processi TIC possono rilasciare sotto  la  propria
responsabilita' dichiarazioni UE di conformita' di  livello  di  base
per dimostrare il rispetto di requisiti tecnici previsti nel sistema. 
  2. Il fabbricante o  fornitore  di  prodotti  TIC,  servizi  TIC  o
processi TIC rende disponibile all'Agenzia, per il periodo  stabilito
nel  corrispondente   sistema   europeo   di   certificazione   della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo  1,  lettera  q),
del   Regolamento,   la   dichiarazione   UE   di   conformita',   la
documentazione tecnica  e  tutte  le  altre  informazioni  pertinenti
relative alla conformita' dei prodotti TIC o servizi TIC al  sistema.
Una  copia  della  dichiarazione  UE  di   conformita' e'   trasmessa
all'Agenzia e all'ENISA. 
  3. Ove l'Agenzia accerti la non conformita' di una dichiarazione UE
di  conformita'  in  esito  alle  attivita'  di  vigilanza   di   cui
all'articolo 5, comma 1, e' fatto obbligo al fabbricante o  fornitore
emittente  di  revisionare  o  revocare  la   dichiarazione   UE   di
conformita' entro trenta giorni dandone comunicazione  all'Agenzia  e
all'ENISA, salvo diversa  disposizione  dello  specifico  sistema  di
certificazione. 
  4.  Il  rilascio  di  una  dichiarazione   UE   di   conformita' e'
volontario, salvo diversamente specificato nel diritto dell'Unione  o
dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo  53,  paragrafo  4  del
Regolamento. In  mancanza  di  un  diritto  dell'Unione  armonizzato,
l'Agenzia puo' stabilire l'obbligatorieta' della dichiarazione UE  di
conformita' nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3.