Art. 18
Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto
di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella
competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538
euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo
19, e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella
retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una
somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 150 euro.
Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni
di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche nei casi in
cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di
contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di
piu' rapporti di lavoro.
4. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto
dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato
attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le
indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.