Art. 9 
 
Attivita'  di  ricerca,  formazione   e   sperimentazione   nazionale
  nell'ambito della certificazione della cybersicurezza 
 
  1. Allo scopo di elevare il livello  nazionale  di  cybersicurezza,
l'Agenzia puo' realizzare progetti di ricerca, ivi inclusi quelli per
lo sviluppo di software, e di formazione, anche in collaborazione con
universita', centri di ricerca o laboratori specializzati  nel  campo
della valutazione della sicurezza informatica, anche nel contesto  di
attivita' di supporto alla  standardizzazione  a  livello  nazionale,
europeo ed internazionale. 
  2. L'Agenzia monitora gli sviluppi nel campo  della  certificazione
della cybersicurezza, anche  consultando  i  portatori  di  interesse
nazionale del settore e scambiando informazioni, esperienze  e  buone
pratiche con la Commissione europea e le  altre  autorita'  nazionali
della cybersicurezza. 
  3. Conformemente all'articolo 57 del Regolamento ed in  assenza  di
un sistema  europeo  di  certificazione,  l'Agenzia  puo'  introdurre
sistemi  di  certificazione  nazionali  della   cybersicurezza,   per
prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC.