Art. 8 
 
Accreditamento ed autorizzazione degli organismi di valutazione della
  conformita' ed abilitazione dei  laboratori  di  prova  ed  esperti
  dell'Agenzia 
 
  1. L'Organismo di accreditamento, nello svolgimento dei compiti  di
cui ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 60  del  Regolamento,  ed  in
conformita'  con  le  disposizioni   dello   specifico   sistema   di
certificazione,  comunica  all'Agenzia  ed   all'ufficio   unico   di
collegamento designato per l'Italia ai sensi dell'articolo 10,  comma
3, del regolamento  (UE)  2019/1020  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del  mercato  e  sulla
conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011,  ogni  aggiornamento
in merito agli organismi di valutazione della conformita' accreditati
quanto a  nuovi  rilasci,  revoche,  sospensioni  e  limitazioni  dei
certificati di accreditamento per la  successiva  notifica  da  parte
dell'Agenzia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  61  del
Regolamento. 
  2. L'Agenzia partecipa con propri rappresentanti alle deliberazioni
dell'Organismo di accreditamento in ordine alle attivita' di  cui  al
comma 1. 
  3.  Qualora  un  sistema  europeo  di   certificazione   stabilisca
requisiti  specifici  o  supplementari  a  norma  dell'articolo   54,
paragrafo 1, lettera f),  del  Regolamento,  solo  gli  organismi  di
valutazione della conformita' che  soddisfano  detti  requisiti  sono
autorizzati dall'Agenzia  a  svolgere  i  compiti  previsti  da  tale
sistema. 
  4. In relazione alle attivita' di vigilanza nazionale e di rilascio
dei certificati, l'Agenzia, con  provvedimento  adottato  secondo  la
procedura di cui all'articolo 5, comma 3,  alinea,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  dicembre  2021,  n.  223,
costituisce, aggiorna e rende pubblici due elenchi di  esperti  e  di
laboratori di prova da essa abilitati ad operare  rispettivamente  ai
sensi dell'articolo 5, comma 7, ed ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
a supporto delle attivita' di vigilanza e rilascio dei certificati in
capo all'Agenzia. Gli  esperti  e  i  laboratori  di  prova  inseriti
nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo  5,  comma  7,
non possono effettuare attivita' di valutazione  per  l'emissione  di
certificati con livello di affidabilita' sostanziale  o  di  base  in
ambito nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, o  paragrafo
5, lettera b), del Regolamento, ne' possono essere  accreditati  come
organismi di valutazione della conformita' per il  rilascio  di  tali
certificati. Con la medesima procedura di cui al primo periodo,  sono
individuate le modalita' per l'abilitazione  e  l'eventuale  rinnovo,
l'inserimento,  la  sospensione  e  la  cancellazione  di  esperti  e
laboratori di prova dai suddetti elenchi. 
  5. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24  dicembre
2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'abilitazione di cui  al  comma
4, le spese per le eventuali attivita' di autorizzazione  di  cui  al
comma 3, e gli  eventuali  successivi  aggiornamenti  sono  a  carico
dell'esperto  o  dell'organismo  di  valutazione  della   conformita'
richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione. Le  somme  di  cui  al
presente comma sono determinate e  sono  da  corrispondere  ai  sensi
dell'articolo 13. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20  giugno  2019  sulla  vigilanza  del
          mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica  la
          direttiva 2004/42/CE e i regolamenti  (CE)  n.  765/2008  e
          (UE) n. 305/2011, e' pubblicato nella GUUE L 169/1  del  25
          giugno 2019. 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre  2021,
          n. 223, si rimanda nelle note all'articolo 4. 
              - Per il testo dell'articolo 30, commi  4  e  5,  della
          legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  si  rimanda  nelle  note
          all'articolo 5.