Art. 8 Accreditamento ed autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia 1. L'Organismo di accreditamento, nello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 60 del Regolamento, ed in conformita' con le disposizioni dello specifico sistema di certificazione, comunica all'Agenzia ed all'ufficio unico di collegamento designato per l'Italia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, ogni aggiornamento in merito agli organismi di valutazione della conformita' accreditati quanto a nuovi rilasci, revoche, sospensioni e limitazioni dei certificati di accreditamento per la successiva notifica da parte dell'Agenzia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento. 2. L'Agenzia partecipa con propri rappresentanti alle deliberazioni dell'Organismo di accreditamento in ordine alle attivita' di cui al comma 1. 3. Qualora un sistema europeo di certificazione stabilisca requisiti specifici o supplementari a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano detti requisiti sono autorizzati dall'Agenzia a svolgere i compiti previsti da tale sistema. 4. In relazione alle attivita' di vigilanza nazionale e di rilascio dei certificati, l'Agenzia, con provvedimento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, alinea, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, costituisce, aggiorna e rende pubblici due elenchi di esperti e di laboratori di prova da essa abilitati ad operare rispettivamente ai sensi dell'articolo 5, comma 7, ed ai sensi dell'articolo 6, comma 1, a supporto delle attivita' di vigilanza e rilascio dei certificati in capo all'Agenzia. Gli esperti e i laboratori di prova inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 5, comma 7, non possono effettuare attivita' di valutazione per l'emissione di certificati con livello di affidabilita' sostanziale o di base in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, o paragrafo 5, lettera b), del Regolamento, ne' possono essere accreditati come organismi di valutazione della conformita' per il rilascio di tali certificati. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, sono individuate le modalita' per l'abilitazione e l'eventuale rinnovo, l'inserimento, la sospensione e la cancellazione di esperti e laboratori di prova dai suddetti elenchi. 5. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'abilitazione di cui al comma 4, le spese per le eventuali attivita' di autorizzazione di cui al comma 3, e gli eventuali successivi aggiornamenti sono a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformita' richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione. Le somme di cui al presente comma sono determinate e sono da corrispondere ai sensi dell'articolo 13.
Note all'art. 8: - Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, e' pubblicato nella GUUE L 169/1 del 25 giugno 2019. - Per il testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, si rimanda nelle note all'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si rimanda nelle note all'articolo 5.